Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2838 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32566-2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’avv.to DANIELA VIGLIOTTI,
(daniela.vigliotti.busto.pecavvocati.it), con studio in Gallarate,
via G.B. Trombini n. 3, giusta procura speciale allegata al ricorso,
ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3799/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il paese a seguito di una denuncia ingiusta sporta dalla polizia nei propri confronti da parte dell’IMAM che lo aveva accusato di aver bruciato il corano. A monte, premesso di essere (OMISSIS), ha raccontato una storia di intolleranza religiosa a seguito della quale il fratello era stato ferito con un colpo di arma da fuoco ed il pastore della sua Chiesa gli aveva consigliato di lasciare il paese.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35bis, comma 9.
1.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva valutato la domanda di protezione sussidiaria in base ad informazioni soltanto generiche e parziali della situazione interna del paese di origine, senza adempiere correttamente al dovere di cooperazione istruttoria, prescritto dalla norma sopra richiamata.
1.2. Lamenta, al riguardo, che le Country Origin Infomations (C.O.I.) riportate nella motivazione consistevano in un rapporto Easo del 2016 e, dunque, non erano aggiornate.
1.3. Il ricorso è inammissibile per due ragioni.
1.4. In primo luogo, manca completamente nel ricorso l’esposizione sommaria del fatto con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., al riguardo, Cass. 29093/201829093/2018; Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).
1.5. In secondo luogo, la censura non è idonea a condurre ad una diversa soluzione della controversia in quanto il ricorrente ha del tutto omesso di contrapporre alle C.O.I. indicate dalla Corte territoriale altre fonti ufficiali diverse e più aggiornate, idonee a dare sostegno alla censura proposta. (cfr. ex multis Cass. 4037/2020).
2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021