Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28372 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28372 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 27183-2008 proposto da:
MANIERO
CARLO,
NORBIATO
MICHELA,
elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo
studio dell’avvocato COEN STEFANO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta
delega a margine;
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2013
2354
ricorrenti
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contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI PADOVA 2 in persona del Direttore
Data pubblicazione: 19/12/2013
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
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controricorrenti
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avverso la sentenza n. 37/2007 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 28/09/2007;
udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 66/03/05 la CTR Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di
Padova 2, dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento con i quali, sulla base di altro accertamento relativo
alla società Resthal srl, la stessa Agenzia aveva rettificato il reddito dichiarato dagli unici soci Maniero Carlo
e Norbiato Michela; ciò in quanto, tra l’altro, secondo la CTR, “se la Resthal srl avesse pagato attraverso
fattura tutte le forniture e prestazioni di servizio di Teconoprofili di Lugo, avrebbe potuto esibire e produrre
Avverso detta sentenza i contribuenti Maniero Carlo e Norbiato Michela proponevano ricorso per
revocazione -ex art. 395, comma 1, n. 4 cpc e 64 d. Igs 54671992- sostenendo di avere prodotto le su
menzionate fatture (v. allegato 3-1996 e allegato 3-1997), sicchè era evidente che la CTR era incorsa in
errore sulla realtà documentale dei fatti.
Con sentenza 37-9-07, depositata il 28-9-2007, la CTR Veneto dichiarava inammissibile il ricorso per
revocazione; in particolare la CTR evidenziava che la motivazione sopra evidenziata della sentenza 66/03/05
non era determinante per la decisione, che si fondava invero su altre ragioni; nello specifico: sul contenuto
della sentenza, emessa nel procedimento (estinto per condono) fra Resthal e Amministrazione, che aveva
riconosciuto che la società Resthal aveva avuto nei due anni in contestazione i maggiori redditi accertati.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione i contribuenti, affidato a due motivi;
resistevano con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti, deducendo —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- nullità della
sentenza per violazione dell’art. 100 cpc, 64 d. Igs 546/1992 e 295 cpc, rilevavano che la sentenza della CTR
66/03/05 si strutturava su almeno due capi autonomi, ciascuno dei quali sufficiente a sorreggere la
decisione: il primo consistente nella statuizione secondo cui gli accertamenti dei soci sarebbero divenuti
definitivi in virtù della presentazione di condono da parte della società, con conseguente estinzione del
giudizio e, ai sensi dell’ art. 310 comma 2 cpc, definitività dell’accertamento; il secondo consistente nella
statuizione relativa alla mancata produzione in giudizio delle fatture di cui ai pagamenti in questione; il
primo capo, impugnato con ricorso per cassazione per violazione di legge (RGN 4959/07); il secondo, con il
ricorso per revocazione per cui è odierno giudizio; l’errore revocatorio doveva, pertanto, ritenersi decisivo
per il giudizio, sia pur subordinatamente alla definizione di altra questione pregiudiziale, devoluta per sua
natura al Giudice di legittimità; la pronuncia di inammissibilità, invece,impediva per i soccombenti in
appello la possibilità di censurare con il dovuto mezzo (revocazione) la statuizione una volta che la stessa (a
seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione per violazione di legge, relativo all’altra ratio) fos e
le fatture relative a tutti i pagamenti che risultano effettuati, il che palesemente non è mai avvenuto”.
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divenuta decisiva; il Giudice della r’ evocazione doveva quindi sospendere il giudizio in attesa della pronuncia
della Cassazione.
Con il secondo motivo i contribuenti, deducendo —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- nullità della sentenza per
violazione dell’art. 100 cpc, 64 d. Igs 546/1992 e 395 n. 4 cpc, rilevavano la sussistenza di un loro interesse
ad agire, attuale e concreto, a proporre il ricorso revocatorio, sicchè la CTR, anziché decidere per
l’inammissibilità, avrebbe dovuto provvedere con sentenza dichiarativa sull’esistenza o meno del vizio
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dedotta pregiudizialità (primo motivo) e la richiesta di emissione di sentenza subordinata al definitivo
esito del ricorso per cassazione relativo all’altra ratio (secondo motivo) sono stati, invero, superati
dall’intervenuta sentenza in data odierna nel procedimento RGN 4959/07, con la quale questa Corte ha
rigettato il ricorso proposto dagli stessi contribuenti avverso la sentenza 66/3/05 della CTR per violazione di
legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Atteso che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano
giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al
presente giudizio di legittimità
Così
deciso in Roma in data 10-7-2013 nella Camera di Consiglio della quinta sez. civile.
rvocatorio; sentenza subordinata al definitivo esito del ricorso per Cassazione relativo all’altra ratio.