Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28364 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11594/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE D&C SPEDIZIONI SRL (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Prof. MASSIMO BASILAVECCHIA e dall’Avv. MASSIMO

FABIO, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via

Adelaide Ristori, 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5588/2016, depositata il 14 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della CTP di Varese, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente, relativo ad avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni per importazioni di articoli di abbigliamento per bambini;

che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 aprile 2016, ha rigettato l’appello, evidenziando che:

non sussiste nel merito la daziabilità delle royalties sulla merce importata, non costituendo il pagamento di tali diritti condizione della vendita;

nel caso di specie è stata fatta corretta applicazione della regola del primo prezzo di vendita (first sale price) di cui all’art. 147 Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454, posto che, pur essendo state emesso lo stesso giorno sia la fattura di vendita emessa nel mercato estero (cinese), sia quella intestata all’importatore, non è escluso che possa formularsi tra le due fatture un giudizio di anteriorità di una delle due;

il fatto che le due fatture siano state concluse in momenti ravvicinati (“immediate fatturazioni”), conferma che la fatturazione da parte dell’intermediario (middleman) era destinata esclusivamente alla commercializzazione da parte dell’importatore, ciò anche in considerazione del fatto che le due fatture hanno ad oggetto gli stessi articoli di abbigliamento e fanno riferimento allo stesso ordine di acquisto;

che avverso la sentenza propone ricorso l’Ufficio affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’Ufficio deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 57, nella parte in cui la sentenza ha accertato la esclusione dal valore di transazione delle royalties; deduce il ricorrente come in primo grado tale questione non sia stata oggetto di esame, per cui il giudice di appello si sarebbe pronunciato su domande non proposte dalle parti;

che con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per non avere il giudice di appello fatto applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e dell’art. 111 Cost., comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha svolto alcun adeguato percorso argomentativo in merito alla questione della esclusione dal valore di transazione delle royalties;

che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 147 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC), agli artt. 29, 32 Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 e agli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente applicata la regola del first sale price, in presenza di due vendite operate lo stesso giorno, di cui una delle due ritenuta anteriore secondo le indicazioni della contribuente; deduce parte ricorrente che in caso di vendite operate lo stesso giorno, l’anteriorità va dimostrata in relazione all’ora della prestazione e che l’onere della prova spetta al contribuente e non all’Ufficio; deduce, inoltre, che secondo le regole di comune esperienza, la vendita operata con il maggior prezzo in una catena di compravendite deve ritenersi quella operata successivamente;

che va preliminarmente rigettata la difesa di parte controricorrente, ove ritiene inammissibile il ricorso nel suo complesso, posto che l’ammissibilità va vagliata in relazione ai singoli motivi di ricorso;

che i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili per difetto di interesse del ricorre te, posto che la daziabilità delle royalties non è stata posta a fondamento degli avvisi di accertamento ed è questione sollevata per la prima volta (il che è processualmente inammissibile) dall’Ufficio in sede di appello; per cui (come rilevato dal controricorrente), si rileva assorbente la circostanza che non sussiste alcun interesse del ricorrente a dolersi di una pronuncia asseritamente in extrapetizione da parte del giudice di appello che – con forme, peraltro, processualmente non ammissibili in quanto la questione era estranea agli atti impositivi, per cui il giudice di appello non aveva l’obbligo di pronunciarvisi: Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22784) – lo stesso ricorrente aveva sottoposto all’attenzione del giudice di appello;

che il terzo motivo è infondato, posto che ciò che rileva ai fini della (abrogata) regola del prezzo di prima vendita (first sale rule), allorquando una merce sia assoggettata a vendite a catena prima della sua importazione definitiva verso un determinato territorio doganale (international supply chain), è la opzione dell’importatore di determinare il valore in dogana, a termini dell’art. 147, par. 2, Reg. (CEE) n. 2454/1993, in relazione alla prima vendita del circuito commerciale, in deroga alla regola generale secondo cui il prezzo di transazione è determinato in base al valore di transazione dell’ultima vendita (last sale rule: art. 147, par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/1993);

che l’applicazione di tale regola è subordinata alla mera richiesta da parte dell’importatore e richiede la prova che la prima vendita (o comunque una vendita precedente della stessa catena di approvvigionamento) sia stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale unionale, come precisato nel par. 2 dell’art. 147 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (“qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso territorio doganale in questione”), anche alla luce delle indicazioni di soft law contenute nel Commento n. 7 del Documento TAXUD 800/2002;

che, pertanto, tale regola, applicabile pro tempore, costituisce un mero diritto potestativo dell’importatore, che richiede, ai fini del suo esercizio, unicamente il rispetto della suddetta condizione (conclusione della vendita ai fini dell’esportazione), specificamente accertata dal giudice di appello, in relazione alla cui statuizione non vi è stata censura alcuna da parte del ricorrente;

che è irrilevante che la precedente vendita della catena di approvvigionamento (prima o intermedia) sia cronologicamente precedente alla vendita finale, sia in quanto l’applicazione della regola del prezzo di prima vendita è una mera opzione dell’importatore (salvo il rispetto della conclusione della vendita intermedia ai fini dell’esportazione), sia in quanto, ove la vendita “intermedia” non fosse precedente l’ultima vendita, essa stessa costituirebbe ultima vendita, con applicazione della regola generale di cui all’art. 147, par. 1 Reg. (CEE) n. 2454/1993;

che il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI al pagamento delle spese processuali in favore di CENTRO ASSISTENZA DOGANALE D&C SPEDIZIONI SRL, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA