Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28363 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26237/2015 proposto da:

M.P., F.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Pompeo Trogo n. 21, presso lo studio dell’avvocato Casanova

Stefania, rappresentati e difesi dall’avvocato Boni Massimo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

delle Belle Arti n. 7, presso lo studio dell’avvocato Gattamelata

Alessio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bazoli

Alfredo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5348/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito, per i ricorrenti, l’avvocato Boni, che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Gattamelata, che si

riporta e chiede l’accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Banco di Brescia San Paolo, ha riformato la sentenza n. 177/2009 del 26 febbraio 2009 con cui il Tribunale di Viterbo, ritenuta sussistente la violazione da parte dell’istituto di credito degli obblighi di comportamento sullo stesso incombenti in relazione all’acquisto di obbligazioni (OMISSIS) del valore di Euro 50.000,00 – era stata allegata dagli investitori l’assenza di un’adeguata informativa in ordine ai rischi di tale investimento – aveva condannato la Banca convenuta al versamento in favore di M.P. e F.R. della somma di Euro 43.689,99 oltre accessori e spese di lite.

Il giudice di secondo grado ha rigettato le domande degli investitori osservando che la Banca aveva informato gli investitori in ordine all’inadeguatezza dell’operazione (come poteva evincersi dalla sottoscrizione apposta in calce alla dicitura contenuta nell’apposito modulo d’acquisto), con la conseguenza che, avendo l’intermediario dato corso all’operazione solo a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui vi era l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, non risultava violata da parte della Banca alcuna norma di comportamento imposta dal TUF e dal regolamento Consob.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.P. e F.R. affidandolo a tre motivi.

Il Banco di Brescia San Paolo CAB spa si è costituito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta (previamente comunicata alle parti).

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi è stata dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e del regolamento Consb n. 11522/1998.

Lamentano i ricorrenti che la mera sottoscrizione da parte del M. del modulo recante la dicitura “nonostante l’avvertenza che la suddetta disposizione non appaia adeguata, sono a richiedervi, comunque, l’esecuzione dell’operazione” non sia sufficiente a ritenere che l’intermediario abbia assolto interamente agli obblighi informativi discendenti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e dall’art. 29 regolamento consob n. 11522/98.

Espongono i ricorrenti che nell’ordine d’acquisto dagli stessi sottoscritto si fa un generico riferimento alla “avvertenza ” dell’inadeguatezza dell’operazione, ma non vi è alcun cenno all’indicazione delle ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione medesima.

E’, invece, del tutto evidente che ” le avvertenze ricevute” cui fa riferimento l’art. 29 regolamento Consob non possono limitarsi alla segnalazione del tutto immotivata della non adeguatezza dell’operazione, ma dovranno estendersi ai profili attinenti “la natura, i rischi, le implicazioni della specifica operazione”.

2. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 12 preleggi.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello, nel ricostruire il contenuto dell’art. 29, comma 3 del regolamento Consob n. 11522/1998, ha completamente omesso il riferimento letterale all’obbligo dell’intermediario di informare il cliente non soltanto della non adeguatezza dell’operazione ma anche ” delle ragioni per le quali non è opportuno procedere alla sua esecuzione”.

3. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che l’art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98 impone agli intermediari di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione e, a fronte di un ordine concernente un’operazione non adeguata, di informare il cliente della circostanza e delle ” ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione”. Ove l’investitore intenda comunque darvi corso, gli intermediari “possono eseguire l’operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.

Ad avviso del giudice di secondo grado, l’intermediario ha fornito la prova di aver osservato le norme di comportamento imposte dalla norma regolamentare sopra citata sul rilievo che ha dato corso all’operazione inadeguata precedentemente segnalata solo a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui vi era l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Tale affermazione si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 19417/2017), secondo cui la sottoscrizione dell’avvertimento relativo all’inadeguatezza dell’operazione costituisce requisito necessario ed ineludibile per rimuovere il divieto di compiere operazione inadeguate (cui, diversamente, l’intermediario non potrebbe dare esecuzione), ma non fornisce la prova del rispetto dell’intera sequenza procedimentale prevista dall’art. 29 reg. cit. e, in particolare, dell’assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario (quali l’indicazione delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione, avuto riguardo al profilo di rischio dell’investitore ed alle caratteristiche del prodotto finanziario allo stesso offerto).

Se è pur vero, come dedotto dalla controricorrente, che, da un lato, l’art. 29 in oggetto non ha imposto di indicare nell’ordine scritto il contenuto delle avvertenze ricevute dall’investitore da parte dell’intermediario – inequivocabile è il tenore letterale della norma, che richiama lo “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” e non già la “esplicita riproposizione” delle medesime avvertenze – dall’altro, la semplice sottoscrizione dell’ordine scritto contenente l’avvertimento generico sopra analizzato non può far presumere l’assolvimento dell’obbligo informativo previsto dall’art. 29, comma 3, prima parte reg. Consob, ove – come nel caso di specie – l’investitore abbia allegato l’inadempimento di tale obbligo, ovvero che le informazioni specifiche riguardanti le ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione furono omesse. Grava, infatti, sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che quelle informazioni la stessa aveva specificamente reso (vedi anche Cass. n. 11578/2016; conf. Cass. n. 10111/2018).

A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire ove il modulo d’ordine sottoscritto dal cliente non si limiti a contenere – come nel caso di specie – un generico anche se esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, ma contenga una sia pure sintetica descrizione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l’acquisto. In una tale eventualità, anche la semplice sottoscrizione dell’ordine è idonea a fornire la prova dell’adempimento dell’obbligo informativo gravante sulla banca (vedi sul punto, in parte motiva, sempre Cass. n. 10111/2018 par. 2.1.4). E’ proprio seguendo tale impostazione che questa Corte, nella sentenza n. 4620/2015, ha ritenuto idonea a comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione la clausola d’inadeguatezza che riportava non un semplice generico ed imprecisato riferimento alle “avvertenze ricevute”, ma anche la mancata quotazione del titolo e la non rispondenza alla scelta prudenziale di investimenti operata fino ad allora con la formula “titolo non quotato-operazione non allineata alla linea di investimento concordata”.

In conclusione, la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, è incorsa nell’errore di ritenere assolto l’obbligo informativo gravante sulla banca (in ordine alle ragioni che sconsigliavano l’esecuzione dell’operazione non adeguata) pur in presenza di una dicitura contenuta nel modulo d’acquisto dei bond (OMISSIS) estremamente generica e del seguente tenore:” nonostante l’avvertenza che la suddetta disposizione non appaia..adeguata sono…a chiedervi comunque l’esecuzione dell’operazione”.

Non vi è dubbio che, in presenza di una clausola di tale contenuto, la banca, a fronte della allegazione del cliente che le informazioni specifiche furono omesse, non abbia assolto all’obbligo informativo sulla stessa gravante, a norma dell’art. 29, comma 3, prima parte regolamento Consob n. 11522/98.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il ricorso incidentale, con cui la banca ha lamentato il rigetto da parte del giudice d’appello della richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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