Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28380 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1374-2020 proposto da:

C.O., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO FERRARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

C.O., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO FERRARO;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.O. ed altri propongono ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1771/2019 reso il 17 giugno 2019 dalla Corte d’Appello di Napoli.

L’intimato Ministero della Giustizia si difende con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi. Per resistere al ricorso incidentale, i ricorrenti principali hanno notificato controricorso.

Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, proposta avverso il decreto del magistrato designato del 9 gennaio 2019, ed ha perciò confermato l’accoglimento, nella misura stabilita per ciascuno dei ricorrenti, della domanda di equa riparazione formulata in relazione alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare davanti al Tribunale di Napoli. La Corte di Napoli ha ritenuto congruo il moltiplicatore annuo di Euro 400,00, utilizzato dal magistrato designato, negando che i ricorrenti avessero fornito prova di un maggior danno subito.

L’unico motivo di ricorso di C.O. ed altri denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2, degli artt. 6, 13 e 19 e 53 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo che l’operata quantificazione del danno non abbia considerato la natura della causa e le ingenti somme oggetto del giudizio presupposto (ammissione allo stato passivo del fallimento della s.n.c. D.A.A. e G.).

Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonchè della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2 e 2 bis, quanto al dies a quo della durata del processo presupposto, che si assume erroneamente individuato dalla Corte d’appello nel corso dell’anno 1996, allorchè le parti avevano soltanto provveduto alla insinuazione dei rispettivi crediti, mentre si sarebbe dovuto far capo all’atto di ammissione al passivo, reso esecutivo soltanto il 29 gennaio 1997. Errata sarebbe anche l’individuazione del termine ragionevole operata nella misura di sei anni, e non di sette, come si usa per le procedure di elevata complessità.

Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, lett. a), non avendo la Corte d’appello tenuto conto dell’esito prevedibile della procedura “in punto quantum”, trattandosi di insinuazioni per importi che le parti sapevano con larghi anticipo non poter recuperare in sede concorsuale.

Su proposta del relatore, che riteneva che sia il ricorso principale che il ricorso incidentale potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti principali hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto la Corte d’appello di Napoli ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e i ricorrenti non offrono elementi per mutare tale orientamento, come suppone lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Invero, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1, come risultante dalle sostituzioni operate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, prevede: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”. L’art. 2-bis, comma 1-ter, dispone poi: “La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”. Va osservato come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse alcun regime transitorio per il sostituito art. 2-bis, comma 1, e per l’introdotto L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1-ter. Tali disposizioni trovano, pertanto, applicazione in relazione alle domande di equa riparazione proposte dopo Il gennaio 2016 (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837).

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 – 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521).

Occorre ribadire come, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea e cristallizzati in misure minime e massime, ora indicate anche dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito un margine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purchè in misura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie. Il calcolo supposto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, non tocca, così, la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione Europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all’art. 111 Cost., comma 2.

In tal senso, le sollecitazioni, contenute nel ricorso principale, a rivalutare la congruità dell’indennizzo accordato, in relazione al valore della causa, non considerano come il giudice dell’equa riparazione deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1 – nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis” -, e dall’altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis. Rimane tuttavia preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del “quantum” dell’indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull’applicazione dell’incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo L. n. 89 del 2001 ex art. 2 bis è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Ancora nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, presentata i ricorrenti dimostrano di confondere tra la questione della congruità della scelta del moltiplicatore annuo operata dal giudice del merito (scelta reputata dai ricorrenti inidonea a garantire loro un serio ristoro al pregiudizio subito per effetto della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione) e l’ambito del giudizio di cassazione, giudizio che i medesimi ricorrenti hanno del resto sollecitato unicamente invocando la violazione di norme di diritto. Nè valgono ad ampliare i margini del sindacato di legittimità sulla misura dell’indennizzo erogato i richiami ai precedenti della Corte EDU operati in memoria, precedenti evidentemente ispirati dalla finalità di tutela dell’interesse delle parti che in essi si ravvisava leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto, e perciò nell’ottica della tutela “parcellizzata” propria della medesima Corte EDU.

I due motivi del ricorso incidentale, che possono esaminarsi congiuntamente, sono accomunati da evidenti profili di inammissibilità. Essi, pur denunciando soltanto vizi di violazione di norme di diritto, deducono in sede di legittimità tutta una serie di vicende inerenti al giudizio presupposto, quali: l’epoca del decreto di ammissione dei crediti al passivo ai fini di un diverso computo della ragionevole durata della procedura fallimentare; la complessità della procedura fallimentare – a causa del numero dei creditori, della particolare situazione giuridica dei beni da liquidare, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – che avrebbe dovuto far determinare la durata complessiva ragionevole nella misura di sette anni; le difficile recuperabilità delle somme oggetto delle insinuazioni al passivo (che peraltro il ricorrente incidentale assimila ad un esito di infondatezza delle pretese creditorie). Il Ministero della Giustizia non specifica, tuttavia, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quale atto del giudizio di equa riparazione svoltosi davanti alla Corte d’appello di Napoli tali vicende fossero state oggetto di espressa allegazione o istanza. Le due censure del ricorso incidentale sollecitano perciò questa Corte a procedere ad un inammissibile accesso diretto agli atti e una loro rinnovata delibazione, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione E’ del resto indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno perciò dichiarati inammissibili, compensandosi tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA