Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28364 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26847/2006 proposto da:

F.P., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANDELLI

Riccardo;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4688/2005 del GHJDICE DI PACE di FIRENZE,

depositata il 18/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dote.

SGROI Carmelo, che ha concluso perii rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di S. Casciano Pesa, di accertamento della violazione dell’art. 149 C.d.S., per avere circolato a velocità di Km/h 135, superiore di 45 Km/h rispetto alla velocità consentita.

L’opponente deduceva, per quanto qui ancora interessa: la tardività della notifica del verbale di accertamento in quanto notificato dopo il decorso dei 150 gg. stabiliti ai sensi dell’art. 201 C.d.S. (nel testo all’epoca vigente);

la mancanza della autorizzazione prefettizia per l’installazione del rilevatore di velocità sulla strada extraurbana;

la mancanza, nel verbale, di indicazioni circa l’utilizzazione dell’apparecchiatura in via automatica o con il diretto intervento degli Agenti di Polizia, così che il verbale sarebbe stato illegittimo se il provvedimento di omologa non avesse previsto tale modalità di accertamento.

Il Giudice di Pace con sentenza depositata il 18/8/2005 rigettava l’opposizione rilevando:

– che il termine di notifica iniziava a decorrere da quando (22/11/2004) il Comune aveva avuto notizia del nominativo del soggetto che l’aveva noleggiata e che pertanto, essendo stato notificato il 22/11/2004 non era decorso il termine prescritto;

– che non era rilevante che il F., il quale aveva preso a noleggio l’autovettura, potesse averla consegnata ad altro soggetto.

F.P. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati con memoria nella quale sono introdotti alcune censure nuove (la carenza di potere dei verbalizzanti) come tali non esaminabili in quanto con le memorie illustrative non possono essere introdotti nuovi motivi di ricorso.

Non si è costituito l’intimato Comune di S. Casciano Pesa.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4 e art. 156 c.p.c.; si sostiene che nella sentenza non sono stati riportati tutti i motivi di opposizione e non sono state riportate per esteso le conclusioni delle parti; nel dispositivo, inoltre, è indicato quale ricorrente un soggetto diverso dall’effettivo ricorrente.

Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento costante di questa Corte, che il Collegio ritiene qui di dovere ribadire, il principio secondo cui “la concisa esposizione dei fatti relativi allo svolgimento del processo” – secondo la formula usata dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – non rappresenta un elemento meramente formale del contenuto della sentenza, ma un requisito che va apprezzato esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. Infatti, l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo nei casi in cui tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte normalmente dedicata alla motivazione – di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 1170 del 2004; Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 6683 del 2009).

A favore di questa interpretazione milita, in particolare, la considerazione che il regime delle nullità, degli atti processuali è retto dal principio, di ordine generale, della strumentalità della forma, in forza del quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), (Cass. 10/11/2010 n. 22845); viceversa, il mancato esame di uno o alcuni motivi di ricorso integra, in caso di questione di fatto rilevante, il diverso vizio di difetto di motivazione e, in caso di questione di diritto fondata, il vizio di violazione di legge (cfr.

Cass. 18/2/2005 n. 3388).

Nel caso concreto nella sentenza sono assolutamente chiari i motivi sia il fatto che integra la violazione contestata, sia i motivi di rigetto dell’opposizione. L’inesatta indicazione nel dispositivo della sentenza, del nominativo della parte non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, essendo individuabile ex actis il soggetto erroneamente indicato.

La mancata trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, mentre se il giudice ha omesso di pronunciare sulle domande sulle eccezioni delle parti, la nullità deve essere fatta valere come omessa pronuncia o vizio di motivazione o, trattandosi di questioni di diritto fondate, come violazione di legge.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., commi 1 e 4 e il vizio di motivazione; si reitera la contestazione relativa alla tardività della notifica e la conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione ex art. 201 C.d.S.; si sostiene che la notifica alla società che aveva concesso in noleggio l’auto sarebbe avvenuta con inescusabile ritardo solo in data 20/10/2004 e che il termine dovrebbe decorrere dal momento, anteriore, in cui il Comune era concretamente in grado di identificare il trasgressore. Il motivo è totalmente infondato: la legge consente la notifica al proprietario entro (all’epoca dei fatti) 150 giorni; la notifica al proprietario è avvenuta il 20/10/2004 e pertanto entro 69 giorni dall’infrazione, commessa l’11/8/2004, ossia tempestivamente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di motivi ed eccezioni da esso dedotti e la correlativa omessa motivazione; si sostiene:

– che era stato addotto, quale motivo di opposizione, che sarebbe stato legittimo l’utilizzo del sistema di rilevamento fotografico e a distanza della velocità sulla strada extraurbana solo se tale tipo di controllo fosse stato autorizzato dal Prefetto in relazione alla pericolosità e sinistrosità della strada, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2;

che era stata richiesta l’esibizione in giudizio dell’autorizzazione prefettizia e dei provvedimenti di omologa indicati nella contestazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e disapplicazione dell’onere della prova; si sostiene che il provvedimento di omologazione, non prodotto, avrebbe dovuto indicare che l’apparecchio poteva essere usato senza la presenza fisica e l’assistenza degli agenti e che sarebbe stato onere dell’amministrazione accertatrice dar prova di tutti i presupposti di legittimità dell’accertamento.

5. Il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi manifestamente infondati in quanto introducono censure che sono contraddette dai documenti prodotti in causa e che comunque rappresentano una situazione di fatto e di diritto non corrispondente a quella effettiva.

Il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, comma 9) al comma 1, stabilisce che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza dalle violazioni di all’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità), art. 148 C.d.S. (disciplina del sorpasso) e art. 176 C.d.S. (circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali), possono essere utilizzati o installati, dandone informazione agli automobilisti, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nonchè sulle strade extraurbane secondarie individuate con decreto del prefetto.

In altri termini, nella fattispecie regolata dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (che, ai sensi dell’art. 2 C.d.S. sono le strade extraurbane secondarie di tipo C o urbane di tipo D ed E) o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali (ossia le strade di tipo B), nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico (cfr. anche per la limitazione del potere autorizzatorio prefettizio alle strade extraurbane secondarie o urbane: Cass. 15/11/2011 n. 23882).

Si tratta, pertanto, di una norma il cui precetto innovativo non può essere individuato nel fatto di consentire l’uso di dispositivi di rilevamento a distanza ma nel fatto di disciplinarne l’uso, consentendolo solo in alcune strade e con l’obbligo di darne informazione agli automobilisti. Pertanto nell’ipotesi in cui si contesti l’uso non corretto del dispositivo (nella specie in quanto utilizzato su un tratto stradale per il quale avrebbe dovuto essere autorizzato dal Prefetto) incombe sull’opponente non già provare la mancanza dell’autorizzazione, ma provare che sussistevano le condizioni per le quali l’autorizzazione era necessaria; occorre ancora aggiungere che il tratto di strada in questione (s.s.

(OMISSIS), che unisce (OMISSIS)) è stato classificato come autostrada (strada di tipo A – Raccordo Autostradale) con D.M. 1 aprile 1964 (G.U. n. 264 del 2/11/1967) e con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 il raccordo è stato incluso nella rete stradale a viabilità ordinaria di interesse nazionale; pertanto sarebbe stato onere dell’opponente addurre elementi idonei a contestare la suddetta classificazione.

La contravvenzione è stata pertanto elevata in una fattispecie per la quale era previsto l’accertamento in assenza degli organi della polizia stradale ed era escluso l’obbligo di contestazione immediata (ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis, lett. f) perchè effettuato con apparecchiatura che è stata regolarmente omologata (v. gli estremi dell’omologa riportati nello stesso ricorso a pag. 2: “…omolog.

Min. LL.PP. 2961 del 27/11/1989 e n. 3053 del 25/7/1995”) come attestato dal verbale del pubblico ufficiale (così che appare superflua e meramente dilatoria la richiesta di produzione del decreto di omologazione) e su tratto di strada che non era extraurbana secondaria di tipo C o urbana di tipo D ed E e per la quale, quindi, non era richiesta l’autorizzazione prefettizia All’installazione.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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