Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28368 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 15/10/2021), n.28368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21530/2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– ricorrente –

contro

ACQUEDOTTO CAMPANO S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO RINASCIMENTO

N. 11, presso lo studio dell’avvocato (PELLEGRINO STUDIO),

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PARISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3480/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2019 R.G.N. 333/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da C.M. nei confronti dell’Acquedotto Campano società cooperativa a r.l. volta a conseguire la declaratoria del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 27/7/2017 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012;

nel pervenire a tale convincimento il giudice del gravame osservava che correttamente il Tribunale aveva posto a fondamento del decisum gli atti del procedimento penale prodotti dal datore di lavoro solo nella fase sommaria (e non anche in quella di opposizione cui non aveva partecipato), giacché l’attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado è da valutare unitariamente senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova;

condivideva altresì l’assunto del primo giudice secondo cui la contestazione disciplinare recava generico riferimento all’art. 67 del c.c.n.l. e non alla specifica fattispecie rubricata alla lettera c) n. 8 della disposizione pattizia, la quale enuncia quale causa ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro, la “condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore”; precisava che in ogni caso, ben può il datore di lavoro recedere dal rapporto in ipotesi di gravi condotte, stante l’antinomia esistente fra il rapporto contrattuale di lavoro e quello fra lo Stato e i cittadini cui è collegata la presunzione di non colpevolezza ai sensi dell’art. 27 Cost.;

rimarcava poi, la Corte distrettuale, che il ricorrente era stato condannato in sede penale per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, e che detta condotta extralavorativa era suscettibile di rilievo in sede disciplinare avendo il lavoratore non solo l’obbligo di rendere la prestazione richiesta ma anche di non porre in essere, al di fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o di vulnerare irrimediabilmente il rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro;

e nello specifico, il disvalore sociale della condotta posta in essere dal ricorrente era suscettibile di compromettere anche l’immagine aziendale oltre che palesarsi idoneo ad influire negativamente sui rapporti con gli altri dipendenti, giustificando una prognosi negativa sul rispetto dei doveri connessi con l’adempimento della obbligazione lavorativa;

avverso tale decisione C.M. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi ai quali oppone difese con controricorso la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., artt. 112,115,116,132 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

ci si duole che la Corte di merito abbia posto a base della decisione prove mai proposte dalla parte resistente non costituitasi nel giudizio di opposizione di primo grado; si richiamano i dicta della giurisprudenza di legittimità in base ai quali l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso, contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza dal diritto alla produzione; si prospetta, di conseguenza, la violazione del principio in base al quale grava sul datore di lavoro l’onere della prova circa la giusta causa del licenziamento;

2. il motivo è privo di fondamento;

e’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale nel rito di cui della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg. (cd. rito Fornero), l’attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, (vedi Cass. 14/7/2020 n. 14976, Cass. 6/7/2016 n. 13788); invero, come è stato chiarito da questa Corte, nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una “revisio prioris istantiae”, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario (vedi Cass. 28/2/2019 n. 5993);

in questa prospettiva il giudizio di primo grado è stato definito come unico, a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione (ex plurimis, vedi Cass. 21/11/2017 n. 27655);

i giudici di seconda istanza hanno mostrato di conoscere e condividere i suenunciati principi procedendo allo scrutinio della documentazione ritualmente prodotta dalla società nel corso della fase sommaria, che è stata posta correttamente a base della decisione, in coerenza, del resto, con l’insegnamento di questa Corte secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova che rinviene fondamento nel principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ed in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (ex plurimis, vedi Cass. 25/2/2019 n. 5409, Cass. 25/9/2013 n. 21909);

3. con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 1362 c.c., nonché dell’art. 67, lett. e), n. 8 c.c.n.l. di settore in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si deduce che nel caso in esame non si era verificata la giusta causa di licenziamento contestata, in quanto la sentenza di condanna penale posta a base del licenziamento – come desumibile dal certificato del casellario giudiziario – non era ancora passata in giudicato, secondo la previsione della citata disposizione pattizia; si ribadisce che in ipotesi, quale quella in questa sede delibata, in cui la sentenza di condanna emessa in sede penale avente ad oggetto condotte extralavorative non sia passata in giudicato, vale il principio generale di non colpevolezza consacrato dall’art. 27 Cost., comma 2.

