Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28370 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28370 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del

Ministro in carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende.
-ricorrenticontro
CAPOCOTTA GIUSEPPE.
-intimato avverso la sentenza n.288/15/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il
30.6.2008;

f.

Data pubblicazione: 19/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27.6.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per i ricorrenti l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Federico Sorrentino che ha concluso per

Ritenuto in fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate ricorrono, affidandosi ad unico motivo,
per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Commissione Tributaria Regionale della
Campania ha confermato integralmente la sentenza di
primo grado di accoglimento del ricorso presentato da
Giuseppe Capocotta avverso l’avviso di accertamento per
recupero del credito di imposta ex art.8 della legge
n.388/2000. In particolare, l’Amministrazione
finanziaria aveva ritenuto, con il suddetto atto
impositivo, che il credito di imposta fosse stato
indebitamente utilizzato in quanto, a base del calcolo,
era stato considerato l’intero importo del bene
strumentale acquistato.
I Giudici territoriali avevano ritenuto immotivato il
recupero attuato dall’Amministrazione finanziaria

non

essendovi alcuna correlazione tra il citato art.8 e
l’art.121 bis del testo unico,

non facendo menzione di

l’accoglimento del ricorso.

quest’ultimo né il legislatore né la sopraggiunta
circolare

n.38

del

9.5.2002

del

Ministero

dell’Economia.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Considerato in diritto
violazione art.12 bis

d.p.r. n.917/86 e 8 legge n.388/2000 in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c.-

i ricorrenti deducono l’errore

in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale Campana
nel ritenere che non sussistesse nessuna correlazione
tra il citato art. 8 della legge n.388/2000 e l’art.121
bis T.U.I.R.
Secondo l’assunto difensivo, invece, essendo l’oggetto
dell’investimento l’acquisto di un’autovettura la cui
rilevanza ai fini fiscali, ai sensi dell’art.121 bis
TUIR, era limitata all’80″i7 doveva necessariamente
applicarsi detta norma non potendosi prescindere dai
principi generali di deducibilita dei costi nella
determinazione dell’investimento lordo su cui calcolare
l’intensità massima di aiuto applicabile.
2.11 ricorso e fondato.
4.1.

L’art.8

agevolare

della

gli

territorialmente

legge

n.388/2000,

investimenti
svantaggiate,

dettato per

produttivi
al

secondo

in

aree
comma,

prevede espressamente che “per nuovi investimenti si

3

1.Con l’unico motivo -rubricato:

intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di
cui agli artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui
redditi…,

destinati

a

strutture

produttive

già

esistenti o che vengano impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma

stessa sottesa (di favorimento dello sviluppo
industriale nelle aree depresse del paese come già
esplicitata da questa Corte nelle sentenze n.ri
3310/2009; 24936/2011), appare evidente che
l’agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento
del credito di imposta, spetti solo a quell’impresa che
acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali,
ovvero destinato ad essere durevolmente ed
esclusivamente utilizzati nell’impresa stessa.
4.2.Ciò posto,

al fine di individuare,

ai fini

fiscali, l’idoneità del bene acquistato a costituire
oggetto di investimento agevolabile, ben può farsi
riferimento al requisito della sussistenza del rapporto
di inerenza dettato dall’art.75 del TUIR (nella
numerazione vigente ratione temporis) in tema di
deducibilità delle spese, nella parte in cui (comma 5)
prevede che le spese e gli altri componenti negativi
sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono
ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri

4

Dal tenore testuale della norma e della ratio alla

proventi che concorrono alla formazione del reddito di
impresa. In particolare, per quel che qui interessa,
l’art.121 bis (ora 164) del TUIR, con riguardo ai
veicoli, ne prevede la deducibilità integrale dei costi
e delle spese solo per alcuni tipi e cioè, per quel
qui

interessa,

per

quelli

esclusivamente

strumentali all’esercizio dell’attività propria
dell’impresa, mentre per i costi relativi ad ogni altro
veicolo è prevista una limitazione percentuale della
deducibilità per il 501 e, salva la diversa percentuale
dell`g0

pl- cuitAa pe

l’sttiità

i

rte

i

cumulerei° .
Alla luce di quanto esposto,

pertanto,

l’acquisto di un

veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per
l’intero costo,

solo quando si dimostri

la sua

strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa.
La sentenza impugnata che, pertanto, non ha fatto
corretta applicazione della normativa di riferimento
come sopra illustrata, va cassata con rinvio, anche per
il regolamento delle spese processuali,

ad altra

Sezione della Commissione tributaria regionale della
Campania.
P.Q.M.

La Corte,

in accoglimento del ricorso,

cassa la

sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad

5

che

altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

27.6.2013 e, in seconda convocazione il 12.11.2013

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