Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28377 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28377 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 26088-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PERNOD RICARD ITALIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo
studio dell’avvocato PACETTI MASSIMO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO

Data pubblicazione: 19/12/2013

GIUSEPPE giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 09/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PACETTI che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

La società Pernod Ricard Italia spa comunicava

26 ed il 28 settembre 2009 di un rimorchio
proveniente dalla Spagna, contenente 15.390
bottiglie di Rum Havana Club 3 anos,confezionate e
contrassegnate in regime fiscale di sospensione
dall’obbligo di pagamento dell’accisa e chiedeva
l’autorizzazione allo scarico contabile di un
numero di contrassegni di stato applicati su un
numero di bottiglie pari a quelle oggetto di furto,
con abbuono dell’accisa per la somma corrispondente
di C 49.248,62.
L’Ufficio delle Dogane di Milano 2 emetteva nei
confronti della società avviso di pagamento a
titolo di accisa sull’alcool sottratto, avverso il

all’Agenzia delle Dogane il furto avvenuto tra il

quale proponeva impugnazione la Pernod Ricard
Italia spa davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Lodi, assumendo che nulla era dovuto
per il pagamento dell’accisa in quanto la merce era
stata oggetto di furto, come attestato dalla
denuncia dell’autotrasportatore e della stessa
società.
1

0-\

La

Commissione

tributaria

provinciale di Lodi dichiarava con sentenza la
propria incompetenza per territorio ed il ricorso
veniva successivamente riassunto davanti alla CTP
di Milano che lo rigettava per mancanza

estraneità del soggetto passivo del reato alla
condotta criminosa ex art. 4 testo unico accise e
succ.mod., con sentenza nr.294/07/2010 avverso la
quale proponeva ricorso la contribuente.
A seguito di ricorso in appello della contribuente
la Commissione tributaria regionale della
Lombardia, con sentenza nr.100/40/12, depositata in
data 9/8/2012, riformava la sentenza di primo grado
e dichiarava che, sulla base degli atti, risultava
provata la estraneità nel reato di furto del
soggetto passivo d’imposta, come da provvedimento
di archiviazione del P.M. in data 9/5/2011, e
pertanto doveva essere applicata l’esimente di cui

dell’elemento soggettivo relativo all’accertata

all’art. 4 TUA.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con unico motivo,
la Pernod Ricard Italia spa ha resistito con
controricorso.

2

(h

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia
delle

Dogane

lamenta

violazione

e

falsa

26/10/1995 nr.504 come modificato dall’art.59 legge
342 del 2000 in relazione all’art. 360 comma l
nr.3 cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto
che la ipotesi di sottrazione della merce fosse
equiparabile a quella di dispersione con
conseguente venir meno dell’obbligo di pagamento
dell’accisa. Viceversa, secondo la prospettazione
dell’Ufficio, le due ipotesi di sottrazione e
dispersione devono essere tenute ben distinte in
quanto mentre nell’ipotesi di dispersione o
distruzione viene impedita l’immissione nel
consumo, la sottrazione a seguito di furto non
impedisce che la merce entri ugualmente nel
circuito commerciale in quanto né la disperde né la

applicazione dell’art.4 primo comma d.lgs.

distrugge, ma determina solo il venir meno della
disponibilità del prodotto da parte del soggetto
passivo del reato per effetto dello spossessamento,
e pertanto la stessa rimane soggetta al pagamento
dell’accisa e dei diritti doganali in misura piena
non essendosi verificate le condizioni di consumo

3

o-\

previste

per

poter

beneficiare

di

un’aliquota ridotta o di una esenzione.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti è vero che l’art. 4 primo comma d.lgs.
26/10/1995 nr.504 così come modificato dall’art.59

o distruzione dei prodotti che si trovano in regime
di sospensiva, l’ampliamento dei casi di abbuono
dal pagamento dell’accisa anche alle perdite
connesse a reati commessi da terzi. In particolare
la novella di cui all’art. 59 della legge 21
novembre 2000 n. 342 ha ampliato i casi di abbuono
dell’imposta, e quindi del diritto al rimborso,
previsti dall’art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n.
504, facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il
prodotto in regime fiscale di sospensione sia
andato perduto a seguito di reati commessi da
terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti
del soggetto passivo o, comunque, siano rimasti

legge 342 del 2000, ha disposto, in caso di perdita

ignoti gli autori del reato (la novella del 2000 ha
sancito testualmente: “i fatti compiuti da terzi
non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo
o colpa grave e quelli imputabili allo stesso
soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono
equiparati al caso fortuito ed alla forza
maggiore..omissis..

Ove

non

risulti

il

4

n

coinvolgimento

nei

fatti del soggetto

passivo e siano individuati gli effettivi
responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso
l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto
passivo e si procede all’eventuale recupero nei

Tuttavia appare conforme alla ratio ed allo spirito
della norma, nel solco dell’orientamento
interpretativo più consolidato di questa Corte,
ritenere che il presupposto per applicare
l’esenzione dal pagamento dell’imposta ex art. 4
TUA come sopra novellato, sia che si tratti di caso
fortuito o forza maggiore, sia che si verta in
ipotesi di un reato commesso da terzi, (ipotesi
equiparata da ultimo alla forza maggiore) senza
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, sia
sempre e comunque il verificarsi della perdita
irrimediabile o della distruzione di prodotti in
sospensione d’imposta, il che non è mai ravvisabile
nel caso di furto ad opera di terzi.
A tal riguardo, in caso di perdita o distruzione
dei prodotti in conseguenza di un reato, è stato
affermato da questa Corte con Sez. 5, Sentenza n.
12428 del 28/05/2007

in materia di abbuono in

phe.

