Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28373 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26393-2019 proposto da:

L.M., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato LINO

IULIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO DEL BONO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.L. e L.M. propongono ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto RG n. 788/2019 reso il 19 luglio 2019 dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

L’intimato Ministero della Giustizia si difende con controricorso. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. art. 5 ter, proposta avverso il decreto del magistrato designato del 30 aprile 2019, ed ha perciò confermato l’accoglimento, nella misura di Euro 5.200,00 per ciascuno dei ricorrenti, della domanda di equa riparazione formulata in data 26 aprile 2019 da R.L. e L.M. in relazione alla durata non ragionevole, stimata in tredici anni, di un giudizio possessorio, instaurato davanti alla Pretura ed al Tribunale di Paola e definito dalla Corte di appello di Catanzaro il 4 maggio 2018. La Corte di Catanzaro ha ritenuto congruo il moltiplicatore annuo di Euro 400,00, utilizzato dal magistrato designato, ha riscontrato l’impossibilità di determinare il valore della causa, e quindi ha tenuto conto, piuttosto, degli interessi coinvolti, della materia del contendere e dell’esito del giudizio possessorio presupposto, solo in parte favorevole ai ricorrenti (essendo stata respinta la domanda di manutenzione nella parte in cui era volta ad inibire il passaggio del resistente sul viottolo oggetto di lite), attesa, peraltro la natura facoltativa dell’incremento della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis.

Il primo motivo di ricorso di R.L. e L.M. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 3, insistendo per il valore indeterminabile della causa presupposta.

Il secondo motivo di ricorso di R.L. e L.M. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa pronuncia circa un fatto decisivo”, nonchè la violazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, e dell’art. 111 Cost., avendo il collegio omesso di valutare “il comportamento dei giudici”, in quanto la causa presupposta fu oggetto, in grado di appello, di una riserva in decisione protrattasi per quattro anni e cinque mesi.

Il terzo motivo di ricorso di R.L. e L.M. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa pronuncia circa un fatto decisivo”, nonchè la violazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, e dell’art. 111 Cost., avendo il collegio omesso di valutare la deduzione inerente al “deposito dell’istanza, avvenuto nella fase di appello del giudizio di merito all’udienza del 17/01/2012, nella quale fra l’altro si dichiarò la volontà di far decidere la causa”, come anche “la delega del 03/12/2012” dell’avvocato R. all’avvocato T., delega con la quale “si chiese la decisione della causa”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le tre censure vanno esaminate congiuntamente in quanto connesse.

La L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1, come risultante dalle sostituzioni operate dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, prevede: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”. L’art. 2-bis, comma 1-ter, dispone poi: “La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”. Va osservato come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse alcun regime transitorio per il sostituito art. 2-bis, comma 1, e per l’introdotta L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis comma 1-ter. Tali disposizioni trovano, pertanto, applicazione in relazione alle domande di equa riparazione proposte dopo l’1 gennaio 2016 (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837).

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nella stessa Disp., comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 – 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521).

In tal senso, le sollecitazioni, contenute nei tre motivi di ricorso, a rivalutare la congruità dell’indennizzo accordato, in relazione al valore della causa ed al comportamento dei giudici e delle parti, non considerano come il giudice dell’equa riparazione deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, – nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis” -, e dall’altro ai parametri elencati al medesimo art. 2-bis, comma 2, tra i quali rientra anche l’apprezzamento dell’esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato. Rimane tuttavia preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del “quantum” dell’indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull’applicazione dell’incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Il primo motivo di ricorso non tiene conto, peraltro, nemmeno della ratio decidendi del decreto della Corte di Catanzaro, il quale non fa applicazione della disposizione relativa alla misura massima dell’indennizzo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 3, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il limite posto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, all’indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone, infatti, che il giudice dell’equa riparazione individui l’esatto valore della causa, del quale l’eventuale accertamento del diritto da parte del giudice “a quo” costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istante nel processo presupposto (Cass. Sez. 6 – 2, 22/12/2015, n. 25804; Cass. Sez. 6 – 2, 21/12/2015, n. 25711; Cass. Sez. 6 – 2, 08/07/2016, n. 14047). Esattamente al contrario, la Corte di Catanzaro ha chiarito che era impossibile determinare il valore del giudizio presupposto e non ha perciò fatto uso del limite della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 3, riferito all’indennizzo globale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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