Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28365 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15812/2017 R.G. proposto da:

C.F. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ENRICO CANEPA,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. BEATRICE AURELI in Roma, Via

G. Paisielli 26 A7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 1682/6/2016 del 20 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, in qualità di soggetto responsabile della società CARBOCLEAN SPA, successivamente (come risulta dagli atti di causa) cancellata dal Registro delle Imprese, in esito a indagini dalle quali era emerso un meccanismo fraudolento finalizzato ad evadere il dazio antidumping su carbone attivo di origine cinese;

che la CTP di Genova ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di legittimazione passiva del contribuente e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 dicembre 2016, ha accolto l’appello, evidenziando che:

– il C. era consigliere delegato di CARBOCLEAN SPA;

– nella sua spiegata qualità, il C. ha posto in essere il comportamento fraudolento, concordando con i fornitori cinesi la trasmissione della documentazione necessaria alla compilazione delle bollette doganali con falsa dichiarazione di origine;

– il C. era a conoscenza della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali;

– la responsabilità del C. è riconducibile a quella prevista dall’art. 201, par. 3 Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913;

che avverso la sentenza propone ricorso il contribuente affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 201, par. 3 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC), ove ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del contribuente; deduce il ricorrente che la responsabilità doganale è propria del rappresentante indiretto e dell’importatore, laddove il ricorrente è stato mero consigliere dell’importatore, costituito da società di capitali; deduce, inoltre, di non essere stato proprie rio della merce; deduce che la disposizione di cui all’art. 201, par. 3, comma 2, laddove prevede che “le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”, vada coordinato con i principi della responsabilità patrimoniale delle persone giuridiche e che la responsabilità del ricorrente potrebbe ricorrere unicamente nell’ipotesi del contrabbando, circostanza esclusa nel caso di specie;

che il motivo è infondato, posto che a norma dell’art. 201, paragrafo 3, comma 2, Reg. (CEE) n. 2913/1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano, o avrebbero dovuto essere a conoscenza della sua erroneità, sono obbligati al pagamento dei diritti doganali, regola analoga a quella prevista dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38, che vincola all’obbligazione doganale “tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione” (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2012, n. 1574);

che tale interpretazione è conforme all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia, secondo cui l’art. 201, paragrafo 3, comma 2, Reg. (CEE) n. 2913/1992 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “debitore” dell’obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali che ha prodotto l’effetto di diminuire l’importo dei dazi all’importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realiz te non nell’ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione (Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-522/16);

che con il secondo motivo si denuncia violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di appello omesso di considerare circostanze decisive, quali il fatto che molti documenti valutati dal giudice di appello sarebbero privi della sottoscrizione del C., altri documenti (con particolare riferimento all’allegato IC/15b) non sarebbero, invece, stati redatti dal C. e che, in ogni caso, conterrebbero errori nella traduzione dall’inglese; contesta la mancanza di traduzione dall’inglese di alcuni documenti posti a fondamento della decisione; deduce, inoltre, la insufficienza del corredo probatorio (natura ed entità dei viaggi del C. in Cina, dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento penale);

che il motivo è inammissibile, posto che l’attuale formulazione della disposizione normativa in oggetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, anche solo secondario, dotato delle seguenti caratteristiche:

– il fatto deve risultare dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali (e, in tali termini, può essere anche extratestuale), per cui occorre l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo;

– il fatto deve avere costituito oggetto di discussione tra le parti, con illustrazione del momento e del luogo della discussione processuale;

– il fatto deve avere carattere decisivo, per cui il ricorrente deve illustrare logicamente come l’esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia%

che non rileva, invero, ai fini del suddetto motivo di gravame il solo omesso esame di elementi istruttori, non essendo il giudice onerato di dover dare conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che parte ricorrente si è limitata a illustrare il mancato esame da parte del giudice del merito di alcune circostanze in fatto (alcune indicate genericamente, come la mancata sottoscrizione di documenti da parte del ricorrente), nonchè a dolersi di una circostanza di diritto (la mancata traduzione dall’inglese di alcuni documenti), senza adeguatamente illustrare il giudizio di decisività del mancato esame di ciascun fatto storico, risolvendosi così il motivo in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione della prova, non deducibile alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 220 reg. (CEE) n. 2913/1992, rilevando come il giudice di appello avrebbe omesso di trattare il tema della buona fede del ricorrente;

che anche tale motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia si sarebbe dovuto trattare come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza o, comunque, quale error in procedendo;

che tuttavia, quand’anche si procedesse a riqualificare il motivo quale vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia (Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4289), e quand’anche in tal caso la Corte di cassazione sia anche giudice del fatto con il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tale principio va coordinato con la circostanza che il suddetto vizio non è rilevabile ex officio (Cass., Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771); per cui è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi che caratterizzano il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga a pena di inammissibilità, per il principio di specificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 1170; Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12664); ragion per cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca l’omessa pronuncia senza riprodurre atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali la cui valutazione sia stata omessa, nonchè senza l’indicazione della collocazione dei documenti nel fascicolo d’ufficio al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 6014);

che il motivo è, pertanto, inammissibile in quanto non evidenzia il momento processuale in cui la questione della buona fede è stata sottoposta al giudice di appello;

che il ricorso va, pertanto rigettato nel suo complesso, con spese regolate dalla soccombenza;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna C.F. al pagamento delle spese processuali in favore di l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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