caso di perdita del prodotto

>e ~tgAins-set-4ii■-:”

In tema

di accise, l’art. 4, comma l, del t. u. delle
5

confronti dell’effettivo responsabile”).

imposte

sulla

produzione e sui

consumi (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel
prevedere che “in caso di perdita o distruzione di
prodotti che si trovano in regime sospensivo, è
concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto

prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza
maggiore”, si riferisce, con l’espressione
“perdita” – come si evince dall’art. 22-ter, comma
1, del d.l. 31 ottobre 1989, n. 693, convertito
nella legge 22 dicembre 1980, n.891, norma
interpretativa delle previgenti disposizioni
raccolte nel testo unico -, alla “dispersione” e
non alla “sottrazione”, nella quale ultima vanno
compresi tanto il furto che la rapina. Nella
successiva previsione dell’art. 22-ter, comma 1,
del testo unico, secondo la quale “I fatti
imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a
titolo di colpa grave sono equiparati al caso
fortuito o alla forza maggiore”, la “forza

obbligato provi che la perdita o la distruzione dei

maggiore” normativamente rilevante ai fini della
concessione dell’abbuono d’imposta è, pertanto,
solo quella che ha determinato “dispersione” e non
“sottrazione” del prodotto assoggettato ad imposta
in regime sospensivo, ancorché la rapina – delitto
attuato con violenza o minaccia irresistibili –

6

\n

potrebbe, in astratto,

atteggiarsi

come

un’ipotesi di forza maggiore. E ciò in quanto solo
con la dispersione o distruzione viene impedita
l’immissione del prodotto nel consumo, laddove la
sottrazione determina soltanto il venir meno della

per effetto dello spossessamento, ma non impedisce
che il prodotto sottratto entri ugualmente nel
circuito commerciale. La disciplina sopravvenuta,
dettata dall’art. 59 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, se ha ampliato i profili soggettivi delle
esimenti, ha lasciato però immutati i detti profili
oggettivi, essendo ispirata alla medesima “ratio
legis”, alla luce della quale nella ipotesi di
sottrazione non viene impedito che il prodotto
venga immesso nel mercato.”
A conferma del predetto indirizzo, in riferimento
,&VL7tO

ean CUI

alVregime di sospensione dal pagamento dei diritti
doganali, è stato recentemente ribadito dalla Corte
di Giustizia nella sentenza dell’il luglio 2013
causa C-273/2012 che l’articolo 71, paragrafo l,
secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve
essere interpretato ftèl senso che il furto di merci
detenute in regime di deposito doganale fa sorgere
7

disponibilità del prodotto da parte del soggetto

il fatto generatore e

l’esigibilità

dell’imposta sul valore aggiunto.
La Corte con la recentissima sentenza sopra citata
ha chiarito definitivamente che: “L’articolo 203,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del

codice doganale comunitario, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20
novembre 2006, deve essere interpretato nel senso
che un furto di merci sottoposte al regime di
deposito doganale costituisce una sottrazione di
dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo
nascere un’obbligazione doganale all’importazione,
e che l’articolo 206 di detto regolamento
applicabile solo al caso in cui un’obbligazione
doganale sorga in applicazione degli articoli 202 e
204, paragrafo l, lettera a), dello stesso
regolamento. L’articolo 71, paragrafo 1, secondo
comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune

Consiglio, del 12 ottobre 1992, che stabilisce un

d’imposta sul valore aggiunto, deve essere
interpretato nel senso che il furto di merci
detenute in regime di deposito doganale fa sorgere
il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta
sul valore aggiunto.” (Corte giust. 11 luglio 2013,
causa C – 273/12,.)
8

n

Non è quindi sufficiente dimostrare che l’evento è
stato determinato da un fatto umano ascrivibile a
terzi, ma occorre provare (oltre alla circostanza

cooperato con colpa al suo verificarsi, ipotesi
quest’ultima che si verifica quando, senza il
comportamento gravemente colposo dell’obbligato, il
reato non si sarebbe verificato o si sarebbe
verificato in modo diverso) anche la perdita
definitiva o distruzione irrimediabile della merce
che non coincide con la prova del furto della merce
che ne determina unicamente la dispersione.
In definitiva, il presupposto per l’esenzione dal
pagamento dell’imposta e del venir meno
dell’obbligazione tributaria è e rimane in ogni
caso la sottrazione della merce dal circuito
commerciale, circostanza che non risulta affatto

di non aver concorso con dolo o di non aver

provata in caso di furto della merce ad opera di
terzi, fatto che non implica in alcun modo che il
prodotto sottratto non venga immesso sul mercato, e
quindi sussiste solo in caso di perdita o
distruzione.

CCONF, C ASS giV-91.49 – 2 5934PR)

La forza maggiore normativamente rilevante ai fini
9

cr

della

concessione

dell’abbuono

dell’imposta è solo quella che determina
dispersione o perdita della merce e non sottrazione
(e quindi furto) del prodotto assoggettato ad
imposta in regime sospensivo.

cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della CTR anche per le spese.
P.Q.M.

ui
An.tí.,sr
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinvia ad
altra sezione della CTR anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 23/9/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

iatIo

REZ.ZA

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto,

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