Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28362 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13283/2006 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

66, presso lo studio dell’avvocato TAGLIGLI SIMONA, rappresentato e

difeso dagli avvocati RENZI Franca, BENZI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GABICCE MARE in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2006 del GIUDICE DI PACE di PESARO,

depositata il 15/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.I. proponeva opposizione avverso il provvedimento di sequestro di un motociclo eseguito nei suoi confronti in quanto ne era alla guida in stato di alterazione dopo avere assunto sostanze stupefacenti.

L’opponente deduceva che l’art. 213 C.d.S., comma 2 sexies (che prevede la confisca obbligatoria nei casi in cui il motoveicolo sia stato commesso per commettere un reato) sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 13 e 24 Cost., e pertanto chiedeva che fosse sollevata la questione di illegittimità costituzionale previa sospensione del provvedimento impugnato.

Il Giudice di Pace con sentenza del 4/4/2006 rigettava il ricorso rilevando che non sussistevano i presupposti per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Propone ricorso per cassazione senza indicazione di motivi e riproponendo la questione di costituzionalità dell’art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, sotto due profili:

per violazione del principio di eguaglianza (in quanto irragionevolmente discriminerebbe i conducenti di motoveicoli (prevedendo l’obbligatoria confisca del motoveicolo utilizzato per commettere un reato) dai conducenti di autoveicoli per i quali non vi sarebbe identica previsione;

– per violazione del principio di proporzionalità della sanzione desumibile dagli artt. 13 e 41 Cost., posto che il sacrificio della libertà personale o della proprietà deve essere proporzionato al perseguimento di interessi di rango superiore e art. 25 Cost., perchè la sproporzione non consente di realizzare la funzione rieducativi, mentre prevedere una sanzione patrimoniale come la confisca obbligatoria non consentirebbe di realizzare la proporzionalità della pena.

Non si è costituito l’intimato Comune di Gabicce.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso non viene dedotto alcuno dei motivi di ricorso indicati nell’art. 360 c.p.c.; il sequestro è stato disposto perchè il conducente era sotto l’effetto di stupefacenti; tale illecito impone, all’esito della condanna, la confisca del veicolo sia esso un motoveicolo che un autoveicolo e, infine, allo stato, non risulta applicata alcuna sanzione, ma solo la misura cautelare del sequestro.

Tuttavia è del tutto preliminare rilevare che, con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13, comma 2 e art. 213 C.d.S.) l’atto che dispone il sequestro non è impugnabile in sè davanti al giudice ordinario essendo previsto dall’art. 213 C.d.S., comma 3, lo specifico rimedio del ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.; l’accertamento della legittimità della misura cautelare può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca (Cass. 13.6.1991 n. 6708; Cass. 2.10.1989 n. 3959) o, comunque, non disgiuntamente rispetto all’accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento. Il Giudice di Pace, quindi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione (cfr. Cass. 9/8/2000 n. 10534).

In conclusione la decisione impugnata deve essere cassata e pronunciandosi sul ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione avverso il provvedimento di sequestro amministrativo; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento di sequestro amministrativo proposta da B.I..

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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