Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28372 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26346-2019 proposto da:

A.R., D.P.N., G.G., I.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO FERRARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I.G., D.P.N., A.R. e G.G. propongono ricorso articolato in un motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Napoli in data 2 maggio 2019. Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato, ed ha perciò confermato che non spettasse a I.G., D.P.N., A.R. e G.G. il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare in cui gli istanti erano stati ammessi al passivo (tra il 2001 e il 2002) per il conseguimento di differenze retributive, arretrati, straordinari, e TFR, non avendo gli stessi esercitato l’apposita azione nei confronti del Fondo di garanzia INPS al fine di ottenere l’importo preteso. Ciò la Corte di Napoli ha argomentato sulla base del principio generale di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2, mediante rinvio all’art. 2056 c.c..

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2 quinquies, art. 2 bis, comma 2, nonchè ancora la violazione e mancata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e degli art. 6, p. 1, e art. 13 CEDU.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso non risulta notificato a F.M.G., che avevo proposto domanda di equa riparazione insieme agli altri ricorrenti. Poichè il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2015, n. 5916), sicchè, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.

La Corte d’appello di Napoli ha deciso la questione di diritto ad essa sottoposta non uniformandosi consapevolmente all’orientamento consolidato di questa Corte, senza tuttavia offrire elementi rilevanti per indurre a mutare tale orientamento.

L’orientamento, cha va riaffermato, ha chiarito come, in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell’azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, di cui alla L. n. 297 del 1982, ed al D.Lgs. n. 80 del 1992, non condiziona l’insorgenza del diritto all’indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell’ammissione del credito al passivo, potendo invece rilevare in sede di liquidazione dell’indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU, ma l’onere di provare detta inerzia compete all’Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell’attesa per la definizione del processo (Cass. Sez. 1 16/12/2009, n. 26421; Cass. Sez. 2, 18/05/2017, n. 12584; Cass. Sez. 2, 06/11/2018, n. 28268; Cass. Sez. 6-2, 21/07/2020, n. 15502).

Come ancora da ultimo affermato in Cass. Sez. 6 – L, 28/11/2019, n. 31128, in caso di insolvenza del datore di lavoro e per la nascita dell’obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, occorre considerare, per il pagamento del TFR e del credito relativo alle ultime tre mensilità, la natura autonoma (rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal Fondo, sicchè non è inibito l’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere nasce la tutela assicurativa, nè è impossibile per l’INPS contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale. E’ peraltro la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti il credito per il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, a vincolare l’INPS al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che la L. n. 297 del 1982, art. 2, ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti (Cass. Sez. L, 04/12/2015, n. 24730). Non si scorge, quindi, come il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell’azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 297 del 1982, ed al D.Lgs. n. 80 del 1992, possa considerarsi quale condizione ostativa alla configurabilità del diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento concorsuale. La stessa L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, con il rinvio all’art. 2056 c.c., (al quale la Corte d’appello di Napoli fa decisivo riferimento), detta criteri per la misura dell’indennizzo: sicchè il mancato utilizzo dell’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS, imputabile al lavoratore creditore del fallito, può incidere non come presupposto di inesistenza del danno risarcibile, ma esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità spettante per l’irragionevole durata della procedura fallimentare ai sensi dell’art. 2056 c.c., avendo riguardo, sotto il profilo del rapporto eziologico tra la protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata e il danno, all’obbligo dell’interessato di circoscrivere l’entità del pregiudizio, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA