Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28379 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36960-2019 proposto da:

A.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE MILIZIE 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

BARONTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO

SANGIORGIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 837/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.E. ed altri hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 414/2019, depositato il 24 settembre 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con ricorso depositato in data 11 aprile 2019 presso la Corte di appello di Perugia, A.E. ed altri domandarono la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio sempre ex L. n. 89 del 2001, iniziato nel 2010 davanti alla Corte d’appello di Roma, riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Perugia nel 2013 a seguito della declaratoria di incompetenza della prima Corte adita ed infine definito nell’aprile 2018. Il magistrato designato pronunciò decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione nei limiti di quattro anni di durata non ragionevole del giudizio presupposto. Il collegio della Corte d’appello accolse poi parzialmente l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, dei ricorrenti, determinando in otto anni la durata complessiva del giudizio presupposto ma sottraendo due anni ai fini del calcolo di non ragionevolezza indennizzabile, tenendo conto, cioè, in detrazione anche del distinto anno trascorso dinanzi alla Corte d’appello di Roma erroneamente adita dagli istanti.

I ricorrenti deducono la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter, e art. 3, e dell’art. & CEDU.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il decreto della Corte d’appello di Perugia non si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, senza fornire alcun elemento per superare lo stesso. Secondo tale orientamento, il giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (nella specie, essendo il giudizio presupposto instaurato ai sensi della cosiddetta legge Pinto, la durata ragionevole non eccedente il termine di un anno per grado), avendo invece l’onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio soltanto il tempo non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Cass. Sez. 2, 06/08/2018, n. 20534; Cass. Sez. 6 – 2, 19/12/2016, n. 26208; Cass. Sez. 6 2, 27/01/2015, n. 1541; Cass. Sez. 1, 21/01/2005, n. 1334). Non può decidersi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, come chiedono i ricorrenti, non emergendo dal decreto impugnato i necessari accertamenti di fatto ai fini della determinazione della durata ragionevole della fase prodromica alla pronuncia di incompetenza e della fase che ha preceduto la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA