Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28372 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31938/2006 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato PANZAROLA ANDREA C/O STUDIO

SASSANI, rappresentate e difeso dagli avvocati PAZZAGLIA Maria Luisa,

AGEA RAFFAELLO, ROSI NI MARCELLO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA PERUGIA in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore C.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.B.MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINCIARONI

MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2006 del GIUDICE DI PACE di CITTA’ DI

CASTELLO, depositata il 06/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato BLASI Fabio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SEGARELLI Umberto, difensore che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. proponeva opposizione avverso il verbale della Provincia di Perugia di accertamento della violazione dell’art. 15 C.d.S., comma 1, lett. a) e comma 2, per avere danneggiato opere attinenti la strada a seguito di incidente stradale.

L’opponente deduceva la nullità del verbale impugnato per mancanza dell’accertamento e per l’incerta indicazione della sanzione.

Il Giudice di Pace con sentenza pubblicata mediante deposito in data 6/7/2006 rigettava l’opposizione rilevando che il ricorrente aveva tenuto una velocità non consona alle condizioni della strada e che non aveva supportato il proprio ricorso con idonei elementi di prova.

Il R. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo così testualmente rubricato “violazione e/o falsa applicazione dei legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito a degli aspetti decisivi della controversia”; il ricorrente ha depositato memoria.

Si è costituita la Provincia di Perugia che ha depositato controricorso nel quale, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto la sentenza del giudice di pace, emessa successivamente all’entrata in vigore (2/3/2006) del D.Lgs. n. 40 del 2006 doveva essere impugnata con l’appello e non con il ricorso per Cassazione, perchè non contiene la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda, perchè non contiene l’illustrazione di ciascun motivo, perchè non contiene la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.; la Provincia di Perugia ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare della resistente è fondata: la sentenza del giudice di pace, oggetto dell’odierno ricorso è stata resa pubblica con il deposito avvenuto in data 6/7/2006.

A tale data era già in vigore il D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha abrogato del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 23, u.c., che stabiliva l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ad eccezioni di quelle in materia di previdenza e assistenza; in tal modo si è esteso alle sentenze relative alle sanzioni amministrative il regime ordinario dell’impugnabilità mediante appello.

Infatti la norma transitoria di cui all’art. 27 comma 5 stabilisce che le disposizioni dell’art. 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l’art. 26 stabilisce che alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: “ricorribile per cassazione” sono sostituite dalla seguente: “appellabile”. Nè può assumere rilievo al circostanza che il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza in data anteriore, posto che la data rilevante ai fini dell’applicazione della nuova normativa è quella della pubblicazione della sentenza e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c., avviene mediante deposito in cancelleria.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente Provincia di Perugia le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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