Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2837 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17828-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA SCIALLA, che lo rappresenta e

difende; giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 15/07/2013, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

Con atto depositato per la notifica lunedì 6 luglio 2015, l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di N.F., per la cassazione della sentenza, pubblicata il 19 maggio 2014, con cui la CTR-Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto, ritenendola tempestiva, la domanda di rimborso IRPEF avanzata il 27 aprile 2009 dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate nel 2004 (30 settembre 2004) dal datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza C. giust. 21.7.2005, C207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR.

Il contribuente si difende con controricorso eccependo erroneamente la tardività del ricorso. Esso risulta tempestivamente depositato presso l’ufficiale giudiziario il lunedì successivo alla scadenza del termine di un anno e quarantasei giorni cadente il 4 luglio 2015. Il che tenuto dell’art. 155 c.p.c. (nel testo vigente dal 1 marzo 2006), è pienamente legittimo a mente dell’originario testo dell’art. 327 c.p.c. (applicabile ai giudizi instaurati prima del 4 settembre 2009) e dell’originario testo della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (essendo la novella – introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16 conv. L. 10 novembre 2014, n. 162 – operativa solo a partire dalla sospensione feriale per l’anno 2015). Inoltre, del tutto irrilevante è il fatto che l’atto sia stato materialmente notificato al contribuente l’8 luglio 2015, poichè il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività ricorso per cassazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario (Cass. 3755/15).

Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, fondatamente il fisco lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dell’art. 21 proc. trib..

La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta sia dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza (48 mesi) previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta (nella specie il 30 settembre 2004) e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Nè, per giustificare una diversa decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso – es. dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’UE, piuttosto che da quella in cui fu effettuato il versamento o fu operata la ritenuta – sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef effettuate dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo. Infatti, come risulta già dalla sentenza impugnata (pag. 2), la richiesta di rimborso, con riferimento alle ritenute effettuate nel 2004 (30 settembre 2004), è stata avanzata il 27 aprile 2009 allorquando il termine quadriennale di decadenza, era irrimediabilmente spirato; il che esclude la necessità di ulteriori accertamento di fatto.

Infine, va disposta compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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