Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28374 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati VAIANO Paolo e

Diego Vaiano, presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Marzio

n. 3, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (subentrata al Ministero della Salute),

in persona del legale rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELLA

SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difese

per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici

della quale, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14911 del 2005,

depositata in data 5 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, con decisione nel merito della causa e accoglimento

dell’opposizione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata in data 2 luglio 2005, giudicando sull’opposizione proposta da Bioindustria Farmaceutici s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero della salute – Direzione Generale dei Farmaci per il pagamento della sanzione di Euro 9.000,00, quale sanzione per la violazione del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, comma 2, ha ritenuto legittima l’ordinanza-ingiunzione e ha ridotto la sanzione a Euro 4.500,00;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’art. 19 citato stabilisce l’obbligo di notificare immediatamente al Ministero della salute qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione e che nella specie ciò non era stato fatto;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta da Bioindustria Farmaceutica s.r.l. sulla base di due motivi;

che le intimate amministrazioni hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19, comma 2;

che, sul rilievo secondo cui la ratio della decisione potrebbe essere individuata nell’affermazione secondo cui la comunicazione in data 12 marzo 2004 era stata contestata dal Ministero, la ricorrente osserva che, tuttavia, proprio da tale sintetico passaggio motivazionale doveva desumersi che la comunicazione vi era stata e che aveva raggiunto lo scopo;

che in via subordinata, la ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che per notificazione può intendersi in senso lato qualsiasi attività diretta a produrre conoscenza di un atto e che in detta ampia nozione la notificazione ai sensi del codice di rito costituisce una species;

che il mezzo della notificazione mediante ufficiale giudiziario riguarda propriamente gli atti processuali per i quali essa è espressamente prevista; che pertanto deve ritenersi che l’uso da parte del legislatore, al di fuori dell’ambito processuale del termine “notificazione” può servire anche ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario (Cass. n. 4774 del 1998, in motivazione; Cass. n. 10668 del 1999; Cass. n. 10788 del 1999);

che con particolare riferimento alla cessione di credito, si è poi affermato che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., non si identifica infatti con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest’ultimo sia citato in giudizio.

Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143 del 2005);

che del tutto immotivatamente nella sentenza impugnata si è ritenuto che la comunicazione in data 12 marzo 2004, contestata dal Ministero, non fosse idonea ad integrare la notifica prescritta dal citato D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 19;

che il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che la cassazione può essere disposta senza rinvio, potendosi pervenire alla decisione nel merito della proposta opposizione, con il suo accoglimento, atteso che dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso delle amministrazioni emerge che la ricorrente ha effettuato una comunicazione che è pervenuta al Ministero il 12 marzo 2004;

che in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendosi decidere la controversia nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta;

che le amministrazioni intimate, in solido tra loro, vanno quindi condannate al pagamento delle spese dell’intero giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza- ingiunzione opposta; condanna le amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, 500,00 per diritti e 100,00 per esborsi e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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