Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28369 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5370-2013 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 21,

presso lo STUDIO LEGALE LIBERATORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO DE MARTINO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VISCARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO VISCARDI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE TORINO l in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 395/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso nei limiti precisati, dichiari

competenza della CTP di SALERNO in ordine all’opposizione del fermo

amministrativo e alla sottostante cartella.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. ha proposto opposizione contro il provvedimento di fermo amministrativo comunicato il 24 aprile 2010 e concernente l’omesso pagamento del canone TV per l’anno 1999.

La CTP di Salerno, con sentenza n. 490/14/10, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti davanti alla CTP di Torino.

C.V. ha proposto appello che la CTR di Napoli, Sez. dist. di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 395/12/2012, ha respinto.

C.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Equitalia sud spa si è difesa con controricorso.

La Procura generale ha depositato memorie.

Il contribuente ha pure presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Equitalia sud spa, la quale sostiene che C.V. avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza contro la decisione impugnata.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4 (cd. codice del processo tributario), al processo tributario non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza (Cass., Sez. 5, n. 13335 del 17 maggio 2019).

Neppure potrebbe sostenersi che, comunque, con riferimento alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, potrebbe trovare applicazione l’art. 323 c.p.c., che contempla fra i mezzi di impugnazione proprio il regolamento di competenza, in virtù del rinvio, contenuto nel menzionato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, all’applicabilità delle disposizioni del libro II, titolo III, capo I, c.p.c. (fra le quali rientra proprio l’art. 323 c.p.c.), poichè il successivo art. 50 del cd. codice del processo tributario contempla fra i mezzi di impugnazione contro le sentenze delle commissioni tributarie l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Ne consegue il rigetto dell’eccezione.

2. Nel merito, si osserva che, dopo la presentazione del ricorso e prima dell’udienza fissata per la sua discussione, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale) che, all’art. 4, prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Detta disposizione, al comma 1, per l’esattezza prescrive che:

“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, (…) l’Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate (…)”.

La cartella sulla quale si fonda il provvedimento di fermo amministrativo in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 19 ottobre 2001, come attestato nel ricorso, e che l’importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano deduzioni o contestazioni delle parti), è di Euro 831,33.

Deve darsi allora atto della cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio, in assenza di richiesta di parte (Cass., Sez. 5, n. 11410 del 30 aprile 2019, non massimata).

3. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese di lite vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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