Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2837 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2837 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 17047-2010 proposto da:
PLANTERA ANTONIO

PLNNTN42C16C865Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO PALLAVICINO, N. 20,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MIGGIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO LONGO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4011

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/02/2018

i

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, ALESSANDRO
RICCIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1356/2009 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/06/2009 R.G.N.
2454/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCO LONGO;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

i

Rgn 17047 / 2010
Maniera Antonio cl INPS

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 23 giugno 2009, la Corte d’appello di Lecce ha
riformato la statuizione di primo grado e, in applicazione dell’art. 1, comma
777, legge n. 296 del 2006, ha rigettato la domanda proposta dall’attuale

delle retribuzioni effettivamente percepite durante i periodi di lavoro effettuati
in Svizzera, in luogo di quelle virtuali ricalcolate dall’INPS in rapporto alla
diversa incidenza degli oneri contributivi.
2. Contro tale statuizione ricorre Plantera Antonio, con cinque motivi di censura,
ulteriormente illustrati con memoria.
3. L’INPS resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione
della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività
lavorativa in Svizzera: i pensionati, infatti, si dolgono del fatto che l’INPS
abbia liquidato loro la pensione assumendo come base di calcolo non già la
retribuzione effettivamente percepita in tale Paese (come a loro avviso
avrebbe dovuto fare in virtù del disposto dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel
ratificare la Convenzione stipulata tra l’Italia e la Svizzera in materia di
sicurezza sociale del 4 luglio 1969, aveva fissato il principio secondo cui il
calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come se l’assicurato
avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi
previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora essi avessero effettivamente
lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777,
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nel dettare l’interpretazione autentica
dell’art. 5, comma 2°, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha previsto che esso
s’interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso l’assicurazione
generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di
Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di
sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro

3

ricorrente, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla scorta

svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi
trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per
invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si
riferiscono», facendo salvi «i trattamenti pensionistici più favorevoli già
liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge».
5. Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente eccepisce la tardività

il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., per
non essere stata dichiarata la nullità dell’appello, in difetto di specificità dei
motivi di gravame.
6. Entrambi i motivi sono inammissibili, perché carenti del quesito di diritto, ex
art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile

ratione temporis,

trattandosi di

impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla
quale si applicano le modifiche al processo di cassazione, introdotte dal
decreto legislativo n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 (artt. 47,
co.1, lett. d) e 58, comma 5, L. n. 69 del 2009; cfr., ex multis, Cass.
20323/2010).
7. In ogni caso va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente
all’Istituto presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far
decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, ai sensi degli
artt. 325 e 326 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 285 e 170 del codice di
rito, considerato che la sola identità del luogo della notifica, in assenza del
riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante
processuale, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte
tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare
l’opportunità di proporre gravame.
8. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
51 del Trattato istitutivo CEE del 1957 (divenuto art. 42 CEE) e dell’art. 23
comma 1 del Regolamento comunitario n. 1408/1971, nonché dell’art. 1
comma 777 della legge n. 296 del 2006 e denuncia omessa motivazione sulla
questione relativa al contrasto esistente tra l’art. 51 del Trattato CEE, il
Regolamento Comunitario n. 14081/1981 e l’art. 1 comma 777 della legge n.
296/2006.

4

dell’appello dell’INPS, per decorso del termine breve di impugnazione, e con

9. Il motivo è inammissibile perché risolvendosi l’illustrazione del mezzo nella
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omette di
riferire, con la necessaria specificità, i motivi d’appello sui quali si sarebbe
omesso di giudicare.
10. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il ricorso per
cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio

l’esposizione dei motivi del gravame proposto contro la decisione del giudice
di primo grado, non risulti impedita l’adeguata contezza, senza necessità di
compulsare atti diversi dal ricorso, della materia devoluta al giudice di appello
e delle ragioni fatte valere in quella sede, essendo esse univocamente
desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto
della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte; con
la deduzione dell’omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo
grado è, invece, necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per
cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del
gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso
indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (Cass. n.
14561/2012; 17049/2015).
11. In ogni caso questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa,
concernendo il trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria
italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in
conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, e
non già la totalizzazione dei contributi prevista dal Regolamento CE n.
1408/1971, quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad una
disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera,
estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di
sicurezza sociale (Cass. nn. 11406 e 22877 del 2013).
12. Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte
di Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la
quale, «nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni
internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione
tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli

5

dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando

Stati membri […] devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del
diritto comunitario»: come già rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi
cit., trattasi infatti di decisione adottata in una vicenda in cui oggetto del
contendere era precisamente il diritto della pensionata ad ottenere la
totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro svolto in Italia, in Francia e
nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul (solo) presupposto che

quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa le modalità
della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.
13. Anche il terzo e quarto motivo, concernenti la dedotta inapplicabilità dell’art.
1, comma 777 della legge n. 296 cit. alla stregua dell’art. 11 delle disposizioni
sulla legge in generale e la violazione dell’ultimo capoverso della medesima
disposizione recante la clausola di salvaguardia, sono infondati.
14. Invero occorre premettere che, come già affermato da questa Corte in
numerosi precedenti, la liquidazione a cui fa riferimento la norma richiamata
deve essere intesa come l’atto conclusivo del procedimento amministrativo
con il quale l’Istituto previdenziale accerta la sussistenza del diritto alla
prestazione e la misura della stessa e non già con riferimento a quegli ulteriori
(eventuali) provvedimenti di ricalcolo attuati a seguito di una pronuncia
giudiziale, provvisoriamente esecutiva, ma non ancora definitiva, siccome
impugnata; in altri termini la legge ha ritenuto di non dover incidere soltanto
su quei trattamenti pensionistici già riconosciuti all’esito del procedimento
amministrativo di liquidazione che fossero risultati, in concreto, più favorevoli
all’assicurato rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della disposizione
interpretativa (cfr, per tutte, Cass. 13 gennaio 2014, n. 485).
15. La Corte costituzionale, dopo aver affermato che, nel bilanciamento tra la
tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la tutela degli altri
interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella
disciplina recata dall’art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006, sussistevano
quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione
retroattiva, trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale
risponda a criteri di corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni
erogate e di impedire alterazioni della disponibilità economica a svantaggio

6

non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie affatto differente da

di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei
principi di uguaglianza e di solidarietà che occupano una posizione privilegiata
nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ha dapprima rilevato come
l’art. 1, comma 777, legge cit., sia ispirato ai principi di uguaglianza e di
proporzionalità, in quanto, tenendo conto della circostanza che i contributi
versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a quelli versati in Italia, si

proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per evitare
sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a
garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sentenza n. 264 del
2012), e da ultimo ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di
legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa
Corte, con ordinanza n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato
alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 15.5.2014
(Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che la
citata sentenza della Corte EDU non evidenzia «un profilo di incompatibilità,
con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque
riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino,
per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art. 117, primo
comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area di
situazioni in riferimento alle quali la rìparametrazione delle retribuzioni
percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale
retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali
e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della
Costituzione», e – dato atto che tale area non è stata delineata in termini
generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto,
«quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in
Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa
di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita» – ha concluso nel
senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non
superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure
l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il

7

limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i contributi

nucleo essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la
scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del
legislatore» (così Corte cost. n. 166/2017).
16. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.
17. In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione
trattata, per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato

compensare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.

pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA