Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28379 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28379 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente
contro

Guarino Pelletterie sas di Guarino Francesco ed
Emilio, in persona del legale rappresentante p.t.,e
Guarino Francesco, Guarino Emilio e Guarino Maria
Elisabetta
intimati

avverso la sentenza n. 21/01/2006 della Commissione
Tributaria regionale del Molise, depositata il
24/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 1 ° /10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia ‘affida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità ed, in subordine, per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Data pubblicazione: 19/12/2013

Con

sentenza

n.

21/01/2006

del

17/07/2006,

depositata in data 24/10/2006, la Commissione
Tributaria Regionale del Molise, Sez. 1, accoglieva
l’appello proposto, in data 14/11/2005, dalla
Guarino Pelletterie di Emilio e Francesco Guarino
sas e dai soci Guarino Francesco, Guarino Emilio e
Guarino Maria Elisabetta, avverso la decisione n.
106/01/2005 della Commissione Tributaria

parzialmente accolto i ricorsi, riuniti, proposti
dalla società e dai soci, contro alcuni avvisi di
accertamento inerenti maggiori imposte IVA, IRAP ed
IRPEF dovute per l’anno 1999.
Avverso la sentenza della C.T.R. del Molise ha
promosso ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate, affidato a due motivi.
Non hanno resistito gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per mancata prova del perfezionamento
della notificazione e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio.
Invero, l’Agenzia delle Entrate ricorrente, non
presente all’udienza del 1 ° /10/2013, non ha
documentato l’esito positivo della notifica del
ricorso per cassazione alla società Guarino
Pelletterie ed ai singoli soci, non costituitisi o
comparsi all’udienza di discussione, notifica che
risulta effettuata a mezzo del servizio postale con
consegna dell’atto ai fini della spedizione, in
data 10/12/2007.
Questa Corte,

a Sezioni Unite

(sentenza n.

627/2008), ha affermato il seguente principio di
diritto:

“La produzione dell’avviso di ricevimento

del piego raccomandato

contenente

2

la copia del

Provinciale di Campobasso, che aveva solo

ricorso per cassazione spedita per la notificazione
a mezzo del servizio postale ai sensi

dell’art.

149

c.p. c. , o della raccomandata con la quale
l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell ‘avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 c.p. c , è richiesta dalla legge
esclusivamente in funzione della prova
dell ‘avvenuto perfezionamento del procedimento

instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che
‘avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art. 379
c.p. c. , ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione,
ovvero fino all’adunanza della corte in camera di
consiglio di cui all’art. 380-bis c.p. c. , anche se
non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p. c. . In
caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da
parte dell ‘ intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ;
tuttavia, il difensore del ricorrente presente in
udienza o all ‘adunanza della corte in camera di
consiglio può domandare di essere rimesso in
termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. . , per il
deposito dell’avviso che affermi di non aver
ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione
dell’avviso

stesso,

postale
secondo

3

un

duplicato

quanto previsto

noti ficatorio e, dunque, dell ‘avvenuta

ESENTE n 4.
AI SITh t MATERIA TRIBUTARIA
dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982.”

(conf. . Cass. 9453/2011) .

Nel caso in esame, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva e non avendo la ricorrente,
neppure presente all’udienza di discussione,
prodotto l’avviso

di ricevimento della raccomandata

spedita per la notificazione a mezzo del servizio
postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/10/2013.
Il Presidente

P. Q.M.

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