Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28367 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16406/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L., res. In (OMISSIS);

– non costituito –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 192/48/11, depositata il 17 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Napoli per l’anno 2000 per omessa dichiarazione del reddito percepito quale agente di commercio dalla s.r.l. Snibeg, come asseritamente documentato da una fattura da lui stesso emessa.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 211/44/2009. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 192/48/11 pubblicata il 17 giugno 2011.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento. C.L. non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.-La ricorrente Agenzia delle Entrate denunzia, con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni valutazione critica delle argomentazioni delle parti ed in particolare delle censure mosse dall’appellante, limitandosi ad affermare l’infondatezza dell’appello, con motivazione del tutto apparente.

2.- Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare i fatti dedotti in sede di appello; in particolare era stato eccepito che l’accertamento si fondava su un pvc della Guardia di Finanza redatto in contraddittorio con il contribuente(che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi), nonchè sulla fattura emessa dal C. nei confronti della Snibeg s.r.l., ma tali circostanze, decisive ai fini della definizione della controversia, sarebbero state pretermesse al giudice a quo.

3.- I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè contengono la medesima critica prospettata sotto diversa angolazione visuale. Entrambi i motivi sono fondati.

3.1- La motivazione della sentenza impugnata consiste unicamente nella seguente, lapidaria affermazione: “ritiene questo Collegio che non merita accoglimento il ricorso dell’Agenzia, che non riesce a provare la validità del proprio assunto”. Non spiega, neanche succintamente, le ragioni in fatto ed in diritto prospettate dall’appellante nè i motivi per cui vengano considerate infondate.

3.2- Questa Corte aveva già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, che essa si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. n. 20112 del 2009).

3.3- Con successiva sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 questa Corte a sezioni unite ha precisato inoltre che “a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.”

4- La sentenza impugnata in questa sede non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge (art. 111 Cost., comma 6, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte per i provvedimenti giurisdizionali. Il giudice a quo non indica infatti quale sia stato l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione adottata, sottraendola in questo modo al controllo da parte del giudice dell’impugnazione e delle parti del processo. Nessuna valutazione è stata effettuata, in particolare, in ordine alle circostanze di fatto su cui si fondava l’accertamento tributario originario, nonostante ne fosse stata evidenziata dall’Agenzia delle entrate la valenza potenzialmente decisoria.

5.- Sussistendo pertanto i vizi di legittimità denunziati dalla ricorrente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, anche sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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