Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28370 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23092-2019 proposto da:

S.F., (alias S.F.) rappresentato e difeso dall’Avvocato

VALERIA GERACE, presso il cui studio a Roma, via Augusto Riboty 23,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 7636/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

l’11/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che S.F. (alias S.F.), nato in (OMISSIS) l'(OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.F. ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

1.2. In realtà, ha osservato il ricorrente, la Convenzione di Ginevra prevede che, ai fini della sussistenza del timore di atti di persecuzione, non v’è bisogno della frequenza o della ripetizione degli accadimenti essendo sufficiente anche un solo episodio che, per sua natura, rappresenti una violazione dei diritti umani fondamentali inderogabili.

1.3. Il giudice, del resto, ha aggiunto il ricorrente, ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero della protezione internazionale. Il tribunale, quindi, non avendo messo in discussione la provenienza del ricorrente dalla (OMISSIS), avrebbe dovuto approfondire, pur ritenendo non credibile la storia di persecuzione personale narrata dal richiedente, la situazione generale del Paese la quale, in effetti, alla luce delle notizie reperibili dal rapporto di Amnesty International 2017-2018, non è affatto sicura e non si può, dunque, prescindere dalla valutazione delle conseguenze alle quali il richiedente, in caso di rimpatrio, andrebbe incontro.

1.4. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, non ha considerato che, a fronte dell’inadeguatezza delle condizioni di vita del richiedente nel suo Paese d’origine, il suo rimpatrio provocherebbe la violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell’Italia, ponendo il richiedente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, imponendogli, in sostanza, condizioni di vita del tutto inadeguate.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso/errato esame della storia del richiedente in relazione alla situazione di violazione dei diritto umani in (OMISSIS), ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il richiedente aveva fatto, in linea con il suo livello culturale, ogni ragionevole sforzo per provare i fatti dedotti. Non sono, infatti, accettabili, ha concluso il ricorrente, diagnosi di non credibilità o coerenza che tali sono se provenienti da un soggetto con una preparazione culturale e scolastica diversa da quella posseduta dal richiedente.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Il tribunale, infatti, alla luce dei fatti esposti dal richiedente ha ritenuto:

– innanzi tutto, che il richiedente non risulta aver subito atti di persecuzione, diretti e personali, per la sua appartenenza ad un gruppo sociale legato da caratteristiche comuni, come l’etnia, il sesso, la religione o la politica (v. il decreto impugnato, p. 5);

– in secondo luogo, che il richiedente non risulta poter essere assoggettato alla pena capitale oppure a trattamenti inumani o degradanti (v. il decreto impugnato, p. 6), nè, in base alle fonti d’informazione consultate (v. il decreto impugnato, p. 2-4), risulta che in (OMISSIS) esita una situazione di violenza indiscriminata e diffusa (v. il decreto impugnato, p. 4) tale che la sola presenza di civili nell’area costituisca per gli stessi un pericolo per la vita o la loro incolumità (v. il decreto impugnato, p. 6).

Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

3.3. Le conclusioni che il tribunale, in forza del suddetto accertamento fattuale, ha esposto sono, del resto, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

In effetti, il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 18353 del 2006): ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è, dunque, rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105 del 2018, la quale ha ritenuto che il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; conf., Cass. n. 10177 del 2011).

Inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

Infine, per poter integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico, è comunque necessario (e sufficiente) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. n. 16275 del 2018).

3.4. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 1:3449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019; Cass. n. 13255 del 2020), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai finii della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato le fonti in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

3.5. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza dei richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5:358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

3.5. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente (p. 2 e 8). Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

3.6. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha, in sostanza, escluso (v. il decreto, p. 2), non potendo derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020).

Il tribunale, d’altra parte, ha escluso, in fatto, che nel Paese di provenienza del richiedente l’esercizio dei diritto umani sia compromesso (v. il decreto, p. 2 e 8).

4. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

5. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso del ministero.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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