Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28370 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34208/2006 proposto da:

ANAS SPA in persona del capo dell’ufficio legale Avv. P.G.

C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO 11,

presso lo studio dell’avvocato MAIONE NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARAMUZZINO Pasqualino;

– ricorrente –

contro

A.A., P.M., B.R., P.

G., M.R., M.M., T.

S., P.S., P.A., V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2006 del GIUDICE DI PACE di ACRI, depositata

il 10/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Dino VALENZA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SCARAMUZZINO Pasqualino, difensore del ricorrer Le che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. e gli altri otto soggetti indicati in epigrafe proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione della violazione dell’art. 22 C.d.S., commi 1 e 11 (che sanziona chiunque apra nuovi accessi alla strada o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada medesima, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione) elevati da personale dell’ANAS. Gli opponenti deducevano la carenza di legittimazione e di competenza del personale dell’ANAS ad elevare la contravvenzione in quanto la strada, posta all’interno del centro abitato (art. 4 C.d.S.) doveva ritenersi di proprietà comunale e perchè l’A.N.A.S. non aveva provato nè la proprietà nè la classificazione della strada.

L’ANAS si costituiva replicando che era legittimata ad elevare i verbali di contestazione ai sensi dell’art. 12 C.d.S. (che individua la competenza per l’espletamento dei servizi di polizia stradale) e che era competente per la concessione e le autorizzazioni previste dall’art. 27 C.d.S., comma 1 (che disciplina le formalità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni che interesano strade e autostrade statali).

Il Giudice di Pace con sentenza del 10/1/2006 accoglieva l’opposizione rilevando che:

l’ANAS non era competente ad accertare e irrogare la sanzione perchè la strada in questione apparteneva al Comune secondo la norma del CDS (non citata, ma evidentemente riferita all’art. 2) per la quale le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

– la strada era situata all’interno del centro abitato, come stabilito con Delib. G.C. 15 gennaio 1993;

l’autorità competente doveva pertanto essere individuata nel Comune di Bisognano;

l’ANAS aveva contestato genericamente, ma nulla, a fronte delle contestazioni, aveva prodotto circa la proprietà della strada.

L’ANAS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, sostenendo che anche nella zona qualificata come centro abitato ai sensi della legge urbanistica e ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, può concorrere la competenza sia del Comune, sia dell’ente proprietario della strada quando trattasi di competenza differenti, attinenti una al rilascio della concessione urbanistico – edilizia e l’altra alle previsioni del CdS e delle relative sanzioni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 reg. att. C.d.S. perchè il GdP non avrebbe considerato che ai sensi della richiamata norma una strada statale in tanto può divenire di proprietà comunale in quanto sia redatto un verbale di consegna, mentre la semplice delibera comunale non può determinare il passaggio di proprietà;

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto che fosse l’ANAS a dovere provare la proprietà della strada così violando il principio di cui alla richiamata norma secondo il quale colui che vuoi far valere un diritto in giudizio (nella fattispecie i ricorrenti che sostenevano la proprietà comunale della strada) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

4. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente, risolvendosi nella censura della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che la strada in relazione alla quale era stata elevata contravvenzione dal personale ANAS fosse di proprietà comunale e che comunque l’ANAS non avrebbe provato la proprietà della medesima.

Occorre premettere che l’accertamento della proprietà è rilevante in quanto l’autorizzazione ai nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali in mancanza della quale deve essere applicata la sanzione amministrativa di cui al verbale oggetto di opposizione, deve essere concessa dall’Ente proprietario della strada (art. 22 C.d.S.) e perchè l’accertamento delle violazioni in materia di tutela delle strade spetta ai dipendenti comunali (e non ai dipendenti ANAS) per le strade comunali (art. 12, comma 3, lett. c).

Nella fattispecie, il GdP ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e, in particolare, dell’art. 2 C.d.S., comma 7, per il quale le strade urbane di cui al comma 2, lett. D (Strade urbane di scorrimento), lett. E (Strade urbane di quartiere) e lett. F (Strade locali), sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Ha inoltre accertato che la strada in questione era interna al centro abitato come delimitato dalla Delib. Giunta Comunale 15 gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’art. 4 C.d.S..

Gli elementi fattuali accertati dal GdP non hanno formato oggetto di ricorso da parte dell’ANAS che si è limitata a sostenere che la strada sarebbe statale, che pertanto i poteri di vigilanza e di autorizzazione le apparterrebbero, che manca un verbale di consegna della strada al Comune e che l’onere della prova contraria incomberebbe sui ricorrenti.

Le censure sono dunque inammissibili oltre che infondate:

inammissibili perchè non attingono la ratio decidendi della decisione che ha ritenuto la strada comunale in applicazione di una precisa disposizione di legge (il già citato art. 2 C.d.S., comma 7) e che ha ritenuto la strada fosse posta all’interno del centro abitato; nè varrebbe invocare la mancanza di un verbale di consegna, posto che il verbale di consegna attiene al trasferimento dei rischi e degli obblighi di manutenzione, ma non all’individuazione del soggetto proprietario; infondate perchè pretendono di porre a carico degli opponenti l’onere di provare la proprietà della strada mentre gli opponenti avevano sollevato contestazioni in merito alla proprietà della strada che costituiva il presupposto della legittimazione dell’ANAS a elevare la contravvenzione, e pertanto, come correttamente rilevato da GdP sarebbe stato onere dell’ANAS dar prova di tutti gli elementi costituivi della propria pretesa (in senso conforme, quanto ai principi applicabili, Cass. 7/3/2007 n. 5277) e, in particolare la prova della proprietà della strada tanto più che gli opponenti avevano sollevato già nel ricorso la relativa contestazione e l’ANAS con facilità avrebbe potuto fornire la relativa prova.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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