Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28378 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

DI LEGINIO Francesco, elettivamente domiciliato nello studio

dell’Avv. Paolo Pontecorvi in Roma, via XX Settembre, n. 3;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina in data 17 febbraio

2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Latina, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 febbraio 2006, ha accolto l’opposizione proposta da S.A. e, per l’effetto, ha annullato il verbale del 18 aprile 2005 elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Latina per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per avere proseguito la marcia nonostante la segnalazione del semaforo lo vietasse;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Latina ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 6 dicembre 2006, sulla base di un unico mezzo;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;

che – come risulta dalla pertinente certificazione di cancelleria – il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi del citato art. 149 cod. proc. civ.;

che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, in calce al ricorso, relativa allo smarrimento della “ricevuta postale attestante la spedizione”, si riferisce, appunto, alla spedizione del piego raccomandato e non all’avviso di ricevimento del medesimo;

che la produzione dell’avviso di ricevimento è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);

che in applicazione di detto principio, in mancanza della detta produzione e della richiesta di rimessione in termini da parte del difensore, il ricorso – stante il mancato controricorso dell’intimata – deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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