Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2837 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32244-2019 proposto da:

O.D.O., elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LUIGI PIRANDELLO 67 PAL A, presso lo studio dell’avvocato SABRINA

BELMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4116/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.D., proveniente dal sud della (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha sommariamente esposto che la sua fuga era stata determinata dal timore di essere ucciso dai membri del (OMISSIS) che, dopo le elezioni tenutesi nel 2019, avevano dato fuoco alla sua casa, uccidendo i familiari mentre lui era a scuola (cfr. pag. 3 del ricorso): poichè tutti i membri della sua famiglia erano morti, aveva deciso di abbandonare il paese di origine.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 4 paragrafo 3 dell’art. 13 paragrafo tre lettera direttiva 2004/83 CE e 2005/85 CE.

2. Con il secondo motivo, lamenta altresì l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda nonchè la violazione del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Infatti, entrambi i motivi contengono censure su questioni di fatto, del tutto generiche e richiedono a questa Corte una rivalutazione di merito delle circostanze già compiutamente esaminate: più specificamente, sul primo motivo, in relazione ai fatti narrati, il ricorrente contesta che sia stata esclusa la sussistenza dei presupposti dello status di rifugiato, richiamando genericamente un report UCHR del 2008 ed un report Amnesty 2017/2018 che riferirebbero “episodi di violenza comunitaria ed arresti arbitrari eseguiti in tutto il paese”, senza specificare a quale regione sarebbero riferiti nè in che misura percentuale essi andavano ad incidere sulle condizioni di stabilità e sicurezza del luogo di provenienza, situato nel sud del paese, tenuto conto della decisività di tale indicazione, vista la notevolissima estensione della (OMISSIS).

3.2. Quanto al secondo motivo, riferito alla protezione umanitaria, il ricorrente deduce l’erronea interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ed enunciando genericamente i principi affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità e posti a base della fattispecie in esame, assume che la Corte li avrebbe erroneamente interpretati: la censura, tuttavia, non contiene nessuna specifica allegazione idonea a contrapporsi alla motivazione resa la quale, pur sintetica, risulta al di sopra della sufficienza costituzionale su entrambi gli elementi di comparazione, avendo evidenziato che il ricorrente, attraverso i fatti narrati, non aveva fatto emergere nè una condizione di vulnerabilità nè indici di integrazione sociale, incluso lo svolgimento di attività lavorativa.

3.3. La totale assenza di specifiche contestazioni al percorso argomentativo della Corte, riferite alle allegazioni spese nei gradi di merito o ai documenti prodotti, configurano dunque la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che esso è stato deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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