Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28371 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23701-2015 proposto da:

A.M.I.U. GENOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elett.te dom.to in ROMA, alla Via A. FARNESE, n. 7, presso lo studio

dell’Avv. CLAUDIO BERLIRI che, unitamente all’Avv. ANTONIO LOVISOLO,

lo rapp. e dif. in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS) – IST ISTITUTO

NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, in persona del legale

rappresentante p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla Via M. DIONIGI,

n. 29, presso lo studio dell’Avv. MARINA MILLI che, unitamente agli

Avv.ti ALBERTO MARCHESELLI e BARBARA BENAZZI, lo rapp. e dif. in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che l’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS) DI GENOVA propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Genova, avverso il rifiuto, oppostole dalla A.M.I.U., in relazione al rimborso dell’I.V.A. corrisposta sulla TIA versata nel periodo 2006-2009; che la C.T.P. di Genova, con sentenza 256/13/11, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo tardiva la domanda di rimborso relativa alle annualità 2006 e 2007 e, al contrario, dovuto il rimborso per le annualità 2008 e 2009;

che l’A.m.i.u. impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 251, depositata il 3.3.2015, confermò la gravata decisione, ritenendo non dovuto, da parte della AZIENDA OSPEDALIERA, il pagamento dell’I.V.A. sulla T.I.A. per le predette annualità (2008 e 2009), difettando, nella specie, “un rapporto sinallagmatico e, quindi… un corrispettivo imponibile ai fini IVA” (cfr. sentenza impugnata, p. 7);

che avverso tale provvedimento l’A.M.I.U. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, depositando, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituita, con controricorso, la IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS) – IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (d’ora in avanti, breviter, “AZIENDA OSPEDALIERA”);

Diritto

CONSIDERATO

che, in via del tutto preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla AZIENDA OSPEDALIERA con il controricorso (cfr. pp. 4 ss.), per essere stato il ricorso per cassazione notificato ad un soggetto (l’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)”) non più esistente alla data della notifica, essendogli succeduto, a seguito di fusione con l’IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, la IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA (OMISSIS) – IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO.

che, infatti, a seguito della nuova formulazione dell’art. 2504-bis c.c., introdotta per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2004), in base al cui comma 1 la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110,299 e 300 c.p.c., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l’appunto, ad una fusione (Cass., sez. III, 23.6.2006, n. 14526, Rv. 593206-01; Cass., Sez. I, 3.5.2010, n. 10653, Rv. 613302-01): l’operazione di fusione, cioè, attua l’unificazione, mediante l’integrazione reciproca, delle società partecipanti alla fusione (cfr. anche Cass., Sez. Un., ord. 8.2.2006, n. 2637), di modo che le fusioni avvenute – come nella specie – dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c., lungi dal comportare l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un soggetto diverso, determinano soltanto un fenomeno evolutivo-modificativo dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (cfr. anche Cass., Sez. un. 17.9.2010 n. 19698 e Cass., Sez. Un. 14.9.2010, n. 19509); che, pertanto, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)” deve ritenersi pienamente valida ed efficace, a nulla rilevando che la stessa sia intervenuta quando la fusione con l’ist ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO già era divenuta operativa, dovendosi escludere, in ragione della perdurante identità dell’AZIENDA OSPEDALIERA, la perdita, ad opera della stessa, della capacità di agire, di cui è aspetto la capacità processuale;

che con il primo motivo l’A.m.i.u. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17,18 e 19 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e con l’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. escluso che l’A.m.i.u. potesse utilmente eccepire, a sostegno del diniego di rimborso, la compensazione tra l’1.V.A. chiesta a rimborso dalla AZIENDA OSPEDALIERA e quella (dovuta, siccome) afferente (altre) operazioni imponibili dalla stessa istituzionalmente svolte;

