Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 25878 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., società incorporante di Equitalia Polis

s.p.a., in persona del Responsabile della Direzione e legale

rappresentante pro tempore D.F., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso,

dall’avv.to M.F.P., elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’avv.to Patrizia Amoretti, in Roma, alla Via Claudio

Monteverdi n. 16;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

R.N.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 245/48/2010, depositata in data 21

settembre 2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

giugno 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 245/07/2010, depositata in data 13 settembre 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione, rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e da Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di R.N. avverso la sentenza n. 409/08/2008 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, annullando, in conferma di quest’ultima, la intimazione di pagamento n. (OMISSIS) emessa a titolo di Irpef e addizionali comunali e regionali, per gli anni di imposta 1997- 2003;

– il giudice a quo, in punto di fatto, premetteva che: 1) avverso la intimazione di pagamento n. (OMISSIS) emessa a titolo di Irpef e addizionali comunali e regionali, per gli anni di imposta 1997-2003, Nicola Russo aveva proposto ricorso alla CTP di Napoli, eccependo il difetto di notifica della cartella esattoriale n. (OMISSIS), quale atto prodromico; 2) si era costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva per essere legittimato il concessionario Equitalia Polis s.p.a. in ordine ai vizi di notificazione della cartella; 3) il concessionario Equitalia Polis s.p.a. era rimasto contumace; 4) la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso, stante la mancata produzione in giudizio di documentazione atta a comprovare la regolarità della notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto dell’intimazione di pagamento; 5) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate eccependo la regolarità della notifica della cartella e la legittimità del conseguente atto di intimazione di pagamento; 6) si era costituita in giudizio anche Equitalia Polis s.p.a., spiegando appello avverso la medesima sentenza e deducendo, in particolare, la non impugnabilità dinanzi alla CTP degli atti di intimazione di pagamento nonchè la regolarità della notifica della cartella di pagamento;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) erano inammissibili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 le eccezioni di inammissibilità, nullità e improcedibilità sollevate in sede di gravame da Equitalia Polis s.p.a., non costituitasi in primo grado; 2) l’Agenzia delle entrate – che in primo grado aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva – aveva sollevato, per la prima volta, in sede di appello, l’eccezione di regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvalendosi della documentazione richiesta al concessionario; 3) le parti appellanti non avevano assolto all’onere di produrre dinanzi alla CTP la documentazione atta a comprovare la regolarità della notifica della cartella di pagamento;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; si costituisce, con controricorso, la Equitalia Sud s.p.a. spiegando ricorso incidentale, articolato in due motivi;

– rimane intimato R.N.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale, la Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 58, comma 2: 1) per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto concretante “eccezione nuova”, quella sollevata dall’Ufficio, in sede di gravame, di regolarità della notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico dell’impugnata intimazione di pagamento e 2) per non avere la CTR preso in considerazione la prova documentale prodotta dall’Ufficio, in sede di gravame, circa la regolarità della notifica della cartella;

– il motivo è fondato;

– questa Corte, con un orientamento costante e condivisibile, ha affermato che “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (Cass. n. 11223 del 2016; in termini, da ultimo, Cass. n. 8275 del 2018; n. 21889 del 2017);

– nella specie, il giudice a quo non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto inammissibile, in quanto “nuova” l’eccezione sollevata dall’Ufficio, per la prima volta, in grado di appello, di regolarità della notifica della cartella esattoriale, ancorchè, avuto riguardo al thema decidendum – concernente la assunta illegittimità dell’intimazione di pagamento per asserito difetto di notifica della cartella – detta “eccezione” costituisse una mera difesa, pertanto, sempre deducibile;

– peraltro, la pronuncia di inammissibilità della eccezione dell’Agenzia circa la regolarità della notifica ha implicato da parte della CTR la non ammissione dei documenti prodotti, in merito, dallo stesso Ufficio in sede di gravame, ciò in contrasto con quanto previsto, nel processo tributario, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall’art. 345 c.p.c., comma 3, consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte (ex plurimis, Cass. 19089 del 2016);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio qual è la correttezza della notifica della cartella esattoriale, non avendo la CTR, nell’annullare la intimazione di pagamento, fornito in merito una argomentazione logica ed esauriente;

– l’accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;

– con il primo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud s.p.a., denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1; art. 22, comma 2, art. 57, comma 2 e art. 58, comma 2, nonchè dell’art. 345 c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto inammissibili in quanto “nuove” le eccezioni sollevate dal concessionario in grado di appello circa 1) la nullità della sentenza di primo grado, stante la non impugnabilità dinanzi alla CTP degli atti di intimazione di pagamento; 2) l’inammissibilità del ricorso del contribuente avuto riguardo alla regolare notifica della cartella di pagamento;

– Il motivo è fondato;

– nella specie, il giudice di appello, nel ritenere inammissibili, in quanto “nuove”, le suddette eccezioni sollevate dal concessionario in grado di appello, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati quanto al primo motivo del ricorso principale, trattandosi avuto riguardo al thema decidendum – concernente la assunta illegittimità dell’intimazione di pagamento per asserito difetto di notifica della cartella – di mere difese, pertanto, sempre deducibili;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud s.p.a. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “la omessa motivazione e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in merito al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 57, n. 2 e art. 58, n. 2” per avere la CTR insufficientemente motivato in ordine alla mancanza di prova documentale sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento;

– l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;

– in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; assorbito il secondo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; assorbe il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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