Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28364 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28364 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 3168-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IMM. POGGIO AL PERO SRL;

avverso

la

sentenza

n.

intimato

78/2005

sella

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
28/11/2005;

Data pubblicazione: 19/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito a ricorso avverso awiso di accertamento IRPEG/ILOR relativo all’anno 1995 proposto dalla “Poggio
al Pero” srl, l’adita CTP di Livorno, a seguito di proposta di conciliazione giudiziale ex art. 48, comma 5, cit.
d.lgs, presentata dall’Ufficio ed accettata dalla ricorrente società, dichiarava estinto ex art. 46 d. Igs
546/1992 il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con sentenza 78/23/05, depositata il 28-11-2005, la CTR Toscana, sez. staccata di Livorno, rigettava

preconcordato e raggiunto dalle parti al di fuori del processo, rilevava che, nonostante il mancato
completamento del pagamento rateale, l’effetto estintivo rimaneva comunque fermo in quanto, essendo
l’obbligazione assunta coperta da garanzia, l’Ufficio poteva attivare lo strumento della garanzia per
ottenere la riscossione del credito residuo; sintomatico, al proposito, appariva il comportamento
dell’Ufficio, che, in presenza di iscrizione ipotecaria successiva alla formazione dell’accordo conciliativo,
aveva accettato anche la seconda delle otto rate previste.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; la
società non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 48, comma 3, d.lgs 546/72 (rectius: 546/92), nonché —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116, e infine —ex art. 360 n. 5 cpc- contradditoria motivazione in ordine ad un
punto decisivo della controversia, rilevava: che, ai sensi del citato art. 48 la conciliazione poteva ritenersi
perfezionata solo con il versamento della prima rata e con la prestazione di garanzia sull’importo delle rate
successive; che la società si era limitata ad affermare di avere prestato la garanzia, senza tuttavia mai
consegnarla all’Ufficio o depositarla agli atti; che l’awenuto incameramento della seconda rata e l’iscrizione
ipotecaria non apparivano motivazioni rilevanti per considerare perfezionata la conciliazione; che,
nonostante le contestazioni dell’Ufficio sul punto, la CTR non aveva precisato da dove aveva ricavato
l’awenuta presentazione della prevista garanzia.
Il motivo è fondato.
Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “la conciliazione giudiziale rateale, prevista
dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si perfeziona solo con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata
concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in mancanza, non

l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR, precisato che la CTP aveva recepito l’accordo conciliativo

i
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MATERIA TRIBUTARIA
si verifica l’estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall’art.
66, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 9219/2011).
La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio in quanto, nonostante la specifica contestazione sollevata
in appello dall’Agenzia in ordine alla mancata consegna della garanzia (v. pag. 2 ric. per Cass.), non ha in
alcun modo chiarito da dove abbia ricavato l’ipotizzata presentazione della detta garanzia.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo

lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Toscana, diversa
composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in data 23-5-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria

esame alla CTR Toscana, diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle spese di

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