Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28369 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21045/2006 proposto da:

S.A., domiciliato ex lego in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCHETTINO Attilio;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA NAPOLI in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1355/2005 del GIUDICE DI PACE di NOLA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato SCHETTINO Attilio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso perii rigetto del ricorso anzi

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Napoli gli applicava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11 (sorpasso vietato).

L’opponente deduceva che la sanzione accessoria non poteva essere applicata perchè la L. n. 689 del 1981, art. 20, stabilisce che le sanzioni accessorie non possono essere applicate fino a che è pendente il giudizio di opposizione.

Il Giudice di Pace con sentenza del 12/5/2005 rigettava l’opposizione rilevando che la fattispecie trovava la sua regolamentazione nella normativa speciale del codice della strada che prevede il rimedio specifico dell’opposizione al provvedimento di applicazione della suddetta sanzione indipendentemente dal merito della sanzione principale; la norma invocata dall’opponente per tale ragione non era applicabile alla fattispecie.

S.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non si è costituita l’intimata Prefettura di Napoli.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20, per il quale la sanzione accessoria non sarebbe applicabile finchè pende il giudizio di opposizione avverso la sanzione principale: sostiene che, trattandosi di norma generale la suddetta norma dovrebbe trovare applicazione ad ogni ipotesi di sanzione ove non diversamente stabilito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione; sostiene che la decisione sarebbe contraddittoria il quanto il giudice di pace da un lato ha affermato l’applicabilità all’impugnazione del provvedimento prefettizio della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e, dall’altro, ha negato l’applicabilità della stessa legge alla sanzione accessoria applicata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità della costituzione della Prefettura opposta.

4. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè si risolvono nella censura della decisione per la quale si è ritenuto inapplicabile alla fattispecie la L. n. 689 del 1981, art. 20.

La censura è totalmente destituita di fondamento perchè l’immediato ritiro della patente di guida e la conseguente sospensione da parte del Prefetto sono adempimenti previsti espressamente dall’art. 218 C.d.S., norma speciale rispetto alla L. n. 689 del 1981, art. 20.

Questa normativa, nella parte in cui prevede l’immediato ritiro della patente da parte dell’organo accertatore e la conseguente emissione dell’ordinanza di sospensione indipendentemente dall’esito del procedimento relativo alla violazione amministrativa principale, è già stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale con sentenza 24/7/1998 n. 330 ha dichiarato l’infondatezza della sollevata questione rilevando, tra l’altro, che l’anticipazione della sanzione risponde a finalità di prevenzione e non è violato l’art. 24 Cost., perchè l’interessato può proporre opposizione al giudice competente chiedendone la sospensione.

5. Il terzo motivo (relativo alla mancata pronuncia sull’eccezione di invalidità della costituzione della Prefettura) è inammissibile per carenza di interesse: il giudice di pace ha deciso applicando norme di legge che dovevano essere applicate indipendentemente dalla costituzione dell’opposta e non ha pronunciato condanna dell’opponente alle spese; ne discende che la censura è inidonea a determinare alcun risultato favorevole per il ricorrente.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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