Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28380 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28380 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ud.1°/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alvisi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma
presso la Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avv.to
Patrizio Mela in forza di procura speciale a
margine del ricorso

2G1R5

– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
controricorrente e

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t.,

intimato

e sul ricorso riunito proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Dire t tore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 19/12/2013

contro
Alvisi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma
presso la Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avv.to
Patrizio Mela in forza di procura speciale a
margine del ricorso

avverso

la

n.

sentenza

controri corrente

154/08/2006

della

Romagna, depositata il 20/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 1 ° /10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Patrizio Mela, per parte ricorrente
principale, e l’Avvocato dello Stato, Daniela
Giacobbe, per parte controricorrente-ricorrente
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

154/8/2006

del

23/10/2006,

depositata in data 20/11/2006, la Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Sez. 8,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 24/04/2006, da Alvisi
Vittorio, esercente l’attività professionale di
medico gastro-enterologo, avverso la decisione n.
158/02/2005 della Commissione Tributaria
Provinciale di Ravenna, che aveva respinto il
ricorso del suddetto contribuente contro una
cartella di pagamento, con la quale l’Agenzia delle
Entrate di Ravenna aveva richiesto il pagamento
delle imposte IRPEF, IRAP ed addizionale regionale,

2

Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-

oltre sanzioni ed interessi, non versate per l’anno
2000, a fronte di quanto esposto nella
dichiarazione dei redditi.
La C.T.P. aveva rigettato il ricorso, rilevando
che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, non risultava presentata per l’anno
d’imposta in questione un’istanza di definizione
agevolata ex art.9 bis 1.289/2002, contemplante

tardivo, entro il 16/04/2004, delle imposte
dichiarate, e che il reddito prodotto dal
contribuente era assoggettabile ad IRAP.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame del contribuente, con ordine all’Ufficio di
ricalcolare l’importo dovuto dal contribuente,
tenuto conto dei versamenti già effettuati dal
medesimo, in quanto, pur ritenendo che il
contribuente avesse effettivamente presentato,
anche se in via cartacea e non in via telematica,
un’istanza volta alla definizione agevolata ai
sensi dell’art.9 bis 1.289/2002, provvedendo al
versamento, quanto all’IRPEF dovuta, di tre rate su
quattro (indicando quale codice tributo quello
rubricato dall’Ufficio come

“definizione dei

ritardati od omessi versamenti art.9 bis c.1 1.27
dicembre 2002 n. 289”),

il mancato pagamento

dell’IRAP e dell’addizionale regionale ed il
pagamento di soli C 18.749,11 a fronte
dell’importo, di C 25.137,51, dichiarato come
dovuto nella dichiarazione dei redditi Mod.2001,
non consentivano di applicare al medesimo l’esonero
delle sanzioni, di cui all’art.13 del d.lgs.
471/1997, e di considerare effettivamente operante
nella fattispecie l’art.9 bis citato. Inoltre i
giudici tributari ritenevano infondata la doglianza

3

l’esclusione delle sanzioni in ipotesi di pagamento

dell’appellante, relativa alla non assoggettabilità
ad IRAP del reddito derivante dalla sua attività
professionale di medico

specialista,

dovendo

ritenersi l’attività libero-professionale
autonomamente organizzata e dunque assoggettabile
ad IRAP, ove svolta senza il coordinamento ed il
controllo da parte di altri soggetti.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per

delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate,
l’Alvisi,

deducendo

due motivi,

per

omessa

motivazione su di un fatto controverso e decisivo,
ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo 1, non avendo i
giudici tributari considerato che il contribuente
aveva documentato, nei due gradi di merito,
l’integrale versamento di tutte e quattro le rate
dovute ai sensi dell’art.9 bis 1.289/2002, quanto
all’IRPEF risultante dal Modello Unico per l’anno
2000), e per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 2,
in relazione agli artt.2 e 4 d.lgs. 446/1997,
avendo

ritenuto

i

giudici

dell’appello

assoggettabile ad IRAP il reddito del contribuente,
pur in mancanza di un’autonoma organizzazione,
stante la mancanza dell’ausilio di dipendenti o
collaboratori coordinati e continuativi ed il
ridotto valore dei beni strumentali impiegati).
Ha resistito la sola Agenzia delle Entrate con
controricorso, dando atto, tra l’altro, di avere
già provveduto, come disposto nella sentenza della
C.T.R., allo sgravio parziale, tenendo conto dei
versamenti

effettuati

dall’Alvisi,

e

ricorso

incidentale, deducendo due motivi per violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex
art.360 n. 3 c.p.c. (in relazione all’art.9 bis

