Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28365 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7135/2006 proposto da:

CEMUSA CORPORACION EUROPEA MOBILIARIO URBANO SA, in persona del

procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore D.

M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDUCCI 4, presso lo

studio dell’avvocato QUAGLIA Mario Alberto, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PARMA in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2005 del GIUDICE DI PACE di PARMA,

depositata il 11/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato QUAGLIA Mario Alberto, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cemusa s.a. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del 12/12/2003 con la quale il Prefetto di Parma aveva rigettato il ricorso avverso sei verbali di accertamento del 10/4/2003 della Polizia Municipale di Parma per violazione delle norme dell’art. 23 C.d.S. e dell’art. 51 reg. esec., inderogabili in quanto poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale; la Polizia Municipale accertava e contestava la collocazione di impianti pubblicitari a distanze da intersezioni stradali (in un dall’impianto semaforico) inferiori a quelle prescritte dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Parma e, in due casi, addirittura poste in corrispondenza all’intersezione stradale.

L’opponente deduceva, quali motivi di ricorso al Prefetto, l’inapplicabilità dell’art. 23 C.d.S., in quanto gli impianti erano, a suo dire, impianti pubblicitari di servizio e la loro collocazione aveva ricevuto il parere favorevole della Giunta Comunale.

Il Giudice di Pace con sentenza dell’11/4/2005 rigettava l’opposizione rilevando che:

era stata dedotta violazione dell’art. 383 reg. att. C.d.S. (che stabilisce che i verbali di accertamento devono indicare l’ora nella quale la contestazione è avvenuta) perchè i verbali di accertamento recavano l’indicazione della stessa ora nonostante i supporti pubblicitari fossero in zone diverse della città (così che la violazione non poteva essere accertata simultaneamente); tuttavia tale eccezione era infondata perchè la norma regolamentare era applicabile ai soli illeciti a carattere istantaneo in funzione di individuare il momento esatto dell’illecito per consentire la difesa del contravventore, ma era inapplicabile agli illeciti, come quello di specie, a carattere permanente che sussiste finchè la pubblicità non viene rimossa – non poteva accogliersi l’eccezione per la quale la pubblicità era marginale rispetto all’impianto di arredo urbano sul quale era posizionata sicchè l’impianto, secondo l’opponente, non aveva la funzione di rendere immediatamente percepibile il messaggio pubblicitario; il giudice di pace osservava che si trattava di impianti pubblicitari bifacciali luminosi alti metri 2,65 e larghi mt. 1,60 e pertanto avevano indubbio e univoco carattere pubblicitario, nè assumevano il connotato della marginalità rispetto all’arredo urbano;

– accertata la natura pubblicitaria degli impianti, i medesimi violavano le distanze fissate dall’art. 18 punto 4 del piano generale degli impianti approvato con Delib. Consiglio Comunale 27 novembre 2001 e violavano l’art. 23 C.d.S., che vieta la collocazione degli impianti che possano costituire, come nella specie, pericolo per la circolazione; al riguardo il GdP osservava che gli impianti ostruivano la visibilità degli attraversamenti pedonale e in due casi perchè posti all’intersezione tra due strade; inoltre, nessuna deroga era stata concessa in ordine al mancato rispetto delle distanze e anzi, nel bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di arredo urbano, si precisava che le ubicazioni dovevano tenere conto delle disposizioni regolamentari con particolare riferimento all’art. 23 C.d.S., commi 13 e 13 ter, richiamate anche nel capitolato di gara, nè poteva essere interpretato come deroga il semplice parere favorevole espresso dalla Giunta con Delib. 14 maRZO 2002, neppure richiamata nel contratto di concessione del servizio.

La società Cemusa propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Non si è costituita l’intimata Prefettura di Parma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383 (reg.

esec. nuovo C.d.S.) e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200; nel motivo si reitera la censura già proposta davanti al giudice di pace secondo la quale i verbali di accertamento sarebbero nulli perchè recanti l’indicazione dell’ora di commessa infrazione inattendibile, posto che non potevano essere accertate simultaneamente più infrazioni commesse in luoghi diversi.

