Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2838 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 08/06/2016, dep.02/02/2017),  n. 2838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14287-2014 proposto da:

S.G., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NAZIONALE, 204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SENA, LUIGI CARUSO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

25/02/2014, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. S.G. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il Ministero della Giustizia, che non svolge difese in questa sede, avverso il provvedimento della Corte di appello di Catania che ha rigettato il suo ricorso confermando il provvedimento di liquidazione della Corte di assise di appello in relazione ad imputato ammesso al patrocinio dello Stato.

La Corte di appello, rilevato che il ricorrente adduceva la complessità del procedimento e l’impegno prestato e che i compensi non potevano essere superiori ai valori medi delle tariffe vigenti, ricalcolati gli importi sulla base della normativa richiamata in relazione alle varie fasi del giudizio, è pervenuta ad un ammontare finale di Euro 3510.

Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 84 e 170 vizi di motivazione perchè il decreto di liquidazione non può essere modificato di ufficio; 2) violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7 art. 12, comma 2 e art. 14, comma 1 ed omessa motivazione sulla determinazione dei compensi ai valori minimi richiamando la complessità del procedimento e la possibilità del giudice di aumentare ulteriormente il compenso in considerazione di circostanze concrete.

All’udienza del 26.1.2016 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato in Roma.

Osserva la Corte:

Il ricorrente, pur titolando in parte i motivi come violazione di legge, chiede un riesame nel merito della liquidazione.

In relazione al primo motivo non vi è stata alcuna violazione del divieto di ius novorum in appello e tanto meno di modifica di ufficio del provvedimento di liquidazione avendo il provvedimento impugnato, sulla base dei motivi di censura, ricalcolato gli importi pervenendo allo stesso risultato.

Il secondo motivo, lamentando la liquidazione ai valori minimi in relazione alla complessità del procedimento ed alla possibilità del giudice di aumentare gli importi, non considera che la motivazione fa riferimento ai valori medi ricalcolati sulla scorta della normativa richiamata e che è ricorribile in cassazione solo la violazione dei minimi tariffari e non la valutazione, pur sempre discrezionale, sulla complessità del procedimento e sulla opportunità di un compenso ulteriore rispetto a quello liquidato.

In definitiva il ricorso va rigettato senza pronunzia sulle spese, in mancanza di difese del Ministero in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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