Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28366 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 17184-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2079

contro
NOVOFIL SRL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR,

presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato PREZIOSI CLAUDIO con studio in

Data pubblicazione: 19/12/2013

AVELLINO VIA MATTEOTTI 22,

(avviso postale) con

procura notarile del Not. Cr. PELLEGRINO D’AMORE in
AVELLINO rep. n. 207.512 del 23/10/2008;
– resistente con procura notarile avverso la sentenza n. 59/2007 della

10/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PREZIOSI che
ha chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La NOVOFIL srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Avellino avverso avviso di recupero di credito
d’imposta ex art.. 8 L. 388/2000, ritenuto dall’Agenzia delle Entrate di Avellino indebitamente
utilizzato in quanto la società aveva proceduto in data 13-11-2002 alla compensazione dell’imposta
per euro 80.021,67, nonostante la sospensione del beneficio disposta dall’art. 1, lett. b) del di. 253/02
(pubblicato sulla G.U. de113-11-2002) per il periodo compreso tra i113-11-2002 ed il 10-4-2003

effettivamente maturati.
Con sentenza depositata il 10-5-2007 la CTR Campania, sez. distaccata di Salerno, rigettava l’appello
dell’Agenzia, precisando che gli interessi erano dovuti solo limitatamente al periodo 13-11-2002/104 – 2003; in particolare la CTR, concordando con quanto affermato dalla CTP, rilevava che, ai sensi

dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al c.c. e dell’alt 3 dello Statuto del contribuente, la legge non
poteva disporre per l’avvenire e le disposizioni tributarie non potevano avere effetto retroattivo; di
conseguenza una nuova normativa non poteva regolare, come avvenuto nella specie, un fatto già
accaduto; ai sensi, inoltre, dell’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, le disposizioni tributarie
non potevano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza fosse fissata
anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di
attuazione in essa espressamente previsti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi, ed ha
depositato ulteriore memoria difensiva; la società ha depositato rituale procura speciale ed ha
discusso la causa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del presente ricorso, tempestivamente consegnato
all’UNEEP presso la Corte di Appello di Roma per l’originaria notifica in data 25-6-08, e quindi entro
l’anno e 46 gg dal deposito della sentenza impugnata (avvenuto, come su esposto, in data 10-5-07).
Al riguardo va, invero, precisato che siffatta originaria notifica non è andata a buon fine per cause non
dipendenti dalla volontà del ricorrente, e che, a breve distanza di tempo, in data 12-7-2008, il ricorso è
stato successivamente ritualmente notificato con esito positivo il 14-7-2008.
Come questa Corte ha in precedenza affermato, infatti, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di
notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, sia andato a vuoto, il notificante può,
alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, di propria iniziativa e senza adire il
giudice (così evitando un inutile allungamento dei tempi del giudizio), richiedere all’ufficiale
giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, che se perfezionato entro un ragionevole t

L’adita CTP di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo dovuti solo gli interessi legali

ancorché successivo alla scadenza del termine d’impugnazione, si considera utilmente attivato alla
data della prima richiesta di notificazione (v. Cass. 4842/2012; 21154/10, 19986/11).
Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione del D.L. 253/2002, come modificato dall’art. 62 L 289/2002, nonché
dell’art. 3 L 212/2000 e degli artt. 1 e 15 delle c.d. preleggi, rilevava che i principi di carattere generali
di cui allo Statuto del contribuente, da applicare in caso di vuoto o di dubbio interpretativo, non
potevano tuttavia essere ritenuti prevalenti su altra norma ordinaria posteriore di pari rango che

Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 62 L 289/2002, nonché dell’art. 3, comma 2, L 212/2000, rilevava che,
comunque, le disposizioni di cui al D.L 253/2000, come modificato dall’art 62 L 289/2002, non
violavano lo statuto del contribuente, che prevedeva il divieto assoluto di emanare norme che
imponessero adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza fosse fissata anteriormente al 60°
giorno dalla data della loro entrata in vigore; al riguardo evidenziava che con tale norma lo Statuto
aveva voluto sanzionare solo gli oneri formali che potevano incidere sulle regole di determinazione
dell’imponibile, e quindi sugli aspetti fondamentali dell’obbligazione tributaria (come variazione di
aliquote, differenti termini di versamento); il che non si era verificato nel caso di specie, nel quale la
necessità del versamento, in luogo della compensazione, discendeva dal fatto che la fruizione
dell’agevolazione non veniva revocata ma solo differita.
Detti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.
Va, invero, innanzitutto condiviso il principio, già affermato da questa Corte in una fattispecie del tutto
analoga a quella in esame, secondo cui le norme della L 27 luglio 2000 n. 212 (cd. Statuto del
contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost e qualificate espressamente come
principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici
obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già
immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie
(anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono
fungere da norme parametro di costituzionalità, ne’ consentire la disapplicazione della norma
tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. 8145/2011Cass., 6 aprile 2009, n. 8254).
Va, inoltre, ritenuto che “l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto
l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, prima della scadenza dei
termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha
soltanto impedito la protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine
naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni

espressamente disciplinasse, in senso diverso e specifico, singoli settori del diritto tributario.

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tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; ne consegue che, in base alla clausola di
salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente
l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente
in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato d.l. n. 253 del
2002″(Cass. 24251/2011).
Con riferimento anche ad eventuali profili di legittimità costituzionale va, inoltre, rilevato (in
norma contenuta nella L n. 212 del 2000, art. 3, non costituisce parametro idoneo a fondare un
giudizio di legittimità costituzionale (cfr. ord. n. 216 del 2004), ha specificato (ord. n. 180 del 2007)
che è assolutamente priva di efficacia retroattiva la norma (L 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62,
comma 1, lett. a) relativa all’obbligo di inviare, a pena di decadenza dai contributi ottenuti sotto forma
di crediti d’imposta, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati; tale affermazione
a maggior ragione è estensibile alla fattispecie in esame, nella quale, peraltro, nessun adempimento è
disposto a carico del contribuente, prevedendosi una mera sospensione della fruibilità dei crediti
d’imposta.
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto; per l’effetto va cassata l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art 384 cpc, va rigettato
il ricorso introduttivo proposto dalla società.
In considerazione del consolidarsi dei su riportati principi giurisprudenziali solo in data successiva
alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti
le spese di lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dalla società; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative all’intero
giudizio.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria

conformità con quanto statuito da Cass. 8254/09) che la Corte Costituzionale, nel ribadire che la

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