Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28377 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33288-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto n. 369/2019, del 29 marzo 2019 della Corte d’appello di Perugia, che ha condannato l’amministrazione al pagamento in favore di B.G. della somma di Euro 3.375,00 a titolo di equa riparazione alla Corte d’Appello di Perugia per la non ragionevole durata di un giudizio civile promosso nel febbraio 2005 davanti al Tribunale di Roma e proseguito in forza di gravame davanti alla Corte d’Appello di Roma, ancora in corso al momento della domanda ex L. n. 89 del 2001. Il medesimo decreto ha invece dichiarato estinto il giudizio con riguardo alla domanda proposta da F.S..

B.G. resiste con controricorso.

Oggetto del contendere sono gli effetti dell’interruzione automatica del giudizio di equa riparazione in conseguenza della sospensione dall’albo professionale dell’avvocato Ni. St., procuratore del B. all’atto della proposizione della domanda di equa riparazione. La Corte d’Appello di Perugia ha negato che rilevasse per il B., quale dies a quo per la riassunzione del processo di equa riparazione ex art. 305 c.p.c., la data del 6 novembre 2013, allorchè sia il medesimo B. che F.S. sostituirono il loro difensore costituito nel giudizio presupposto, avvocato Gi. Tr. (sospesa insieme all’avvocato St. con lo stesso provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Perugia), con l’avvocato Cinzia Buraglia, sicchè tempestiva doveva ritenersi la costituzione del primo nel giudizio di equa riparazione in data 10 ottobre 2014 con i nuovi procuratori avvocati Mastropaolo e Balardinelli, mentre tardiva risultava l’attività svolta dall’avvocato Ni. St. per F.S. all’udienza del 3 aprile 2017.

Il motivo di ricorso del Ministero della Giustizia deduce che il termine ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio di equa riparazione doveva farsi decorrere per il B. dal giorno 6 novembre 2013, allorchè lo stesso aveva nominato nuovi difensori nel giudizio presupposto a seguito della sospensione dell’avvocato St.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente inammissibile o comunque infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso non risulta notificato a F.S., che aveva proposto domanda di equa riparazione insieme a B.G.. Poichè il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2015, n. 5916), sicchè, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.

Il ricorso del Ministero della Giustizia è inammissibile, in quanto carente del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non consentendo una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. Nella “premessa” in fatto del ricorso (pagina 1) si “rimanda al contenuto degli atti processuali, unitamente prodotti in copia”, senza che vengano indicati, nemmeno minimamente, i fatti storici che hanno occasionato la controversia, le ragioni giuridiche sulla base delle quali tali domande erano state introdotte e le vicende processuali relative alle fasi pregresse del giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Ni. St., difensore del controricorrente.

Essendo sia il procedimento in esame che la ricorrente Amministrazione dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie, con distrazione in favore dell’avvocato Ni. St..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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