Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28371 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28371 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 4959-2007 proposto da:
MANIERO

CARLO,

NORBIATO

MICHELA,

elettivamente

domiciliati in ROMA PIAllA DI PRISCILLA 4, presso lo
studio dell’avvocato COEN STEFANO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 19/12/2013

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI PADOVA 2,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2005 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del 4 ° e 6 ° motivo del ricorso.

VENEZIA, depositata il 20/12/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenze 45/4/2003 e 77/11/03 del marzo 2003 la CTP di Padova accoglieva i separati ricorsi
proposti dai coniugi Maniero Carla e Norbiato Michela, unici soci della Restahl srl, avverso gli avvisi
con i quali l’Agenzia delle Entrate di Padova 2, presumendo distribuiti in loro favore (in virtù della
ristretta base societaria) i maggiori redditi accertati nei confronti della società per il 1996 e per il 1997
(accertamenti questi che avevano dato luogo a due giudizi, nei quali la società si era avvalsa della
accertato nei loro confronti un maggiore reddito, con conseguente maggiore Irpef e maggiore ILOR.
Con sentenza 66/3/05, depositata il 20-12-2005, la CTR Veneto, previa riunione, accoglieva gli appelli
proposti dall’Ufficio avverso le dette sentenze e, per l’effetto, dichiarava la legittimità degli
accertamenti in questione.
La CTR, in particolare, affermava preliminarmente l’ammissibilità dell’appello; al riguardo rilevava che
l’art. 16, comma 6, L 289/2002 prevedeva, per le liti definibili con il condono di cui alla stessa legge, la
sospensione (sino al 1°-6-2004) dei termini per la proposizione dell’appello, salvo presentazione da
parte del contribuente di istanza di trattazione; di conseguenza, non essendo stata presentata nel caso
di specie detta istanza, il termine per l’impugnazione era iniziato a decorrere dal 2-6-2004, e quindi
erano da ritenersi tempestivi gli appelli in questione, notificati il 27 e 29-6-2005 (quindi entro l’anno e
46 gg dalla data di deposito della sentenza della CTP).
Nel merito la CTR osservava:
che le sentenze nel procedimento estinto per condono tra la società e l’Amministrazione non avevano
perso efficacia (giusto il disposto dell’art. 310 cpc, secondo cui “l’estinzione … rende inefficaci gli atti
compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo”), sicchè il contenuto delle
stesse era da ritenere indiscutibile e si doveva quindi ritenere accertato che la società, nei due anni in
questione, avesse prodotto i maggiori redditi accertati; al riguardo, in ogni caso, osservava che la
società, avendo ricevuto un questionario, aveva ampiamente interloquito nel processo di acquisizione
delle prove durante la verifica della Guardia di Finanza e, comunque, non aveva prodotto alcuna
fattura concernente i pagamenti (posti dall’Ufficio a base dell’accertamento societario) che risultavano
effettuati in favore della società Tenoprofili srl per acquisti di servizi ed attrezzature;
che la ristrettissima base sociale (due soli soci, in rapporto di coniugio tra loro) costituiva presunzione
di distribuzione tra i detti soci del maggior reddito della società mentre i soci nulla avevano opposto
(né tanto meno dimostrato) in ordine ad una diversa destinazione degli utili prodotti.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione i contribuenti Maniero Carlo e Noi
Michele, affidato a 12 motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso.

definizione della lite pendente ex art. 16 L. 289/2002 e che quindi erano stati dichiarati estinti), aveva

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i contribuenti deducevano, ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc, nullità della sentenza per
violazione degli artt. 324, 327 e 329 cpc nonché art. 1, comma 2, art. 38 comma 3 e art. 49 d.lgs 546/92
e 16 L 289/2002, per avere pronunciato su appello inammissibile sia perché tardivo per decorso dei
termini (avendo la parte presentato istanza di trattazione e non applicandosi quindi la sospensione dei
termini previsti dalla legge sul condono) sia per intervenuta acquiescenza.

decisivo della controversia, per avere immotivatamente escluso che la parte avesse presentato
l’istanza di trattazione prevista dall’art. 16 L 289/2002.
Con il terzo motivo deducevano -ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art.
16, comma 6 L 289/2002 per non avere ritenuta adempiuta la condizione (presentazione di istanza di
trattazione) per l’esclusione della sospensione.
A sostegno dei detti motivi rilevavano:
che avevano presentato istanza di trattazione urgente relativamente ad entrambi i giudizi e per
entrambe le annualità (istanza che, comunque, allegavano al ricorso per Cass. ritenendo la stessa
producibile ex art. 372 cpc in quanto concernente la nullità della sentenza);
che l’Ufficio, a seguito dell’istanza di sgravio presentata dai contribuenti in relazione alle cartelle
esattoriali-estratti di ruolo afferenti all’iscrizione delle somme dovute in via provvisoria in pendenza
del primo grado, aveva emesso e notificato provvedimento di sgravio dei ruoli provvisori,
esplicitamente motivato con l’indicazione “ricorso accolto. Acquiescenza Ufficio”; siffatta notifica non
poteva che costituire rinuncia esplicita all’impugnazione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
In ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello perché tardivo, va innanzitutto precisato che, ai
sensi dell’art. 16, comma 6, L. 289/2002, ratione temporis applicabile, le liti fiscali che possono
essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1 giugno 2004, salvo che il
contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi
avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai
sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non
presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini per la costituzione
giudizio”.

