Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28382 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/10/2021), n.28382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21563-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERAL GAS PICC COOP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 198/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, ex art. 36 bis, con cui l’agenzia riteneva che non spettasse alla società General Gas Picc. Soc. Coop arl né il credito di imposta in relazione agli incentivi occupazionali, né il credito iva relativo all’anno di imposta del 2003 indebitamente utilizzato in compensazione.

La società intimata impugnava la predetta cartella sia per vizi formali, che per difetto di motivazione nonché per infondatezza della pretesa nel merito.

La commissione Tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso ritenendo legittimo il riporto del credito iva, ed altresì ingiustificato il recupero del credito di imposta per gli incentivi.

A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, (sen. Nr. 198/27/13) la CTR della Regione Puglia confermava la decisione di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile:

i) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 1 e art. 54 bis, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce che, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il giudice di secondo grado abbia escluso la possibilità di recuperare l’iva portata erroneamente in compensazione dal contribuente.

Il motivo va rigettato.

In particolare la ricorrente Agenzia non tiene conto che il credito iva in detrazione poteva essere utilizzato fino al secondo anno successivo alla maturazione (lo stesso attuale ricorrente riporta a pagina due del ricorso la tesi del contribuente che aveva dedotto la riportabilità del credito iva maturato nell’anno di imposta del 2o03). In altri termini nel caso l’ufficio ha effettuato un controllo meramente cartolare negando la detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, Per una migliore intelligenza della causa, va sottolineato che, essendo l’iva imposta comunitaria, deve necessariamente darsi prevalenza alle più recenti pronunce della Corte di Giustizia. Tale Corte ha sempre rimarcato la necessità di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali. A titolo semplificativo si evidenzia che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-590/13 (Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate) ha affrontano in modo ampio e generale il tema dei requisiti del diritto alla detrazione IVA ed ha distinto tra requisiti sostanziali e requisiti formali. A tale distinzione va ricondotta l’affermazione della Commissione Regionale secondo la quale l’Ufficio si era limitata a negarne la detraibilità soltanto per una questione di forma. Come si vede in via di principio la sentenza impugnata si pone in linea di continuità anche con la decisione sul caso Ecotrade, nella parte in cui ha affermato che “La sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, artt. 18, paragrafo 1, lett. d), e 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla Dir. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo. Vero è che tale principio va calato nella realtà concreta, dovendo anche considerarsi che secondo la Corte Europea, ai sensi della direttiva Europea, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere altri obblighi che ritengano necessari ai fini della corretta riscossione dell’imposta e per evitare l’evasione.” Sul piano probatorio, avendo l’Amministrazione Finanziaria mai contestato che il credito nasceva da dichiarazione effettuata entro i due anni deve ritenersi spettante il diritto alla detrazione. In altri termini tale credito era stato richiesto nei termini di legge. L’esercizio del diritto alla detrazione e quindi il relativo credito (del quale sussistano i requisiti sostanziali) è destinato ad estinguersi solo se per negligenza (nel caso non vi è stata) non venga esercitato nel termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e seguente. Poiché quindi la Agenzia non ha contestato tale credito ma solo deducendo la possibilità di esercitare il rimborso, il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte respinge il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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