2. Il motivo è totalmente destituito di fondamento: come correttamente rilevato dal GdP, la norma regolamentare che richiede l’indicazione dell’ora in cui l’infrazione è avvenuta ha la funzione di consentire la difesa al contravventore e pertanto si riferisce solo alle contravvenzioni istantanee e non ai casi (come nella specie) in cui l’illecito perdura nel tempo anche successivamente alla data dell’accertamento, posto che, in tali ipotesi, non rileva conoscere l’ora in cui la violazione è stata accertata.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 47 e 51 (reg.

esec. nuovo C.d.S.) e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23; premette che gli impianti devono qualificarsi come impianti pubblicitari di servizio ai sensi dell’art. 47 comma 7 del regolamento e assume che tali impianti devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 23 C.d.S.; aggiunge che gli impianti dovrebbero essere considerati semplici arredi urbani e che nessuna indicazione era stata fornita dal Comune sulla utilizzazione per la pubblicità, che era consentita dal contratto di appalto.

Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che la valutazione di merito del giudice che ha ritenuto, in fatto, prevalente assorbente la funzione pubblicitaria è immune da censura, ma, preliminarmente, è la censura è irrilevante in quanto anche gli impianti pubblicitari di servizio sono soggetti all’applicazione dell’art. 23 C.d.S..

Ed infatti, con riferimento alla pretesa esclusione degli impianti pubblicitari di servizio dall’ambito dell’applicazione dell’art. 23 C.d.S., si osserva che l’assunto è privo di fondamento perchè l’art. 47 del regolamento al comma 8 definisce l’impianto pubblicitario di servizio e al comma 9 stabilisce che gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”; correlativamente l’art. 23 C.d.S. espressamente disciplina anche “gli altri mezzi pubblicitari” ai commi 4 e 5 e al comma 1 fa riferimento agli impianti di pubblicità in genere comprendendo tutti gli impianti che comunque contengano un messaggio pubblicitario.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 51 (reg. esec. nuovo C.d.S.), D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48 (T.U. ordinamento enti locali), L. n. 241 del 1990, art. 21 bis, e segg., violazione dei principi generali in tema di provvedimenti amministrativi e autorizzatori.

La ricorrente assume che:

l’art. 23 C.d.S. al comma 6, consente ai Comuni di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari delle distanza legali;

– la possibilità di deroga è altresì prevista dall’art. 18 comma 4 del Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Parma, che riproduce l’art. 51 reg. C.d.S., comma 4;

il Comune ha concesso la deroga attraverso la determinazione di Giunta Comunale 14 marzo 2002 con la quale si è dato parere favorevole all’ipotesi di collocazione di cui alle planimetrie prodotte dall’impresa;

– tale determinazione non è un semplice parere, ma un provvedimento atto ad esprimere la volontà dell’Ente essendo stata decisa in concreto la precisa collocazione degli impianti e avendo la Giunta il potere di assumere vere e proprie determinazioni nell’ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48.

4. Il motivo è inammissibile per irrilevanza oltre che per manifesta infondatezza.

Le infrazioni contestate riguardano la violazione delle norme sulle distanze degli impianti pubblicitari (tra i quali, come detto, sono compresi anche gli impianti pubblicitari di servizio) da intersezioni stradali e da impianti semaforici.

L’art. 23 C.d.S., comma 6, invocato dalla ricorrente testualmente stabilisce che Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Nei verbali di accertamento si da motivatamente atto che gli impianti, oltre a non rispettare le distanze minime legali, per il loro concreto posizionamento, non rispettavano neppure le norme stabilite dall’art. 18 del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Parma, ed erano pericolosi per la circolazione stradale perchè quattro impianti ostruivano la visibilità degli attraversamenti pedonali e due erano pericolosi perchè posti in corrispondenza di intersezione stradale; a sua volta l’art. 51 reg.

C.d.S., comma 4, stabilisce che il posizionamento dei mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 e al comma 3 stabilisce, alla lett. b), che sono vietati i mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni stradali; tali disposizioni sono inderogabili anche dai regolamenti comunali.

Ne consegue:

– che quand’anche fosse stata concessa una deroga essa sarebbe illegittima e andrebbe disapplicata perchè in concessa in violazione del divieto di compromettere le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

– la deroga, comunque, avrebbe dovuto assumere la forma del regolamento;

– questa Corte non è stata posta in grado di valutare se il parere di Giunta Comunale, invocato dal ricorrente quale provvedimento idoneo a costituire una deroga, abbia i requisiti di sostanza e di forma per costituire un valido provvedimento di deroga, non essendone riportati i contenuti per esteso, ma solo la dicitura “parere favorevole alle ipotesi di collocazione di cui alle planimetrie prodotte dalla impresa Camusa che, siglate dal Vice Segretario Generale, saranno conservate dagli Uffici dell’Assessorato proponente” per difetto di autosufficienza del ricorso e, d’altra parte (e conclusivamente), sulla base del tenore letterale del provvedimento, nel suo riferirsi ad un parere, non merita censura la decisione del giudice che ha ritenuto trattarsi di un provvedimento a contenuto meramente consultivo; per tale motivo la censura fondata sull’esistenza di una deroga è inammissibile.

4. Con il quarto motivo il ricorrente il vizio di motivazione perchè il giudice di pace non avrebbe motivato sulla censura di carente istruttoria e contraddittorietà e illogicità manifesta dei verbali di accertamento in quanto in contrasto con le autorizzazione rilasciate con la sopra richiamata determinazione di GC del 14/3/2002 che secondo la ricorrente costituirebbe autorizzazione in deroga.

5. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività e, quindi, per irrilevanza, posto che non risulta che la suddetta determinazione abbia costituito autorizzazione in deroga.

6. Con il quinto motivo la ricorrente il vizio di motivazione perchè il GdP non avrebbe sufficientemente motivato il giudizio di legittimità dei verbali di accertamento.

7. Il motivo è manifestamente infondato perchè il GdP ha fatto riferimento a quanto riportato nei verbali dai pubblici ufficiali che avevano accertato gli illeciti posizionamenti dei cartelli pubblicitari, ulteriormente confermati dalla documentazione fotografica.

Tenuto conto che mai nessuna contestazione è stata formulata in merito alla correttezza delle distanze rilevate dai pp.uu., la motivazione è ampiamente sufficiente.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato

PQM

per tale motivo

sull’esistenza di una deroga è inammissibile.

4. Con il quarto motivo il ricorrente il vizio di motivazione perchè il giudice di pace non avrebbe motivato sulla censura di carente istruttoria e contraddittorietà e illogicità manifesta dei verbali di accertamento in quanto in contrasto con le autorizzazione rilasciate con la sopra richiamata determinazione di GC del 14/3/2002 che secondo la ricorrente costituirebbe autorizzazione in deroga.

5. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività e, quindi, per irrilevanza, posto che non risulta che la suddetta determinazione abbia costituito autorizzazione in deroga.

6. Con il quinto motivo la ricorrente il vizio di motivazione perchè il GdP non avrebbe sufficientemente motivato il giudizio di legittimità dei verbali di accertamento.

7. Il motivo è manifestamente infondato perchè il GdP ha fatto riferimento a quanto riportato nei verbali dai pubblici ufficiali che avevano accertato gli illeciti posizionamenti dei cartelli pubblicitari, ulteriormente confermati dalla documentazione fotografica.

Tenuto conto che mai nessuna contestazione è stata formulata in merito alla correttezza delle distanze rilevate dai pp.uu., la motivazione è ampiamente sufficiente.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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