Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20413-2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Vittorio Veneto (TV), via

Guido Casoni, n. 54, presso lo studio dell’avv.to LUCA BERLETTI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE Luca.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 22 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da J.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva riferito di essere stato arrestato per errore in quanto scambiato con il fratello gemello che aveva colpito con un bastone il capo villaggio che si era rifiutato di restituire i documenti del terreno ereditati dal nonno. Per questa vicenda era stato arrestato, picchiato e portato in ospedale dove era scappato, saltando dalla finestra, e aveva preso un autobus fino al confine con il Senegal, dopo era passato per la Libia e si era imbarcato per l’Italia.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, piena di contraddizioni soprattutto in ordine allo scambio di persona con il fratello. Inoltre, anche il documento comprovante l’arresto era ritenuto non genuino, sia perchè conteneva il suo nome e non quello del fratello, sia per gli errori nell’uso della lingua inglese.

In ogni caso i fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dato che il pericolo paventato non era attuale e che comunque la vicenda narrata, al di là della sua inattendibilità, non riportava alcuna forma di persecuzione, nè a quella di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), oltre che per la non credibilità del racconto, anche per il fatto che dalla stessa prospettazione del racconto non era stato lui a colpire il capo villaggio.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali, infatti, emergeva che il (OMISSIS) era un paese nel quale non sussisteva alcun conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non avendo questi raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale e non potendosi ravvisare un miglioramento nelle condizioni di vita in una valutazione comparativa con il paese d’origine. Inoltre, il suo racconto non era stato ritenuto credibile. Anche lo stato di salute del ricorrente, che aveva documentato una cervicolombalgia mio tensiva, non era tale da implicare la necessità della permanenza in Italia al fine di essere sottoposto a cure mediche.

2. J.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sette motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dell’impugnata sentenza per l’omesso intervento del pubblico ministero – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 158 c.p.c. e art. 738 c.p.c., comma 2, art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 6.

La censura ha ad oggetto il fatto che dall’esame del fascicolo processuale non risulta che la fissazione dell’udienza è stata notificata o comunicata al pubblico ministero. Quest’ultimo non ha presentato le proprie conclusioni e l’omissione di detto avviso implica una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio senza come già esposto dell’art. 70, comma 1, n. 5, art. 71 c.p.c., comma 1.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dal decreto risulta che il pubblico ministero è intervenuto, quindi, l’eventuale nullità della mancata notifica o comunicazione sarebbe sanata.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dell’impugnata sentenza – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, contraddittorietà manifesta per avere il tribunale dapprima omesso di pronunciarsi in ordine all’istanza di prova orale formulata dal ricorrente e poi rigettato il ricorso a ritenendo non provato i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in subordine omesso esame di un fatto decisivo.

Nel ricorso introduttivo del giudizio il richiedente aveva riferito di essere stato arrestato per uno scambio con il proprio fratello gemello che aveva fatto assolta domanda di protezione internazionale in Italia per le medesime ragioni. Nelle stanze istruttorie formalizzata nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva chiesto di sentire come teste il fratello aveva reiterato l’istanza con nota depositata telematicamente ribadita l’udienza di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale, senza provvedere sull’istanza, aveva respinto il ricorso, ritenendo non provata la domanda proprio per la non credibilità dell’antefatto. La motivazione, dunque, sarebbe al di sotto del minimo costituzionale avendo il tribunale richiesto una prova che contestualmente aveva rifiutato di ammettere. Inoltre, vi sarebbe anche un omesso esame di un fatto decisivo.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Sez. 6-1, Ord. n. 16214 del 2019).

Nella specie il Tribunale ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente e il rigetto della richiesta della prova testimoniale per la sua non decisività è implicito nella motivazione della decisione adottata.

Infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. E’ quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Sez. 5, Ord. n. 7662 del 2020).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dell’impugnata sentenza per l’omesso intervento del pubblico ministero – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 106 Cost.D.L. n. 13 del 2017, come convertito dalla L. n. 46 del 2017 essendo stata l’udienza di comparizione delle parti tenuta da un giudice onorario e non da un giudice togato.

L’interrogatorio libero del richiedente asilo non può, a parere del ricorrente, essere tenuto da un giudice onorario essendo un incombente proprio del giudice assegnato alla sezione specializzata dunque la delega integrerebbe una palese violazione dell’art. 106 Cost.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Sul punto è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: “In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 medesimo D.Lgs. esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis” (Sez. 1, Ord. n. 4887 del 2020).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione sulla ritenuta inattendibilità del ricorrente in ordine alla sua vicenda e ai conseguenti rischi insiti nel suo rientro in (OMISSIS).

La censura attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, in particolare per quanto riguarda la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2729 c.c. per la ritenuta falsità del mandato di arresto del 22 settembre 2015 allegato al ricorso di primo grado. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) per non aver fatto il Tribunale uso dei poteri officiosi previsti da detta norma per l’omessa verifica consolare della genuinità di detto documento.

Il ricorrente aveva allegato al ricorso di primo grado un ordine di cattura emesso dall’autorità giudiziaria del (OMISSIS), documento che non faceva riferimento nè all’accusa, nè alla data di commissione del fatto. Il Tribunale ha ritenuto falso il predetto documento, valorizzando il fatto che era stato emesso a carico del ricorrente e non del suo gemello. Tale elemento non ha carattere univoco ma valore di mero indizio privo di ulteriori elementi con conseguente violazione dell’art. 2729 c.c.. Peraltro, un uso corretto dei poteri ufficiosi avrebbe imposto al giudicante di verificare presso l’ambasciata del (OMISSIS) o per via consolare se il ricorrente fosse ricercato.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: con riferimento ai capi concernenti l’omesso riconoscimento della protezione sussidiaria di quella umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5 – nullità dell’impugnato decreto, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. per palese ed insanabile contraddittorietà interna.

Il Tribunale dopo aver premesso che la situazione carceraria della giustizia in (OMISSIS) è al di sotto dei standards minimi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, affermando che anche in tale sistema giudiziario il ricorrente non avrebbe nulla da temere perchè innocente. Sul punto la motivazione sarebbe insanabilmente contraddittoria ovvero apparente stante l’impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento operato al giudice.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

A parere del ricorrente in ragione della sua situazione individuale calata nel contesto sociale di riferimento sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela umanitaria.

Il tribunale non avrebbe valutato che in caso di rientro in (OMISSIS) il ricorrente sarebbe certamente esposto a rischi di apprezzabile entità quali carcerazione e torture in un sistema giudiziario ritenuto non conforme agli standard minimi. Peraltro, l’insufficiente inserimento nel contesto sociale italiano non può dirsi rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria se paragonato con la situazione del paese d’origine.

8. I motivi di ricorso dal quarto al settimo sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007. ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Venezia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

Il Tribunale di Venezia, inoltre, ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il (OMISSIS) non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

Quanto alla ritenuta non veridicità del documento anche in questo caso si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione che, peraltro, non ha costituito l’unico presupposto dell’inattendibilità del racconto del richiedente, caratterizzato da altre numerose contraddizioni e che, dunque, non assume alcuna valenza di decisività.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

9. In conclusione il ricorso è rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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