4

cassazione, notificato al Ministero dell’Economia e

1.289/2002: Motivo 1, avendo ritenuto i giudici
tributari valida l’istanza di definizione agevolata
ex art.9 bis 1.289/2002, pur presentata dal
contribuente in via cartacea e senza indicazione
delle imposte e ritenute dovute; Motivo 2, essendo
comunque invalida la dichiarazione integrativa
presentata dal contribuente ai sensi dell’art.9
bis, in quanto non comprensiva di tutte le imposte

mancata indicazione degli importi dovuti a titolo
di IRAP).
Motivi della decisione
Preliminarmente, vanno riuniti, ex art.335 c.p.c.,
il ricorso principale di Alvisi Vittorio ed il
ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre preliminarmente, va dichiarata ex

officio

l’inammissibilità del ricorso proposto (con
notifica perfezionatasi il 23/07/2009) nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per difetto di legittimazione passiva, non
avendo assunto l’Amministrazione statale la
posizione di parte processuale nel giudizio di
appello svoltosi avanti la C.T.R. della Campania,
introdotto con ricorso proposto dal contribuente
nei soli confronti dell’Ufficio di Santa Maria
Capua Vetere della Agenzia delle Entrate, in data
successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie
fiscali a titolo di successione particolare ex lege
nella gestione dei rapporti giuridici tributari
pendenti in cui era parte l’Amministrazione
statale), con conseguente implicita estromissione
della Amministrazione statale ex art. 111 comma 3
c.p.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e
3118). Non avendo resistito al ricorso la parte
intimata, non occorre far luogo alla liquidazione

risultanti dalle dichiarazioni annuali, stante la

delle spese di lite.
Venendo quindi all’esame del ricorso principale del
contribuente, il primo motivo (con il quale il
medesimo lamenta che i giudici tributari abbiano
ritenuto versate solo tre delle quattro rate dovute
per

malgrado

IRPEF,

fosse

stata

prodotta

documentazione sull’avvenuto pagamento di tutti e
quattro i ratei

“per il condono 1.289/2002”)

e

tributari

ritenuto

comunque

inoperante

la

disposizione di cui all’art. 9 bis 1.289/2002 implicante una definizione agevolata della vertenza
fiscale senza addebito di sanzioni laddove il
contribuente provveda al pagamento, in unica
soluzione o rateale, delle imposte nei termini e
nei modi di cui alla medesima disposizione
proprio per effetto del mancato pagamento da parte
dell’Alvisi delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi, essenzialmente l’IRAP.
Il secondo motivo del ricorso principale è invece
fondato.
Questa Corte ha affermato che l’ IRAP coinvolge una
capacità produttiva

“impersonale ed aggiuntiva”

rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e preparazione
professionale) e colpisce un reddito che contenga
una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una
struttura organizzativa

“esterna”,

cosicché è “Il

surplus di attività agevolata dalla struttura
organizzativa che coadiuva ed integra
professionista

ad

essere

il

interessato

dall’imposizione che colpisce l’incremento
potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto
alla produttività auto organizzata del solo lavoro
personale”

(Cass. 15754/2008).
/7 /1
6

inammissibile, avendo, in ogni caso, i giudici

Si è poi chiarito, con riguardo all’attività di un
professionista, che la sola

“disponibilità di uno

studio, avente le caratteristiche e dotato delle
attrezzature indicate dalla suddetta normativa,
rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile”
per l’esercizio dell’attività professionale, ed
essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e
del mantenimento del rapporto convenzionale, non

dipendente, il requisito dell’ autonoma
organizzazione ai fini del presupposto impositivo”
(cfr Cass. n. 10240 del 2010).
In sostanza, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma l,
primo periodo, e art. 3, comma l, lett. c),
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è
escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente motivato ricorre quando il
contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,

l’id quod

il minimo indispensabile per

l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (Cass. nn. 3673, 3676,
3678, 3680 e 5011 del 2007; v. pure S. U. n. 12109
del 2009, in generale).
Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e
più volte riaffermati, i giudici d’appello non
hanno fatto corretta applicazione, avendo enucleato
quali requisiti per l’applicazione dell’IRAP

integra, di per sé, in assenza di personale

N. 131
WIPaERIA. .

essenzialmente il solo esercizio abituale e non
occasionale di un’attività professionale svolta
senza il coordinamento ed il controllo da parte di
terzi, omettendo di dare rilievo all’impiego di
beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività o all’ausilio del
lavoro altrui, cosicché è ravvisabile il denunciato
vizio di violazione di norma di diritto.

delle Entrate deve ritenersi assorbito.
Accolto dunque il ricorso principale, nei riguardi
dell’Agenzia delle Entrate, quanto al secondo
motivo, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, per nuovo esame della questione relativa
all’IRAP, sulla base del principio di diritto sopra
enunciato, ed anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna.
P.Q.M.
La Corte, riuniti il ricorso principale e quello
incidentale, dichiarati inammissibili il ricorso
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed il primo motivo del ricorso principale,
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accoglie
il secondo motivo dello stesso, assorbito il
ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata,
con rinvio, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria

Regionale

delr.Emilia-Romagna,

in

diversa composizione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 1 0 /10/2013.

Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia

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