Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28367 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26742/2006 proposto da:
PROV REG DI CATANIA in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore On.le L.R., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALEMI
Antonio;
– ricorrente –
contro
TARGET SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo
studio dell’avvocaTo DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CONTI Guglia Gianfranco;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3337/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,
depositata il 30/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato SPINOSO Antonio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato SALEMI Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (1^
motivo assorbito il secondo).
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Target s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Provinciale di Catania elevato in data 30/9/2003 per violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 4, 7, 11, 13, 13 bis e quater “per avere collocato cartellone pubblicitario lungo la strada provinciale o in vista di essa senza la prescritta autorizzazione del proprietario della strada”.
L’opponente deduceva di non essere la proprietaria dell’impianto e che la proprietaria era stata debitamente autorizzata dal Comune con provvedimento del 15/6/1991.
La Provincia di Catania si costituiva e contestava le deduzioni avversarie.
Il Giudice di Pace con sentenza del 30/8/2005 accoglieva l’opposizione rilevando che l’opponente non aveva commesso l’infrazione contestata in quanto l’installazione pubblicitaria era stata da tempo autorizzata, facendo riferimento all’autorizzazione rilasciata in data 15/6/1991.
La Provincia di Catania propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Si è costituita la soc. Target. S.r.l. che resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Provincia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 C.d.S., commi 4 e 7, deducendo che l’impianto pubblicitario era stato installato su suolo pubblico, lungo una strada provinciale equiparata ad un arteria principale extraurbana e che pertanto non era sufficiente a rendere legittimo l’impianto la sola concessione rilasciata dal sindaco di Catania;
assumeva che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., commi 4 e 7, era necessario il nulla osta dell’ente proprietario.
2. Con il secondo motivo la Provincia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 C.d.S., comma 6 e art. 55 reg. C.d.S. perchè l’autorizzazione comunale richiamata dal giudice di pace era scaduta ai sensi dell’art. 53 C.d.S., comma 6, che ne prevede la validità massima di tre anni e, comunque, non avrebbe sanato la carenza di autorizzazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’Ente proprietario della strada; infine, l’autorizzazione, rilasciata a diverso soggetto non avrebbe potuto essere trasferita alla soc. Target per il divieto di cui all’art. 53 del suddetto regolamento.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto vi si deduce la violazione della normativa che regola le condizioni di legittimità della collocazione di cartellonistica pubblicitaria sulle strade, richiedendo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada e, nei centri abitati, l’autorizzazione del Comune subordinata al preventivo nulla osta dell’ente proprietario.
La Provincia ricorrente assume di essere la proprietaria della strada, di non avere rilasciato alcuna autorizzazione, nè alcun nulla osta e che l’autorizzazione comunale, comunque, avrebbe perso efficacia per decorso dei tre anni di validità delle autorizzazioni come previsto dall’art. 53 reg. C.d.S., comma 6 (che così testualmente dispone: L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3).
La corretta applicazione della normativa ed in particolare dell’art. 23, comma 4 (La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale) e comma 7 (E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse)avrebbe imposto di verificare, quanto meno, se il provvedimento autorizzatorio proveniva dal soggetto che la norma individua come competente al relativo rilascio e, comunque, sulla base del dato non controverso, della qualifica di strada provinciale attribuita (dal verbale di contestazione dell’illecito amministrativo) alla strada sulla quale era stata commessa la violazione, non poteva essere ritenuta legittima l’autorizzazione sindacale senza il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario richiesto dall’art. 23 C.d.S., comma 4.
4. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di Pace di Catania in persona di diverso magistrato cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011