Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28368 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24033/2006 proposto da:

B.E., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTF DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARPESELLA Alberto;

– ricorrente –

contro

COMUNE LA SPEZIA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2005 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sosti Luto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso perii rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. proponeva opposizione avverso il verbale con il quale la Polizia municipale di la Spezia gli aveva contestato la violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3, per avere svoltato a sinistra senza tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata e così venendo a collisione con un motociclo che proveniva da tergo. L’opponente deduceva l’errata misurazione della distanza tra il bordo del marciapiede e la parte posteriore del veicolo, la mancata indicazione della distanza dal margine sinistro del marciapiede, l’erronea valutazione della dinamica del fatto, il carente accertamento della violazione, fondato su mere ipotesi.

Il Giudice di pace con sentenza del 30/5/2005 rigettava l’opposizione rilevando che dalle rilevazioni del punto d’urto tra l’autovettura e il motociclo e dalla traccia di frenata del motociclo proveniente da tergo, traccia che si trovava ad una distanza di metri 1,20 dal margine del marciapiede, risultava accertato che l’autovettura aveva violato il precetto di tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata.

Il B. propone ricorso affidato a 6 motivi.

Non si è costituito l’intimato Comune di la Spezia. Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 3, perchè sarebbe stata contestata la colpa invece insussistente in quanto prima di eseguire la manovra di svolta egli avrebbe ispezionato la strada.

2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza in quanto la colpa non è stata ravvisata nel non avere controllato i veicoli che sopraggiungevano da tergo, ma nel non avere rispettato l’obbligo di accostarsi il più possibile al margine sinistro della carreggiata.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e il vizio di motivazione perchè il giudice avrebbe contraddittoriamente affermato che non era in discussione la colpa in merito all’incidente, ma, poi non avrebbe escluso la responsabilità per la violazione contestata.

4. Il motivo è del tutto privo di fondamento. La norma che si assume violata così recita: (comma 1) I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nei flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: (comma 3) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza. Essendo stato accertato che tale precetto non era stato rispettato, correttamente il giudice ha ritenuto irrilevante accertare anche la responsabilità in merito all’incidente, posto che la fattispecie contravvenzionale si era perfezionata, nè il ricorrente adduce elementi circa l’assenza di colpa con riferimento alla scorretta manovra.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione;

assume che il giudice non avrebbe motivato in merito ai rilievi e alle dimensioni della planimetria che, se correttamente valutati lo avrebbero condotto a opposte conclusioni.

6. Il motivo è inammissibile perchè il giudice ha riportato gli elementi tecnici sui quali ha fondato la sua valutazione e le censure sono del tutto generiche e non colgono un preciso vizio motivazionale.

7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 per indebita inversione dell’onere probatorio; egli assume che il giudice avrebbe ritenuto sussistente la colpa solo sulla base delle interessate dichiarazioni del motociclista coinvolto nell’incidente e che egli non era onerato di provare l’imprevedibilità della manovra di quest’ultimo.

8. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza che fonda la responsabilità dell’odierno ricorrente non sulla circostanza che vi sia stato un incidente, ma sul fatto che egli non aveva rispettato l’obbligo di accostarsi al margine sinistro della strada.

9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 3 e dell’art. 116 c.p.c.; sostiene che il giudice avrebbe travisato gli elementi di fatto trascurando che la distanza certa dal margine della strada era di un metro e non quella rilevata dai verbalizzanti.

10. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non si riporta il contenuto dei documenti dai quali dovrebbe risultare la minore distanza.

11. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e dell’art. 116 c.p.c. perchè il giudice avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla base di indirette e interessate dichiarazioni del motociclista.

12. Il motivo è inammissibile in quanto fondato su una circostanza (il riferimento a dichiarazioni di terzi) che non risulta dalla lettura della sentenza.

13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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