che il motivo è infondato, trovando applicazione il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte ed al quale la C.T.R. si è correttamente attenuta – per cui l’I.V.A. indebitamente corrisposta per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio, nonostante l’esistenza – come nel caso di specie – di una ragione di esenzione (cfr., quanto alla non assoggettabilità ad I.V.A. della T.I.A.1 – quale quella oggetto del presente giudizio – Cass., Sez. U, 15.3.2016, n. 5078, Rv. 639013-01, sulla quale si tornerà infra e, più recentemente, con una articolata e compiuta disamina dell’intero sistema T.I.A.1 e T.I.A.2, Cass., Sez. III, Sez. 3, 21.6.2018, n. 16332), legittima il prestatore del servizio o il cedente all’azione di ripetizione nei confronti dell’amministrazione, mentre il committente o il cessionario (nella specie, l’AZIENDA OSPEDALIERA) hanno il diritto di ottenere da detto prestatore o cedente la restituzione di quanto versato in sede di rivalsa (cfr. Cass., Sez. U, 13.12.1991, n. 13446, Rv. 475031-01): pertanto, nel caso in cui un’operazione sia stata erroneamente assoggettata ad IVA e risultino, di conseguenza, privi di titolo sia il pagamento dell’imposta che la rivalsa nei confronti del cessionario e la detrazione da questi successivamente operata, il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso del tributo corrisposto, ed il cessionario quello di domandare al cedente la restituzione della somma pagata in rivalsa; per parte sua, l’amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’imposta dalla dichiarazione presentata dal cessionario (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, 14.3.2012, n. 4020, Rv. 622057-01). Le tre azioni sono, però, autonome in quanto si svolgono tra soggetti diversi e in quanto l’esercizio del corrispondente diritto compete al titolare di questo stesso e, quindi, non interferiscono tra loro (Cass., Sez. 5, 26.11.2008, n. 28177, Rv. 605648-01; Cass., Sez. 5, 19.2.2004, n. 3306, Rv. 570294-01): sicchè, come correttamente esposto dalla C.T.R. il cedente non può opporre, nell’ambito del giudizio con il cessionario avente ad oggetto la ripetizione delle somme da questi pagate in rivalsa, eccezioni (nella specie, di compensazione) fondate sul diverso rapporto tra il cessionario e l’amministrazione finanziaria;

che con il terzo, il quarto ed il quinto motivo – da esaminare preliminarmente rispetto al secondo, per ragioni di ordine logico e congiuntamente tra loro, per l’identità delle questioni agli stessi sottese – mezzi di gravame a loro volta suddivisi in molteplici sottocensure, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) delle plurime violazioni di legge compiute dalla C.T.R., la quale avrebbe ritenuto non dovuta l’1.V.A. – e dunque, fondata la richiesta di rimborso dell’AZIENDA OSPEDALIERA – nonostante la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza interna ed unionale ai fini dell’assoggettamento della T.I.A. a tale tributo;

che i motivi sono, nel loro complesso, infondati, alla luce del recente e chiarificatore intervento reso da Cass., Sez. U, 15.3.2016, n. 5078, Rv. 639013-01 la quale, all’esito di una compiuta ed articolata disamina non solo della normativa, ma anche della giurisprudenza interna ed unionale (disamina che tocca tutti i rilievi svolti dalla A.M.I.U. in ricorso ed alla quale, pertanto, si rinvia integralmente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, quale specifico precedente conforme), ha affermato che “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (cfr. anche la già citata Cass., Sez. III, Sez. 3, 21.6.2018, n. 16332, in motivazione);

che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame – e del conseguente difetto di approfondimento logico-motivazionale ad opera della C.T.R., relativamente alla questione concernente la mancata dimostrazione, ad opera dell’AZIENDA OSPEDALIERA, “che l’I.V.A. sulla T.I.A. azionata a rimborso…è rimasta interamente a suo carico” – cfr. ricorso, p. 16), nonchè del rinvio pregiudiziale richiesto dall’A.M.I.U. alle pp. 64 e 65 del ricorso;

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato;

che, cionondimeno, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, in virtù del consolidamento dell’orientamento contrario all’assoggettabilità ad I.V.A. della T.I.A.1 successivamente finanche alla proposizione dell’odierno ricorso per cassazione;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’A.m.i.u. GENOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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