Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28377 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tensore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avvocato PECORA Attilio, elettivamente domiciliata in

Roma, via della Panetteria n. 15, presso l’Avvocato Rossana Rinella;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Jonio n.

54, presso lo studio dell’Avvocato RIGGIO Corrado dal quale è

rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Elio Polito, per

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 3603 del 2005,

depositata in data 26 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno per non avere esso opponente, in qualità di consigliere della Società Medi-Service Coop Sociale a r.l., entro il termine di 15 giorni dalla riunione assembleare (di cui all’art. 2400 cod. civ.), il verbale di assemblea che aveva deliberato la nomina e la cessazione di sindaci;

che l’opponente in via preliminare eccepiva la mancanza della potestà sanzionatoria esercitata dalla Camera di Commercio di Salerno preposta solo alla contestazione del preteso illecito;

che la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Salerno si costituiva sostenendo l’infondatezza dell’opposizione;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito il 26 settembre 2005, il giudice di pace di Salerno, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza ingiunzione impugnata osservando: che con il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 20, erano state trasferite alla Camera di Commercio le funzioni già affidate agli U.P.I.C.A.; che con l’art. 50 del medesimo decreto era però stata abrogata la normativa relativa alla poetata sanzionatoria esercitata dagli U.P.I.C.A., sicchè doveva ritenersi che alla Camera di Commercio di Salerno non fosse stata trasferita la potestà di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria oggetto di opposizione; che invero, per l’irrogazione della sanzione, l’organo accertatore, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 17, avrebbe dovuto presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, all’Ufficio Territoriale del Governo; che del resto il D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 4, attuativo del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 20 e 50, aveva stabilito che le Camere di commercio assi- curassero nella fase di avvio la continuità dell’azione amministrativa e dei servizi nello svolgimento delle funzioni già esercitate dagli uffici provinciali ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 17, così rendendo condivisibile la prospettata tesi del mancato trasferimento della potestà sanzionatoria;

che la cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno con ricorso affidato ad un solo motivo;

che l’intimato C.A. ha resistito con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che deve preliminarmente darsi atto che la comunicazione dell’avviso di udienza è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con spedizione della raccomandata, da parte dell’ufficiale giudiziario, in data 26 ottobre;

che pertanto, ai sensi dell’articolo citato, quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 3 del 2010, la notificazione per il destinatario deve comunque ritenersi compiuta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, sicchè risulta nel caso di specie osservato il termine di 20 giorni di cui all’art. 377 cod. proc. civ., comma 2;

che con l’unico motivo di ricorso, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno denuncia violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 1, art. 20, comma 1, art. 42, comma 1, art. 50, anche in relazione alla L. n. 59 del 1997, alla L. n. 689 del 1981, al D.P.R. n. 558 del 1999, al D.P.C.M. 26 maggio 2000;

che la ricorrente deduce che con la L. n. 59 del 1997 e con il D.Lgs. n. 112 del 1998 il legislatore ha inteso attuare “il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, sicchè la frammentazione in capo a soggetti diversi delle dette funzioni si porrebbe in antitesi con la semplificazione perseguita dal legislatore;

che la potestà sanzionatoria è infatti connessa alla titolarità delle funzioni conferite, per cui l’intero procedimento delineato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 13-18, deve essere ricondotto ad unico soggetto ossia, nella specie, alla Camera di Commercio;

che, prosegue la ricorrente, il citato D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 1 comma 4, espressamente dispone che “in nessun caso le norme del presente decreto possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo”;

che il motivo è manifestamente fondato;

che questa Corte, esaminando un ricorso analogo a quello introduttivo del presente giudizio, ha avuto modo – alla luce di una corretta e logica interpretazione della ratio e della lettera delle norme (singolarmente e complessivamente valutate) dettate in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali – di ritenere del tutto errata la conclusione cui è pervenuto il giudice di pace in ordine al trasferimento alle Camere di Commercio solo delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle infrazioni prima esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l’industria il commercio e l’artigianato (U.P.I.C.A.) e non anche della ulteriore e successiva funzione sanzionatoria di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18;

che a tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 20, ha espressamente attribuito “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale”, senza prevedere alcuna limitazione a tale trasferimento di funzioni; 2) con l’art. 42 del medesimo D.Lgs., sono state abrogate le norme singolarmente indicate “nella parte in cui individuano l’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato come organo competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonchè tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell’abrogazione delle menzionate disposizioni”; 3) con la L. n. 59 del 1997, il legislatore aveva inteso attuare il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali anche al fine di ottenere “la semplificazione amministrativa”, il che mal si concilia con l’asserita attribuzione di funzioni di accertamento ad un ente locale (Camere di commercio) e di funzioni sanzionatorie all’Ufficio Territoriale del Governo; 4) secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 1, comma 4, “in nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”; 5) con sentenza n. 272 93 del 2005 questa Corte ha avuto modo di affermare che l’avvenuto trasferimento, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, delle funzioni, dei beni e dei rapporti degli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato (U.P.I.C.A.) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, configura, in relazione alle controversie pendenti, un caso di successione a titolo universale nel processo ex art. 110 cod. proc. civ., per cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in materia di opposizione a sanzione amministrativa emessa dall’U.P.I.C.A. va proposto nei confronti della locale Camera di commercio;

che sulla base di tutte tali ragioni, che il Collegio condivide, emerge con evidenza che alle Camere di commercio – al contrario di quanto sostenuto dal giudice di pace nella sentenza impugnata – sono state trasferite tutte le funzioni (di accertamento, di contestazione e di irrogazione di sanzioni) in precedenza svolte dagli U.P.I.C.A.;

che dunque, ritenute sussistenti le lamentate violazione di legge per cui, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che la causa va rinviata al Giudice di pace di Salerno (in persona di diverso magistrato) il quale procederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo in ordine ai motivi di opposizione non affrontati nella sentenza impugnata perchè ritenuti assorbiti;

che al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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