Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28378 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34889-2019 proposto da:

C.E.G., + ALTRI OMESSI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.E.G. ed altri settantaquattro ricorrenti hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 1236/2019, depositato il 14 maggio 2019.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.

Con domanda depositata in data 1.11. 2018 presso la Corte di appello di Roma, gli attuali ricorrenti chiesero la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al TAR Lazio dal 22 dicembre 2006 fino al 6 febbraio 2018, allorchè venne pronunciato decreto di perenzione.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Roma, con decreto del 23 novembre 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge. Il decreto impugnato sottolineò altresì che il giudizio presupposto atteneva ad interessi legali e rivalutazione su spettanze retributive, e dunque somme di denaro, bene non suscettibile di perdere utilità con il decorso del tempo, peraltro di importo pressochè irrisorio.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 6, par. 1 e 13 CEDU, e della L. n. 89 del 2001, art. 2, e pone questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Nel decreto impugnato, la Corte d’Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al TAR Lazio dalla dichiarazione di perenzione pronunciata il 6 febbraio 2018 (deduzione automatica la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stata effettivamente da questa Corte più volte smentita: da ultimo, cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 09/07/2015, n. 14386), sul presupposto dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) perenzione del ricorso ai sensi del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 81 e 82”. La Corte di Roma ha peraltro valutato anche il comportamento processuale dei ricorrenti, che non avrebbe rivelato, stante l’inerzia processuale, un reale interesse per il bene della vita dedotto in lite, di tal che il protrarsi del processo presupposto non è apparso ai giudici di merito idoneo a produrre conseguenze percepite dalle parti come a loro sfavorevoli.

E’ noto che la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplava, per le modifiche introdotte dalla sua lettera d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lettera m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d) (entrato in vigore il 1 gennaio 2016, in forza della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di perenzione verificatasi ai sensi del c.p.a., artt. 81 e 82. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo dichiarato perento, introdotta dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), intendono fornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di perenzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve poi escludersi, alla luce di quanto osservato con riguardo alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. Trattasi, invero, di norma che, incidendo unicamente sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, non impedisce nè condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto, non costituisce un rimedio preventivo privo di concreta efficacia acceleratoria e non lede l’interesse delle parti a veder definite in un tempo ragionevole le rispettive istanze di giustizia (cfr. Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia; Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia).

Il ricorso va quindi rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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