Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28372 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5669-2018 proposto da:

C.A.D. ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla Via PIETRO DA CORTONA, n. 8,

presso lo studio dell’Avv. SALVATORE MILETO che, unitamente agli

Avv.ti LUCA ALFREDO LANZALONE e LUCIANO COSTANTINI, lo rapp. e dif.

in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona

del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che il C.A.D. – CENTRO ASSISTENZA DOGANALE S.R.L. DI LA SPEZIA propose plurimi ricorsi, innanzi alla C.T.P. di La Spezia, avverso molteplici avvisi di accertamento notificatigli, quale spedizioniere doganale per conto del CENTRO MODA S.R.L., dall’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DI LA SPEZIA, concernenti la rettifica delle dichiarazioni doganali presentate dal C.A.D. e relative a merce (borse e borsette in vari materiali) importata dalla Cina;

che la C.T.P. di La Spezia, con le sentenze 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, e 66/4/2009 respinse i ricorsi;

che il C.A.D. impugnò tali decisione innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 1031, depositata il 10.7.2017, previa loro riunione, respinse i gravami, sulla base (a) della sussistenza di una responsabilità solidale dello spedizioniere rispetto all’importatore, (b) della inapplicabilità, in materia doganale, della L. n. 212 del 2000, art. 12, (c) della insussistenza di un vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in relazione al valore rettificato;

che avverso tale provvedimento il C.A.D. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, depositando, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

che con il primo motivo il C.A.D. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36 nonchè degli artt. 158,132,161 e 276 c.p.c. e applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36 nonchè degli artt. 158,132,161 e 276 c.p.c. e dell’art. 119 disp. att. c.p.c., questi ultimi richiamati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per essere la sentenza impugnata nulla in conseguenza del vizio nella costituzione del collegio giudicante formato, al momento della delibazione della decisione, da magistrati non più in servizio presso la C.T.R. della Liguria;

che il motivo è fondato;

che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell’atto processuale e, conseguentemente, tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 4208/2004; n. 10100/2006). In particolare, a precisazione di quanto precede si è chiarito che la diversità della data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima rispetto alla data dell’udienza collegiale fissata per tale deliberazione non è, di per sè sola, sufficiente a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio, (Cass. n. 8529/2012; Cass., Sez. 3, 21.7.2009, n. 16920, Rv. 609571-01); sicchè, detto in altri termini, l’erronea indicazione della data di deliberazione, non costituendo elemento essenziale della sentenza, non può integrare alcuna ipotesi di nullità, rappresentando al contrario un mero errore materiale non invalidante, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione, salvo che non ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell’iter processuale (Cass., Sez. 3, 12.4.2013, n. 8942, Rv. 625804-01; Cass., Sez. 5, 20.9.2017, n. 21806, Rv. 64562501);

che, nella specie, molteplici elementi effettivamente convergono nel senso della corrispondenza tra la data di apparente deliberazione indicata in calce alla sentenza impugnata (17.2.2017) e quella in cui tale deliberazione effettivamente avvenne: a) l’attestazione del segretario della C.T.R. della Liguria, a margine dell’intestazione della sentenza 1031/2017, ove si legge che la decisione fu “pronunciata il 17/2/17”; b) la stessa motivazione della sentenza 1031/2017 in questa sede gravata, ove si fa espresso riferimento ad una decisione di questa Corte (la n. 13306 del 29.5.2013) pubblicata ben oltre la data dell’udienza di discussione innanzi alla C.T.R. (19.11.2010), richiamata integralmente quale precedente specifico conforme (“la motivazione della presente sentenza riprodurrà pertanto la detta sentenza, alla quale la Commissione intende operare integrale richiamo” – cfr. p. 4, sub p. 5 della motivazione) ed in merito alla quale, difettando la prova di una successiva riconvocazione del Collegio, è logicamente – prima ancora che giuridicamente – impossibile che, alla data del 19.11.2010, si sia svolta alcuna discussione tra i componenti del Collegio medesimo; c) non appare infine risolutivo, in senso contrario, quanto trascritto dall’AGENZIA alla p. 6, secondo cpv., del ricorso, circa la tempistica di deliberazione della sentenza risultante da quanto registrato sul sistema di telecontenzioso della C.T.R. ed apparentemente riconducibile alla data del 19.11.2010: al di là del rilievo per cui si tratta di circostanza non documentata (ed oggetto di contestazione ad opera del C.A.D. per quanto esposto in ricorso e nella memoria depositata), la stessa risulta comunque smentita dalla riproduzione fotografica del sistema informativo di giustizia tributaria contenuta alle pp. 2 e 3 della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata dal C.A.D., laddove alla data del 19.11.2010 non risulta registrata, tra gli “atti” del processo, alcuna deliberazione del collegio giudicante;

che superata in tal modo la presunzione di corrispondenza tra la data (19.11.2010) dell’udienza di discussione innanzi alla C.T.R. e quella di deliberazione della sentenza, va da sè che le censure articolate con il primo motivo colgono nel segno, giacchè al momento della deliberazione (inevitabilmente coincidente, per quanto detto, con il 17.2.2017) della sentenza in questa sede impugnata, due dei tre componenti del Collegio e precisamente, il relatore e l’altro giudice a latere, non facevano più parte dell’Ufficio giudicante, rispettivamente, dall’1.2.2017, per dimissioni e dal 21.1.2017, per trasferimento (cfr. anche certificazione della Segreteria della C.T.R., versata in atti dalla difesa del C.A.D. ex art. 372 c.p.c.). Ed infatti: a) uno dei presupposti essenziali della “costituzione del giudice” (art. 158 c.p.c.) va identificato nella appartenenza all’ufficio giudiziario, al momento della decisione, del magistrato che costituisce (o concorre a costituire) l’organo giudicante (“il giudice”, per l’appunto) operante nell’ambito dello stesso ufficio (salva l’ipotesi di supplenza), posto che l’organo giudicante è una articolazione interna dell’ufficio giudiziario: quando tale presupposto manca (perchè la preposizione del magistrato all’ufficio è cessata in data anteriore alla pronuncia), si ha un vizio della costituzione del giudice, che produce, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., la nullità insanabile dell’atto da lui emanato (cfr. Cass., Sez. 2, 28.6.2017, n. 16216, Rv. 644769-01, in motivazione); b) in ipotesi – quale quella di specie – di giudice collegiale, il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per poter validamente provvedere, va identificato con quello della deliberazione della decisione (mentre i successivi momenti dell’iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell’esistenza dell’atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti dell’organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia), in quanto in tal caso la decisione è “presa” quando si delibera in camera di consiglio (Cass., Sez. 3, 4.11.2014, n. 23423, Rv. 633323-01);

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri, con la cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, affinchè la stessa decida la controversia e liquidi, altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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