4. con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., artt. 112,115,116,132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

si deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto dimostrata l’ipotesi di spaccio di stupefacenti in assenza di prova, essendo emersa dal quadro istruttorio esclusivamente la detenzione di stupefacenti; si deduce che detta condotta non fosse idonea, tenuto conto della natura extralavorativa della condotta, nonché delle mansioni di operaio espletate, a compromettere irrimediabilmente l’elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;

5. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte;

s’impone innanzitutto l’evidenza della carenza di specificità della seconda censura che non reca riproduzione dei dati documentali ai quali fa riferimento (sentenza penale di condanna e certificato del casellario giudiziario);

deve infatti rammentarsi che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi per tutte, Cass. 13/11/2018 n. 29093);

per costante insegnamento di questa Corte, la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti posti a base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura, procedendo solo ad una verifica degli stessi, non già alla loro ricerca (vedi ex aliis, Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010);

non può, in via ulteriore, tralasciarsi di considerare che la struttura motivazionale che innerva la impugnata sentenza è fondata sulla prospettata violazione dell’art. 67 c.c.n.l. di settore e non sulla disposizione specifica della lett. c), n. 8; ed anche sotto tale versante il ricorso evidenza profili di criticità, non essendo riportato il contenuto integrale della disposizione significativa in relazione alla devoluta questione, (vedi ex aliis, in motivazione Cass. 13/5/2019 n. 12656, Cass. n. 25728 del 2013);

in ogni caso, il ragionamento impugnatorio riferito alla applicabilità del principio di presunzione di innocenza sancito dalla norma fondamentale, non si conforma ai dicta della giurisprudenza di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei quali il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all’esercizio dell’azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti;

in particolare, detta presunzione non osta all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi (vedi Cass. 19/6/2014 n. 13955, Cass. 21/9/2016 n. 18513);

quanto alla sollevata questione inerente alla sussistenza della giusta causa di licenziamento ed alla ricorrenza del coessenziale corredo probatorio, è stato chiarito, in numerosi approdi, che la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica, la quale richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di incongruenze;

pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle relativa alla sussistenza della giusta causa di licenziamento non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento (cfr., ex plurimis, Cass. 13/8/2008 n. 21575, Cass. 2/3/2011 n. 5095, Cass. 26/4/2012 n. 6498, Cass. 26/3/2018 n. 7426);

correlato a tale principio è quello secondo cui la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare deve essere in ogni caso elaborata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la.condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo;

e’ stato altresì precisato che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile sia idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (vedi ex plurimis, Cass. 6/8/2020 n. 16784, Cass. 12/2/2016 n. 2830 Cass., Cass. 4/3/2013 n. 5280);

e’ bene rammentare in proposito che la condotta illecita extralavorativa e’, suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità (vedi Cass. 17/2/2015 n. 3136, Cass. 19/1/2015 n. 776, Cass. 30/1/2013 n. 3168);

e tale valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio è stata correttamente esplicata alla stregua degli standard, conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, che hanno condotto la Corte distrettuale a ritenere che, trattandosi del possesso di circa quaranta grammi di marjuana e di circa 34 grammi di hashish, queste sostanze non fossero destinate (quantomeno esclusivamente) all’uso personale; presupponevano l’inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicavano l’immagine aziendale (aggiudicataria di pubblici appalti), formata anche dalla moralità della condotta dei propri dipendenti;

in tal senso, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale non vulnerano i paradigmi normativi di riferimento, sono sorretti da motivazione del tutto congrua e conforme a diritto, non sindacabile in questa sede di legittimità mediante il ricorso ai parametri normativi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è infatti necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, sicché per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c. (vedi ex aliis, Cass. 17/1/2019 n. 1229, Cass. 10/6/2016 n. 11892; Cass. 15/1/14 n. 687);

la disposizione consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza, così come nella specie, di congrua motivazione, fondata sul compiuto scrutinio delle acquisizioni probatorie;

in definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto;

il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue la soccombenza come, da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Antonio Parisi dichiaratosi antistatario;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio Parisi dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti Processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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