Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28378 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 589/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione n. 2, n. 1208, pronunciata il 18/11/2014,

depositata il 1/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

B.B., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione INPS, nel settembre 2008, chiese all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 1997 al 2006, il rimborso della trattenuta IRPEF operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anzichè sulla quota dell’87,50%, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, e dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4;

impugnò, quindi, innanzi alla CTP di Genova, il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta e la Commissione provinciale, con sentenza n. 133/2011, accolse il ricorso, limitatamente al periodo 2003-2006, rilevando la decadenza della domanda per le precedenti annualità;

l’Agenzia delle entrate ha interposto appello avverso la decisione di primo grado e la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame sul rilievo che la tassazione agevolata ex D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

conclusivamente, pertanto, ha stabilito che era dovuto il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell’87,50%, per gli anni 2003-2006;

l’Agenzia ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis, art. 13, comma 8, nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 11, t.u.i.r., art. 48-bis (ora art. 52), comma 1 (applicabile ratione temporis), del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19, l’Agenzia si duole dell’erronea interpretazione della disciplina sulle “forme pensionistiche complementari” ex D.Lgs. n. 124 del 1993 (e successive modifiche), ascrivibile alla CTR;

assume, al riguardo, che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, istituito presso l’INPS, non fruiscono del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non possono considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico”, ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento il t.u.i.r., art. 48-bis, comma 1, applicabile ratione temporis;

soggiunge che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, citato nella sentenza impugnata e contrario alla pretesa erariale, si riferisce ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993 (c.d. “vecchi fondi”);

rileva, infine, che il fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non può essere ricondotto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile in ragione di tre elementi: non è soggetto alla vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); non risulta iscritto presso il relativo albo; l’INPS eroga, in un’unica soluzione, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un’unica pensione complessiva;

il motivo è fondato;

in base ai principi già enunciati da questa Corte, ai quali il Collegio intende aderire, in mancanza di ragioni ostative: “In tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili.” (Cass. 8/07/2016, n. 13982; conf.: 28/02/2018, n. 4583; 15/06/2018, n. 15884; 30/01/2019, n. 2621; 4/06/2019, n. 15218);

in relazione al mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante è quello dell’erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale;

risultano perciò applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha ripetutamente stabilito; cfr.: Cass. 15/05/2015, n. 9996; n. 11156/2010; n. 14310/2009; n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente, purchè l’erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000;

su tale questione, pertanto, il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia, per quanto ancora rileva, alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31/12/2000 (precisamente negli anni dal 2003 al 2006), per le quali la CTR, errando, ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS;

ne consegue che, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo;

per il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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