Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28377 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6747/2015 R.G. proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ferrajoli
e dall’avv. Giuseppe Fischioni, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, via della Giuliana n. 32.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 67, n. 4423/14,
pronunciata il 30/06/2014, depositata il 22/08/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre
2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.
Fatto
RILEVATO
che:
M.M. ricorre, sulla base di un motivo, illustrato con memoria ex 380-bis.1., c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2008, il reddito di partecipazione alla Justmetal Srl, società a ristretta base partecipativa, composta da due soci ( C.G., titolare di una quota del 1% del capitale sociale, e la società fiduciaria Gestioni Fiduciarie Spa, titolare di una quota del 99%, che vedeva come fiduciante lo stesso M.), nei confronti della quale erano stati accertati induttivamente costi indeducibili (derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti) per un ammontare di Euro 8.210.409,00 – ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado al medesimo sfavorevole;
la CTR, premesso che l’accertamento del maggior reddito della Justmetal Sri era divenuto definitivo, ha fondato la decisione su questi elementi: “La distribuzione degli utili ai soci è a sua volta conseguenza diretta della composizione della società a base ristretta (per certi versi, si è già detto che ci si trova di fronte – nella sostanza dei fatti – ad una impresa individuale del M….), nè è stato dedotto sotto qualunque profilo il persistere in capo alla società di questi maggiori redditi conseguiti grazie al diverso calcolo dei costi (e dunque escludendo i costi fittizi esclusivamente finalizzati alla creazione di fondi neri). Ed infine, è evidente che anche la collocazione cronologica di questa “distribuzione” non può che essere presuntivamente raccordata alla annualità nella quale gli utili sono stati conseguiti e presuntivamente distribuiti ai soci, quantomeno in assenza di robuste indicazioni probatorie atte a individuare – in pura ipotesi – un momento diverso da quello ipotizzato.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, artt. 2697,2727,2729, c.c., si censura la sentenza impugnata per avere desunto dalla definitività dell’accertamento fiscale nei confronti della Justmetal Srl la distribuzione al contribuente del 99% dei redditi non dichiarati, nonostante l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, in tal modo gravando quest’ultimo dell’onere probatorio incombente sull’Amministrazione finanziaria, quale soggetto titolare della pretesa impositiva;
il motivo è infondato;
secondo il consolidato orientamento della Corte, al quale il Collegio intende aderire: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci.” (Cass. 8/07/2008, n. 18640; in senso conforme, ex multis: Cass. 18/10/2012, n. 17928; 26/11/2014, n. 25108; 14/12/2016, n. 25808; 16/05/2018, n. 12025; 24/08/2018, n. 21141; 24/01/2019, n. 1947);
nel caso concreto la CTR ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, laddove essa ha evinto la distribuzione al contribuente – che, in sostanza, era il dominus della Justmetal Srl, della quale deteneva, tramite una società fiduciaria, il 99% del capitale sociale – degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, non avendo quest’ultimo dimostrato che i maggiori ricavi non dichiarati e i connessi utili occulti, per una qualche ragione (per esempio perchè accantonati o reinvestiti), non gli erano stati distribuiti;
ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019
Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019