Con il secondo motivo deducevano -ex art. 360, comma 1 n. 5 cpc- omessa motivazione circa un punto

Ciò posto, va poi chiarito che l’istanza di trattazione in questione (producibile ex art 372 cpc
concernendo nullità della sentenza derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in
appello; v. Cass. 18129/05), con la quale i contribuenti hanno dichiarato che non era loro intenzione
avvalersi del condono e quindi usufruire della sospensione prevista dall’art. 16, comma 6, L
289/2002, è stata presentata in data 3-3-2003 dinanzi alla CTP di Padova nel corso del giudizio di
primo grado.

comma 6, della legge n. 289 del 2002, nello stabilire (come detto) che, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
“per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al
1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”, deve essere interpretato nel senso
dell’operatività della sospensione dei termini di impugnazione, con l’unica salvezza costituita dalla
proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendosi dal suo
comportamento, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio di primo grado,
desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della
conseguente sentenza ( in senso conforme, v. Cass. 4515/2012; 22552/2012; 5861/2013); ciò in
quanto “si tratta di opzione processuale, che non può essere consapevolmente operata se non sulla
base della conoscenza di elementi ulteriori e successivi (tra cui il tenore della sentenza conseguita al
giudizio non sospeso” (Cass. 4515/2009); al riguardo va anche rilevato che il fatto stesso della
previsione nel cit. art. 16 di due eventuali istanze di trattazione “comprova che la prima istanza, se
presentata dal contribuente, comporta la valida trattazione del processo in quella fase, ma non incide
sulla sospensione dei termini di impugnazione, che può essere a sua volta interrotta da un’istanza
successiva del solo contribuente che abbia interesse ad una rapida soluzione della vertenza Se
viceversa l’impugnazione è stata proposta, come nella fattispecie, dall’Amministrazione, usufruendo
del termine di sospensione, il contribuente – e lui solo, per quanto può inferirsi dalla lettera della
norma – può, a giudizio di impugnazione instaurato, chiedere la trattazione della causa, sempre ai fini
di accelerare la definizione della lite, ma non può anticipatamente privare la controparte della
sospensione dei termini, prevista in via generale per tutte le liti fiscali condonabili. Non può infatti
dedursi dal comportamento del contribuente, che abbia inteso rendere inoperante il termine di
sospensione, la sua volontà di interferire anche sui termini di impugnazione” (Cass. 22552/2012).
In ordine, poi, alla dedotta inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza, va ribadito il
principio già precisato da questa Corte, secondo cui l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva
dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. … consiste nella manifestazione da parte del
soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che
tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato

Al riguardo va rilevato che, per condiviso principio di questa Corte, in tema di condono fiscale, l’art. 16,

abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue
che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole non comporta
acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla
mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
(Nella specie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso che potesse costituire
acquiescenza l’adozione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di
sgravio relativo a somme iscritte a ruolo e oggetto di cartelle annullate dal giudice di primo grado,

Con i motivi da quattro a dodici, i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 nn. 3, 4 e 5, violazioni di
legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali, deducevano che erroneamente la CTR non si era
pronunciata nel merito della domanda di essi ricorrenti, ed aveva invece ritenuto intangibile
l’accertamento di maggiori ricavi operato nei confronti della società; soggiungevano che
altrettanto erroneamente la CTR aveva applicato la presunzione di avvenuta distribuzione del
reddito societario tra i soci.
In ordine a detti motivi, tutti sostanzialmente concernenti il rapporto tra il presente giudizio e
l’accertamento del maggior reddito societario, va riconosciuto che, in tema di condono fiscale, la
intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di applicazione del condono (rectius:
cessazione della materia del contendere), non entra nel merito della lite e non costituisce quindi
giudicato in senso tecnico; va, tuttavia, evidenziato che la CTR, nell’affermare la validità
dell’accertamento nei confronti della società, non si è limitata al richiamo della intervenuta
definizione della lite per condono e (erroneamente) all’efficacia ex art. 310 cpc delle sentenze di
merito pronunciate in procedimento estinto, ma ha valorizzato altri elementi (v. su riportate
osservazioni della CTR nel merito), e, di conseguenza, in uno con il condono al quale la società ha
aderito, ha ritenuto “in ogni caso” accertato il maggior reddito nei confronti della società.
In argomento va poi rilevato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la
presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili
extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria (come nel caso di specie, ove
la società è costituita da due unici soci, peraltro in rapporto di coniugio tra loro); tale presunzione
– fondata sul disposto dell’art 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (che niente ha dedotto, in
proposito, nel caso di specie) e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa
di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e
indipendenti (Cass. 20851/2005); la presunzione in parola, inoltre, non viola il divieto di
presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori
redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale
e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente
caratterizza la gestione sociale (conf. Cass. 9519/09).

nelle more del giudizio di appello)” (Cass. 11769/2012).

é:SENTE 17. ) ;’,.

N. ;
MALe.


In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della peculiarità di alcune questione trattate, si ritiene sussistano giusti motivi
per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 10-7-2013 nella Camera di Consiglio della quinta sez. civile.

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