Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28378 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28378 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 1020-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI
STATO, cho

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
ln rgppresenta e difende Qpe

– ricorrente contro

DOLCE FRANCESCO;

– Intimato avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 02/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/12/2013

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che insiste
per l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di controllo formale della dichiarazione redditi relativi al 1992, presentata da Dolce
Francesco nel 1993, l’Ufficio procedeva ad iscrizione a ruolo per un complessivo carico
tributario di euro 10.393,07 per IRPEF, ILOR e SSN; conseguentemente, il Concessionario
della Riscossione provvedeva a notificare al contribuente cartella di pagamento (in data 16-2-

Con sentenza 153/05/03 l’adita CTP di Palermo accoglieva i distinti ricorsi (poi riuniti)
proposti dal contribuente avverso i detti atti.
Con sentenza 49/01/05, depositata il 2-11-2005, la CTR Palermo rigettava l’appello
dell’Ufficio; in particolare la CTR evidenziava, in primo luogo, che l’Ufficio non aveva fornito
alcuna prova in ordine alla data di formazione e di consegna all’Intendenza di Finanza dei
ruoli relativi alle imposte in questione; in secondo luogo, che l’Amministrazione non aveva
notificato al contribuente l’avviso di accertamento (presupposto dell’iscrizione a ruolo);
avviso che doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a
quello in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a
due motivi; il contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art 360 nn. 3 e 4 cpc- violazione e falsa
applicazione degli artt. 10 e 14 d.lgs 546/92, rilevava che, ai sensi delle citate disposizioni, nei
giudizi concernenti la regolarità della notifica della cartella di pagamento ovvero il rispetto
del termine della detta notifica, la giusta parte del processo doveva essere identificata nel
Concessionario della Riscossione, senza che potesse ritenersi sussistente un’ipotesi di
litisconsorzio necessario con l’Ente impositore; al riguardo soggiungeva che la diversità della
posizione tra Amministrazione Finanziario e Concessionario era particolarmente evidente
all’interno della Regione Siciliana, ove il Concessionario stipulava il rapporto concessorio
direttamente con l’Ente territoriale e non con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il motivo è infondato.
Va, invero, in primo luogo precisato che, per principio generale, valido anche all’interno della
Regione Siciliana, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni (

2000) ed avviso di mora (in data 16-6-2000).

nel caso di specie) una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per
motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire
indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia
configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto
presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa
al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (v., da ultimo, Cass.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e
falsa applicazione dell’art. 9 L. 448/98, con riferimento all’art. 1, comma 5 bis d.l. 106/2005
conv. in L. 156/05, rilevava che siffatta ultima disposizione, in modifica dell’art. 25, comma 1,
dpr 602/73, aveva introdotto una disposizione transitoria in base alla quale, per le
dichiarazioni presentate sino al 31-12-2001, la notifica della cartella di pagamento doveva
essere effettuata entro il 31-12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione; nella fattispecie in questione, pertanto, il termine di notifica della cartella
doveva individuarsi nel 31 dicembre del quinto anno successivo allo spirare della proroga
disposta dall’art. 9 L. 448/1998 (31-12-2000).
Anche detto motivo, con il quale -argomentando complessivamente sulla intervenuta
decadenza della P.A.- si censurano entrambe le su esposte rationes decidendi della gravata
sentenza, è infondato.
Costituisce, invero, principio consolidato di questa Corte, dal quale non v’è ragione di
discostarsi, che “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1 del d.l. 17 giugno
2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria
d’incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 -, che ha fissato, al comma quinto bis,
i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter,
sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme
che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro
il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione
non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quell

1532/2012).

f’:NE

ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto
introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia
costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di
evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi,
sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter” (Cass.
1345/2006; 16990/2012; 8406/2013).

dichiarazione presentata nel 1993, doveva essere notificata entro il 31-12-1998, sicchè la
notifica in questione, avvenuta pacificamente in data 16-2-2000, deve ritenersi tardiva;
nessuna rilevanza può avere, invece, nel caso in questione, il richiamato art 9 L 448/98,
superato dalla disciplina (con valore, come detto, retroattivo) di cui alla L. 156/2005.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 25-9-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della

Di conseguenza, in applicazione della predetta disposizione, la cartella impugnata, relativa a

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