Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16578/2006 proposto da:

M.L. rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso

il suo studio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1489/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/4/2005 La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.L. avverso la sentenza in data 15/6/2001 il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dal M., intesa come opposizione a cartella esattoriale.

Il M., in particolare, aveva richiesto che in via preliminare si accertasse e dichiarasse l’intervenuto passaggio di proprietà di una propria autovettura a far data dal 10/10/1991 e in via principale, che si ordinasse all’Esattoria comunale la cancellazione delle cartelle esattoriali delle contravvenzioni al codice della strada contestate successivamente alla predetta data.

La Corte di appello rilevava che il ricorso del M., inteso come ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1991, art. 22, era stato deciso dal primo giudice con sentenza invece che con ordinanza e che di conseguenza, l’appello era inammissibile ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, in quanto avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione.

Il M. propone ricorso affidato a 3 motivi illustrati con memoria; il Comune di Roma è rimasto intimato.

Il Collegio ha stabilito la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 22 e 23 C.d.S., sostiene che sia il Tribunale sia la Corte di Appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di accertamento dell’avvenuto passaggio di proprietà dell’autovettura alla quale era subordinata la domanda di sgravio della cartella esattoriale.

2. Il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita la richiesta di accertamento, formulata in funzione dell’annullamento della cartella esattoriale, nella rilevata inammissibilità dell’opposizione avverso la sanzione amministrativa per tardività e la Corte di Appello ha rilevato che, essendo stata pronunciata le sentenza, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, doveva essere proposto ricorso per Cassazione e che pertanto l’appello doveva essere dichiarato inammissibile.

Solo con il ricorso per Cassazione il ricorrente, che non risulta avesse denunciato il vizio di omessa pronuncia in appello, sostiene di avere formulato una autonoma domanda di accertamento di fronte al giudice di primo grado; tuttavia appare del tutto evidente che l’accertamento era richiesto in via incidentale e non in via principale, come hanno inteso correttamente i giudici del merito e come agevolmente si ricava dalla mancata chiamata in giudizio del proprietario dell’auto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere accertato l’intervenuto passaggio di proprietà.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23 e assume che sarebbe stato erroneamente applicato dalla Corte di appello la L. n. 689 del 1981, art. 23, che stabiliva l’inappellabilità della sentenza, essendo stato, invece, proposto un giudizio ordinario avverso un provvedimento amministrativo emesso all’esito di un ricorso gerarchico.

4. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse al punto 2):

l’oggetto della domanda era costituito unicamente dall’opposizione a sanzione amministrativa mediante impugnazione (tardiva) della cartella esattoriale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla domanda di accertamento di avvenuto passaggio di proprietà e il motivo resta assorbito dalla reiezione dei primi due motivi:

essendo tardiva l’unica domanda proposta nessun obbligo di motivazione sussisteva in merito al preteso passaggio di proprietà.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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