Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2838 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2018, (ud. 02/11/2017, dep.06/02/2018),  n. 2838

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda di A.D. volta ad ottenere l’indennizzo, quale lavoratore artigiano,per tutti i danni riportati a seguito dell’infortunio in itinere subito in data (OMISSIS).

La Corte ha rilevato, circa il collegamento tra il sinistro e l’attività protetta, che nell’attività degli artigiani occorreva distinguere tra l’attività lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene, da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa.

Ha rilevato che non era controverso che l’ A. fosse rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso il capannone di (OMISSIS) per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica,destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla soc. SDM sas di cui egli era socio accomandatario, società avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura. Ha, quindi,dedotto che doveva escludersi che l’infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non poteva estendersi all’infortunio di cui era stato vittima l’ A..

Avverso la sentenza ricorre l’ A. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inail con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 1, dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Premesso che non era contestato che si trattasse di infortunio in itinere ha rilevato che la Corte avrebbe dovuto accertare se egli stesse svolgendo attività non manuale di sovraintendenza e controllo del lavoro altrui ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7 del citato D.P.R.. Deduce che egli stava svolgendo proprio tale attività,non manuale, di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui in quanto si stava recando nell’opificio per verificare i lavoro di allacciamento della corrente elettrica e lo stato di avanzamento dei lavori.

Secondo il ricorrente,inoltre,anche a ritenere applicabile l’art. 4, n. 3, citato la sua domanda sarebbe stata, comunque, fondata in quanto andavano ricomprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dall’artigiano fuori dai locali, indispensabili in quanto preparatorie, accessorie o connesse alla prestazione lavorativa dell’artigiano e che egli stava proprio svolgendo un’attività complementare dovendosi occupare di controllare l’allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia, necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato.

In via subordinata,eccepisce illegittimità costituzionale della norma qualora si intendesse dare dell’art. 4, n. 3, citato un’interpretazione particolarmente restrittiva.

Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello, dopo aver distinto tra attività lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa, ha, altresì, escluso che l’infortunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un’attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale. Ha ritenuto, dunque, che l’attività dell’ A., consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso l’opificio recentemente affittato per verificare i lavori di allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio, non fosse ricompresa nell’ambito di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del cd. “rischio elettivo”. (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E’, dunque, consolidato il principio secondo il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi, ed anzi ha immotivatamente ritenuto estranea all’attività artigianale dell’ A. quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato. Essa, pertanto, deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo del ricorso,restando assorbito il motivo di ricorso, con il quale, in via subordinata, il ricorrente ha sollevato la questione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del T.U. n. 1124 del 1965, ove interpretati nel senso restrittivo affermato dalla sentenza impugnata.

La causa va, pertanto, rimessa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione affinchè prenda atto dei principi sopra enunciati ed esamini le ulteriori questioni sollevate dall’Inail con riferimento alla sussistenza di un’ipotesi di rischio elettivo, idoneo ad escludere l’indennizzabilità dell’infortunio, ritenute assorbite dalla Corte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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