Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28376 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28376 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 1904-2008 proposto da:
BATTISTELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO,

che li rappréAAnta e difencle ope

Data pubblicazione: 19/12/2013

legis;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 130/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANINI delega
Avvocato TAVERNA che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 127/58/2000 la CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da Battistelli Paola contro
avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale relativo ad IRPEF ed ILOR
concernente l’anno di imposta 1992.
Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, che, nel corso del giudizio, con istanza
depositata il 9-4-2005, chiedeva dichiararsi interrotto il processo, stante l’avvenuto decesso del

interrotto; in data 25-2-2006 veniva depositato atto avente ad oggetto “ripresa del processo interrotto
e nomina nuovo difensore”; all’udienza fissata per la discussione, l’Ufficio eccepiva l’estinzione del
giudizio per tardiva riassunzione; il contribuente ne sosteneva la tempestività, anche perché non gli
era stata notificata l’ordinanza con la quale era stata dichiarata l’interruzione.
Con sentenza depositata il 28-11-06 la CTR Lazio dichiarava estinto il giudizio per mancata
riassunzione nel termine di legge; in particolare la CTR rilevava che, essendo stata dichiarata
l’interruzione dalla Commissione, la relativa ordinanza non andava comunicata alla parte, e che, stante
la specifica richiesta di interruzione del giudizio avanzata personalmente dall’appellante con istanza
datata 9-4-2005, andava individuato proprio nella data di detta istanza (con la presentazione della
quale la parte interessata aveva dimostrato di avere avuto legale conoscenza dell’evento interruttivo)
il dies a quo del termine di sei mesi previsto per la riassunzione dall’art. 43 digs 546/92.
Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente, affidato a due motivi; resisteva l’Agenzia
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 43, commi 2 e 3, d.lgs 546/1992, rilevava che, ai sensi degli artt. 40, 41 e 43 d.lgs
546/1992, l’interruzione del prócesso si verificava sin dal momento dell’evento interruttivo (e, quindi,
nella fattispecie, dalla data della morte del difensore) ed il termine semestrale per proporre l’istanza di
trattazione decorreva da quando veniva dichiarata l’interruzione del processo; nel caso di specie,
l’ordinanza di interruzione del processo non era stata comunicata alla parte (più precisamente era
stata comunicata presso lo studio del dott. Pugliese, deceduto, e non presso la residenza del
contribuente, come dichiarato nell’istanza di trattazione), sicchè il contribuente non era stato posto
nella condizione di conoscere dell’avvenuta dichiarazione e, dunque, dell’inizio del decorso del
termine per proporre l’istanza di trattazione; erroneamente, pertanto, la CTR aveva ritenuto che il
termine in questione decorreva dalla data di presentazione dell’istanza.

proprio difensore dott. Dario Pugliese; all’udienza del 21-4-2005 il processo veniva dichiarato

Con il secondo motivo il contribuente, deducendo -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 41, commi 1 e 2, d.lgs 546/1992, rilevava che altrettanto erroneamente la CTR
aveva dichiarato che non sussisteva alcun obbligo di comunicazione dell’ordinanza; al riguardo
evidenziava che, in ordine alla comunicazione, nessuna distinzione tra ordinanza della Commissione e
decreto presidenziale era prevista dal chiaro dato letterale dell’art. 41, e che, comunque,
l’interpretazione della CTR contrastava con i principi elementari del giusto processo.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Invero, per quanto in questa sede rilevi, ai sensi dell’art. 40 d.lgs 546/92:
“il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o
altre cause, o la perdita della tapacità di stare in giudizio, di una della parti diverse dall’Ufficio
tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la
radiazione o la sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell’art. 12;
(comma 1);
l’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al
comma 1 lett. b); in ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in
pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si
riferisce; (comma 2).
L’art. 43, comma 2, cit. d.lgs stabilisce poi che il Presidente della Commissione provvede alla
trattazione della controversia “se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del
processo, la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di
trattazione…”; ai sensi dell”art. 45 cit. d.lgs, infine, “il processo si estingue nei casi in cui le parti alle
quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il
termine perentorio stabilito dalla legge…”.
Dall’esame di dette norme appare pertanto evidente che, mentre il primo comma dell’art. 40 individua
gli eventi che comportano l’interruzione, il secondo comma attiene all’individuazione del momento
interruttivo e, quindi, del dies a quo del termine per la prosecuzione o riassunzione; al riguardo, detta
disposizione distingue chiaramente tra interruzione derivante da evento riferibile alla parte e
interruzione derivante da evento riferibile al suo difensore, prevedendo infatti che in tale ultimo caso
l’interruzione si ha al momento dell’evento, mentre in tutti gli altri casi l’interruzione coincide con
l’iniziativa del difensore.
La su esposta disciplina concernente il processo tributario è analoga a quella dettata per l’interruzione
dal codice di rito; ed invero, l’art. 301 cpc stabilisce che “se la parte è costituita a mezzo di procura

In ordine al merito ribadiva la fondatezza del ricorso.

AI
– N.5
ì.
MATERIA TRIBUTARIA

il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”, e
l’art. 305 cpc, nella formulazione ratione temporis vigente, che” il processo deve essere proseguito o
riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”.
A tale ultimo proposito va ribadito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, sia pur in relazione al processo ordinario, che “a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la

delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello
in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale di tale evento e che tale conoscenza può dirsi
perfezionata in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa
dell’evento che determina l’interruzione del processo” (v., da ultimo, Cass. 4851/2012).
Siffatto principio, di portata generale, è da ritenersi valido anche in relazione al processo tributario.
Ed invero, come (sia pur implicitamente) ritenuto da questa Corte con sentenza 21128/2011 e
diversamente da quanto affermato con sentenza 21108/2011, il diverso tenore letterale dell’art. 43
d.lgs 546/92 rispetto all’art. 305 cpc appare semplicemente teso a ribadire che, così come affermato
dalla Corte Costituzionale, il dies a quo non decorre dall’evento interruttivo ma dalla conoscenza di
detto evento, e non appare invece di per sé idoneo ad alterare i su esposti consolidati principi
enucleati dalla giurisprudenza in relazione al disposto dell’art. 305 cpc.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Per la peculiarità della questione in esame, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11-7-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una

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