Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28367 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28367 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 18498-2008 proposto da:
MEZZACAPO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA APPIA NUOVA 280, presso lo studio ORTEGA &
GALLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIANNA
GIUSEPPE giusta delega in calce;
– ricorrente 2013
2080

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso la sentenza n. 38/2007 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 17/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato RIANNA che deposita

l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

in udienza cartolina verde A/R e chiede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 17-5-2007 la CTR Campania, in accoglimento dell’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate di Caserta ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso
proposto da Mezzacapo Pietro avverso l’avviso di recupero del credito di imposta previsto dall’art. 8 L
388/2000; recupero avvenuto sia per indebita compensazione in periodo di sospensione sia per
mancato invio del mod. CVS entro il termine decadenziale del 28-2-2003; in particolare la CTR ha
rilevato che il contribuente non aveva ottemperato a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del
comma 1, lett. a) della successiva L 289/2002), in base al quale era stato sospeso dal 13-11-2002 sino
al 9-4-2003 l’utilizzo del credito di imposta ed era stata richiesta, a pena di decadenza dal contributo
conseguito automaticamente, una comunicazione di dati da produrre entro il 28-2-2003.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidato a nove motivi; ha
resistito l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi n. 1 e 4, con i quali il contribuente ha denunciato ex art. 360 n. 5 cpc, vizi motivazionali, sono

Le complessive doglianze sono, infatti, materialmente priva del “momento di sintesi”, richiesto in tutte
le ipotesi di vizio sussumibile nel n. 5 dell’ art. 360 c.p.c.; ed invero, per costante e condiviso principio
di questa Corte, nel caso previsto dall’ articolo 360, primo comma, n. 5, l’ illustrazione di ciascun
motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione, sia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè un’ indicazione riassuntiva
e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità; ciò per la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata
alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
Siffatti motivi, comunque, sono nel merito infondati, atteso che la CTR, sia pur con motivazione
sintetica, ha illustrato il percorso logico-giuridico della decisione (v. su riportato contenuto della
gravata sentenza), evidenziando di adeguarsi a quanto espressamente previsto dalle menzionate
disposizioni.

D.L 253/2002, in vigore dal 13-11-2002 (non convertito ma sostanzialmente trasfuso nell’art. 62,

I motivi n. 7 e 8, con i quali il contribuente ha denunziato -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione di legge (artt.
62 L 289/2002, 5 e 10 L 212/2000), deducendo che la complessità della detta legge doveva
giustificare sia l’errore del contribuente nell’omesso o tardivo invio del modello CVS sia l’esenzione
delle sanzioni, sono inammissibili, in quanto sollevano per la prima volta innanzi a questa Corte
questioni nuove, che non risultano nei gradi precedenti sottoposte all’esame dei Giudici di merito.
Con il motivo n. 6 il contribuente, denunziando -ex art 360 n. 3 cpc- falsa applicazione dell’art. 64,
comma 1 lett. a L 289/2002 e dell’art. 3, comma 2, L 212/2000, ha sostenuto che la CTR aveva del
cui scadenza fosse fissata anteriormente al 60° giorno dalla data dell’entrata in vigore della
disposizione tributaria o dei provvedimenti di attuazione di quest’ultima.
Il motivo è infondato.
In termini generali va, innanzitutto, ribadito il principio, ripetutamente espresso da questa Corte,
secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’alt 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dei contributi concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come
previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e) della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28
febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura
dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto termine previsto dall’art
62 cit espressamente a pena di decadenza, e non avendo altrimenti alcun senso siffatta previsione ove
il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento (e non anche all’invio
della comunicazione telematica), ed ove fosse possibile eludere il predetto termine; al riguardo è stato
invero correttamente evidenziato da questa stessa Corte: che la norma di cui alla L n. 289 del 2002,
art. 62, è diretta espressione del potere, demandato al Ministro delle finanze, di stabilire con D.M. le
procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”, e trova la sua
“ratio” nell’esigenza di definire entro un tempo determinato l’inerente onere finanziario, altrimenti
sospeso “ad libitum”; che la presentazione di tale modello costituisce non già una facoltà del
contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all’accertamento delle condizioni
necessarie all’attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione; che con sentenza 24-3-2006 n.
124 la Corte Cost ha confermato che il termine in questione è stato previsto a pena di decadenza dal
contributo (automaticamente conseguito) ed ha anche giustificato siffatta sanzione, sia in quanto
“diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all’immediata disponibilità dei dati non ricavabili
dalla dichiarazione dei redditi all’epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed
organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del
contributo”, sia in quanto “adeguata e coerente con la ratio della norma censurata”; che la stessa Corte
Costituzionale, inoltre, ha dichiarato “manifestamente infondata la censura relativa alla violazi

tutto ignorato la su richiamata norma statutaria, che inibiva adempimenti a carico dei contribuenti la

principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio «dell’affidamento nella sicurezza giuridica»,
perché la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di
comunicazione di dati a pena di «decadenza dal contributo», a nulla rilevando che tale decadenza
abbia ad oggetto un contributo già conseguito”; che non assume alcun rilievo la circostanza che il
provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di
disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art3, comma
terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono
conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13
novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale
non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa. (in senso
conforme Cass. 19692/2012; Cass. 13-2-2009 n. 3578; Cass. 16442/2009; 19127/20109; Cass.
15865/2005).
Va, ancora, precisato che l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto
l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del d.legge 12 novembre 2002, n. 253, prima della scadenza dei
termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha
soltanto impedito la protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine
naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni
tributarie, vietata dall’alt 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; ne consegue che, in base alla clausola di
salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente
l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente
in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato d.legge n. 253 del
2002″ (Cass. 24251/2011).
Nello specifico, con riferimento ai prospettati dubbi di costituzionalità di cui anche ai motivi sub 2,3 e
5, va inoltre ribadito che “le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente),
emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost e qualificate espressamente come principi generali
dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico
dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti
nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche
anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono
fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma
tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la
sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato il d.l. 22 novembre 2002, n.
253 con cui erano stati sospesi i crediti di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate, previ
dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ritenendolo in contrasto con l’art. 3, comma
legge n. 212 del 2000)” (Cass. 8145/2011; v. anche Cass. 8254/2009).

adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di

rSENTE r),
7′

:s

Inammissibile è, infine, anche il motivo n. 9, con il quale il ricorrente ha sostenuto che le sanzioni della
decadenza dai benefici di cui all’art. 62, comma 1, lett. a) L 289/2002 e della sospensione dall’utilizzo
del credito di imposta in compensazione rientravano nella sfera di giurisdizione del Giudice civile e
non di quello tributario, con conseguente difetto di giurisdizione di quest’ultimo.
E’ pacifico, invero, che la decisione di merito pronunciata in primo grado dalla CTP non è stata
impugnata in sede di appello in punto di difetto di giurisdizione; di conseguenza, è da ritenersi
17056/2013) e va, pertanto (come detto) dichiarata inammissibile l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione del consolidarsi dei su riportati principi giurisprudenziali solo in data successiva
alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti
le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in • ata 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria

intervenuto il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. sez. unite 24883/2008; da ultimo, Cass.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA