Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28090/2015 proposto da:

M. GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA DUBBIO N.

31, presso ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE TRUPPI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Creciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi darli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7002/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/11/2015 R.G.N. 4762/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.11.2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M. Group s.r.l. volta a beneficiare degli sgravi L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4, previa declaratoria di legittimità della contribuzione versata L. n. 223 del 1991, cit., ex art. 25, comma 9, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e da essa assunti a tempo indeterminato;

che avverso tale pronuncia M. Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS, anche n.q. di procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;

che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. con L. n. 225 del 2016).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv. con L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018);

che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l’integrale pagamento del debito, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere;

che nulla va statuito sulle spese, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.);

che, non trovando applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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